Trib. Teramo, sentenza 26/06/2024, n. 419

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 26/06/2024, n. 419
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 419
Data del deposito : 26 giugno 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI TERAMO

Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1779/2020
R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, come da procura in atti;

CONTRO
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.Daniele Di Tecco, come da procura in atti
all'udienza del giorno 26 giugno 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di Controparte_1
della complessiva somma di € 8.151,41 a titolo di residue differenze Parte_1
retributive per retribuzioni da gennaio ad aprile 2020, assegni nucleo familiare stesso periodo, ferie non godute nel 2015 e da gennaio ad aprile 2020, festività non Perso goduta del 25 aprile 2020, indennità sostitutiva di indennità di mancato preavviso, 13me mensilità 2019 e rateo maturato gennaio - aprile 2020 e TFR, oltre interessi legali e risarcimento del danno da svalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;

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compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo in data 26 giugno 2024.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani

2 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 27.10.2020, Pt_1
, in epigrafe generalizzato/a, premesso che dal 16.09.2002 al 30.04.2020
[...]
aveva prestato attività di lavoro alle dipendenze della Controparte_1
con qualifica di “operaio” ed inquadramento al 3° livello CCNL settore “chimico
[...]
vetro - artigiano”, lamentava la mancata corresponsione di retribuzioni dal gennaio all'aprile 2020, assegni familiari, compenso per lavoro straordinario diurno, indennità sostitutiva di ferie non godute, festività non godute e ROL, indennità di mancato preavviso, stanti le dimissioni rassegnate a causa del mancato pagamento delle mensilità di retribuzione sopra indicate, 13^ mensilità e TFR, come da conteggio sindacale depositato con il ricorso, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Condannare la società al pagamento della Controparte_1 somma di € 39.379,93 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta.
CP_ 2) Condannare la convenuta al pagamento di interessi e rivalutazione.
3) Condannare la ditta convenuta a regolarizzare la posizione previdenziale del ricorrente presso l'PS […]”.
La società convenuta si è costituita in giudizio, per impugnare le pretese attoree relativamente alle mensilità retributive dal gennaio all'aprile 2020, che assumeva essere rimaste insolute a causa della mancata definizione, sino alla presa in carico del caso da parte dell'PS intervenuta di recente, della competenza all'erogazione dell'indennità giornaliera in favore del lavoratore durante il periodo della sua assenza dal lavoro protrattasi nel periodo indicato, dopo che il lavoratore, recatosi in azienda, aveva denunciato un infortunio sul lavoro ed era stato trasportato in ambulanza all'ospedale, mentre il datore di lavoro attribuiva il malore accusato dal dipendente ad una malattia comune.
Faceva presente doversi imputare a tali mensilità quanto corrisposto dall' nelle CP_3 more della definizione della questione di competenza con l'PS, astenutosi invece dal rispondere alle richieste della società a mezzo di legale volte a conoscere l'esito della questione di competenza insorta.
Circa la domanda di corresponsione dell'indennità per festività non godute, si riportava alle deduzioni svolte a proposito della domanda di corresponsione delle mensilità retributive, segnalando che ai sensi dell'art.1 L. n.90 del 1954 il lavoratore
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aveva diritto al pagamento dell'indennità per festività coincidenti con il periodo di assenza per malattia.
Circa la domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, impugnava la misura dell'indennità pretesa, che indicava come dovuta nel minore importo di €
765,80 netti (€ 1.094,00 lordi), rispetto alla somma di € 2.443,20 lordi richiesti dal ricorrente.
Aggiungeva non ravvedersi responsabilità da parte del datore sul mancato pagamento delle somme in quanto non era stato possibile inviare alcuna somma al stante la Pt_1
sua inerzia nell'indicare un suo iban e/o recarsi presso la sede dell'impresa.
In ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità per ROL, ne riconosceva la spettanza al lavoratore per la somma di € 400,00 (€ 571,44 lordi), anziché per la somma richiesta dal ricorrente (€ 1.153,13), salvo una maggior e/o minor somma dovuta all'esito dell'istruttoria Inps, contestando la maggior somma richiesta dallo stesso.
