Trib. Forli, sentenza 15/03/2024, n. 227

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 15/03/2024, n. 227
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 227
Data del deposito : 15 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 1654/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Medi Presidente dott.ssa Anna Orlandi Giudice est. dott. Marco Mazzocco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1654 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] lo [...] e residente a [...] in Parte_1 C.F._1
via del Poggio n. 271, rappresentato e difeso, in forza di procura allegata al ricorso per separazione giudiziale, dall'Avv. Enrico Canepa del foro di Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Forlì alla via Pietro Mascagni n. 28;

RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] lo [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
IN (FC) in via del Poggio n. 271;

RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede;
pagina 1 di 5 Conclusioni - All'udienza dell'11.01.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito telematico di note scritte, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Parte_1
di Forlì, ogni contraria istanza rigettata, così provvedere: NEL MERITO: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione;
2) Porre a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto Parte_1

della figlia maggiorenne , corrispondendo le spese ordinarie e straordinarie fino al raggiungimento Persona_1
dell'indipendenza economica;
3) Assegnare a la casa coniugale sita in IN (FC), Via del Poggio n. 271, Parte_1

censita al N.C.E.U. del Comune di IN al foglio 28, Particella n. 441, Categoria A/2 e rendita catastale €. 334,41,
Proprietà 1/1 dell'unità immobiliare, sita in IN (FC), Via del Poggio n. 271, censita al N.C.E.U. del Comune di
IN al foglio 28, particella 441, Categoria C/6, rendita catastale €. 36,93, così censita al NCEU del Comune di
IN con tutti gli arredi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo luogo, la domanda di separazione giudiziale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Le risultanze processuali, in particolare, il comportamento e le dichiarazioni del coniuge ricorrente nel corso del giudizio, unitamente alle produzioni documentali (ivi comprese quelle del procedimento penale a carico della resistente per i reati di cui agli artt. 368 e 658 c.p.) ed alle altre circostanze fattuali concretamente emerse, hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento, in particolare, il comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente, la quale, pur regolarmente citata, non è comparsa alle udienze e non si è costituita in giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, e il complessivo tenore dell'atto difensivo del ricorrente, con produzioni documentali allegate, nel quale il medesimo dichiara che a partire dal mese di settembre 2021, a più riprese, la SI.ra , Controparte_1
denunciando presunti comportamenti violenti e intimidatori del SI. , ha richiesto l'intervento dei Pt_1
Carabinieri della Stazione di IN, i quali, una
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