Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18586
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Testo completo
N. R.G. 36290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 36290/23 promossa
da
(CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elide Di Pumpo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n.140;
- Ricorrente-
Contro
, (CF. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito-
nonché contro
;
Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio ( nato a [...] il [...]) emesso e notificato in data 14/04/21 Persona_1 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma. Il diniego si fonda sulla carenza del requisito
pagina 1 di 5
reddituale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 286/98. Più precisamente, si legge nel provvedimento che
“dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità della domanda.;
in particolare è stata rilevata la carenza del requisito economico: ultima dichiarazione dei redditi- bollettino di versamento dei contributi I.N.P.S. relativi a 4 bollettini dell'ultimo anno solare II,III,IV 2020 e I 2021, data la situazione lavorativa della richiedente, oggettivamente mutata, si è chiesto inoltre di caricare sul portale telematico del Ministero : - AGGIORNAMENTO dell'autocertificazione redatta CP_1
su mod. S3, da cui riosulti l'attualità del rapporto di lavoro e documento d'identita carta d'identita di tutti i nuovi datori di lavoro (Villa Collalto s.r.l.;
);
- comunicazione di assunzione Persona_2 all' e Unilav”. CP_3
nell'atto introduttivo, contesta la mancata comunicazione dei Parte_1 preavvisi di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90 da parte dell'Amministrazione nonché il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento;
allega inoltre la sussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del nulla osta al ricongiungimento con il figlio, nelle more divenuto maggiorenne successivamente alla proposizione della domanda.
La ricorrente, pertanto, chiede di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso in data 07/04/2021 dallo di Roma, nonché Controparte_2
tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti, dipendenti, accessori e connessi allo stesso, siccome infondato, in fatto e in diritto, non sufficientemente motivato, viziato da illegittimità, eccesso di potere ed inopportunità nel merito;
ordinare allo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 36290/23 promossa
da
(CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elide Di Pumpo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Trieste n.140;
- Ricorrente-
Contro
, (CF. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-Resistente non costituito-
nonché contro
;
Controparte_2
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare con il figlio ( nato a [...] il [...]) emesso e notificato in data 14/04/21 Persona_1 dallo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma. Il diniego si fonda sulla carenza del requisito
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reddituale previsto dall'art. 29 del D.lgs. 286/98. Più precisamente, si legge nel provvedimento che
“dalla documentazione allegata all'istanza telematica indicata in premessa, il richiedente non ha dimostrato i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità della domanda.;
in particolare è stata rilevata la carenza del requisito economico: ultima dichiarazione dei redditi- bollettino di versamento dei contributi I.N.P.S. relativi a 4 bollettini dell'ultimo anno solare II,III,IV 2020 e I 2021, data la situazione lavorativa della richiedente, oggettivamente mutata, si è chiesto inoltre di caricare sul portale telematico del Ministero : - AGGIORNAMENTO dell'autocertificazione redatta CP_1
su mod. S3, da cui riosulti l'attualità del rapporto di lavoro e documento d'identita carta d'identita di tutti i nuovi datori di lavoro (Villa Collalto s.r.l.;
);
- comunicazione di assunzione Persona_2 all' e Unilav”. CP_3
nell'atto introduttivo, contesta la mancata comunicazione dei Parte_1 preavvisi di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90 da parte dell'Amministrazione nonché il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'emanazione del provvedimento;
allega inoltre la sussistenza dei requisiti di legge per l'ottenimento del nulla osta al ricongiungimento con il figlio, nelle more divenuto maggiorenne successivamente alla proposizione della domanda.
La ricorrente, pertanto, chiede di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso in data 07/04/2021 dallo di Roma, nonché Controparte_2
tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti, dipendenti, accessori e connessi allo stesso, siccome infondato, in fatto e in diritto, non sufficientemente motivato, viziato da illegittimità, eccesso di potere ed inopportunità nel merito;
ordinare allo Sportello Unico per l'immigrazione di Roma di
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