Anche sul punto aggiungeva non ravvedersi responsabilità da parte del datore sul mancato pagamento delle somme, in quanto non era stato possibile inviare alcuna somma al stante la sua inerzia nell'indicare un suo iban e/o recarsi presso la sede Pt_1 dell'impresa.
In merito all'indennità di mancato preavviso, eccepiva che, per le ragioni spiegate in narrativa il mancato pagamento delle mensilità da gennaio ad aprile non sono imputabili
a colpe o ritardi del datore di lavoro, pertanto la somma richiesta a titolo di indennità di mancato preavviso per dimissione per giusta causa non è dovuta, in quanto non si ravvisano i presupposti di inadempimento contrattuale da parte della resistente.
Circa la domanda di pagamento degli assegni familiari, ne adduceva a giustificazione del ritardo la mancata comunicazione da parte del lavoratore della domanda presentata all'PS, riconoscendo come dovuta la somma di € 250,00 complessive rivendicata per il titolo in parola.
Con riferimento alla domanda di corresponsione del TFR, si riportava a quanto dedotto in ordine a tutti gli altri titoli di credito fatti valere dal ricorrente, quanto al ritardo nella corresponsione di tale emolumento.
In ordine al quantum di esso, assumeva che l'importo esatto era quello di € 19.869,00 al netto di ritenute fiscali (21.148,00 somma lorda), anziché l'importo indicato dalla
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controparte, pari ad euro lorde 22.041,68, come da cedolino paga emesso nel mese di giugno 2020
Quanto, infine, alla richiesta attorea di regolarizzazione della posizione contributiva, eccepiva che il pagamento dei contributi previdenziali del ricorrente all'Inps era avvenuto regolarmente come da documentazione prodotta in atti.
Nessuna posizione assumeva, invece, con riguardo alla domanda di corresponsione di compensi per lavoro straordinario, nel merito, poiché rilevava che la domanda era stata proposta in base ad una mera indicazione sintetica dell'importo richiesto riportata nel conteggio sindacale prodotto dall'attore, in assenza di qualsiasi specificazione, limitandosi a fare notare l'inverisimiglianza delle ore di lavoro straordinario riferite nel conteggio ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda così come proposta e per
l'accertamento della spettanza al lavoratore della somma di € 21.924,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria pari ad € 200,00, salvo una maggior e/o minor somma dovuta all'esito dell'istruttoria Inps o ritenuta di giustizia, anziché della somma di €
39.279,93 richiesta in ricorso.
A seguito di offerta eseguita dalla convenuta in prima udienza dell'importo di €
19.600,00 a titolo di indennità per ferie non godute, ROL, assegni familiari e TFR, oltre interessi legali e dell'importo di € 3.130,00 a titolo di pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2020, sulla base della comunicazione PS del 12 aprile 2021 (pervenuta alla resistente nelle more del termine di costituzione in giudizio, citata dunque in memoria difensiva, attestante la presa in carico da parte dell'PS dell'assenza dal lavoro dell'attore negli ultimi quattro mesi di durata del rapporto di lavoro) a titolo di anticipazione dell'indennità di malattia, offerta effettuata dalla società resistente al lavoratore ed accettata da questo in conto delle maggiori somme rivendicate, la causa è stata istruita per via testimoniale, in specie in ordine alla questione dell'offerta stragiudiziale fatta al ricorrente, mediante bonifico o anche a mezzo assegni, dalla società per il pagamento delle mensilità retributive da gennaio ad aprile 2020, che andavano in maturazione durante la di lui assenza, nonché in ordine e alla mancata risposta a tale offerta da parte dell'attore.
Disposta poi dal GL la produzione a cura del ricorrente di conteggio sindacale, sostitutivo di quello già depositato con il ricorso, che consentisse di rettificare l'importo di talune delle voci rivendicate, in relazione alla contestazione del quantum di esse da
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parte della società - vale a dire le indennità per ferie e ROL non goduti ed il TFR -, la causa è stata rinviata per la discussione in modalità ex art.127 ter c.p.c. e perviene quindi in decisione.
***
È noto che, ai sensi dell'art.2697 cod. civ., ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni (cfr. Cass. civ., 22 dicembre 1981, n. 6750).
Orbene, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto dal ricorrente
alle dipendenze della ET AR AN e C. s.n.c. nel Parte_1
periodo indicato in ricorso (dal 16.03.2002 al 30.04.2020) ed il CCNL applicato
(chimica e vetro artigianato) sono pacifici e provati dai documenti prodotti (cfr. lettera di assunzione, C/2 storico e buste paga, in atti del ricorrente).
Circa la domanda di corresponsione delle mensilità da gennaio ad aprile 2020,
l'attore ha
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