Trib. Potenza, sentenza 23/07/2024, n. 1221
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Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del Giudice (gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 2486 del ruolo generale dell'anno 2013 vertente
TRA
HE MM, Località Armatiedi snc, San Fele (PZ) – C.F:
[...]– contro la ingiunzione fiscale prot. n.4372 del 13.06.2013 notificata il 03.07.2013;
rappresentato e difeso, dall' avvocato Stefano ZOTTA e Teresa
ZACCARDO in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo, e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefano Zotta, in Potenza alla Cavour n.27
ATTORI
E
COMUNE DI SAN FELE in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Tobia, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Atella alla via G. Marconi n.140
CONVENUTO
Oggetto: opposizione avverso ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. 639/1910
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei verbali ed atti di causa da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il Comune di San
Fele proponendo opposizione alle ingiunzioni di pagamento del 13.06.2013, prot. Nr 4372, emesse dal Comune di San Fele, con il quale gli veniva intimato di versare la somma di
€208,12, comprensiva delle spese di notifica, a titolo di canoni di natura enfiteutica, per gli anni 2003-2010, relativi ai terreni ivi identificati considerati di “presunta natura allodiali”.
Avverso la detta ingiunzione fiscale gli attori proponevano opposizione contestando la sussistenza della pretesa creditoria e, in particolare eccependo:
In via preliminare:
1-la nullità dell'ingiunzione fiscale per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto
l'ingiunzione era stata preceduta da cartelle di pagamento per il recupero del medesimo credito, in cui era stata richiesta la pronuncia di nullità della cartella per estinzione del credito preteso per intervenuta prescrizione, e comunque dichiarare non dovuta la somma pretesa;
2-la nullità dell'ingiunzione per incertezza del credito vantato dal Comune di San Fele, in assenza di un credito certo liquido ed esigibile, ai sensi dell'art 2 RD n 639/1910.
Nel merito eccepivano:
3- l'illegittimità della richiesta di pagamento del canone avanzata dal comune di San Fele nei loro confronti perché fondata sulla presunta natura allodiale di terreni, mentre gli attori assumevano di essere proprietari dei rispettivi terreni avendoli acquistati per atti o inter vivos o mortis causa e depositavano relativa documentazione
4-L'estinzione dei canoni cosiddetti enfiteutici per prescrizione mancando per oltre 40 anni alcuna richiesta di pagamento da parte del Comune di San Fele,
5 -L'avvenuta usucapione dei terreni ex art 1159 e art 1159 bis per interversione del possesso ex art 1141 cc;
6- l'estinzione dei canoni ai sensi dell'art,1 della L.16/74
I ricorrenti, quindi, chiedevano che, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, fosse accertata la insussistenza della pretesa creditoria, e dichiarati i terreni liberi da persi e vincoli, con condanna del Comune convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Fele il quale preliminarmente eccepiva:
l'inammissibilità dell'opposizione perché intempestiva in quanto proposta successivamente ai 30 gg - eccezione a cui rinunciava nel corso del giudizio.
Nel merito, parte convenuta chiedeva, con articolate argomentazioni, il rigetto della domanda assumendo che, non avendo gli opponenti proceduto all'affrancazione dei fondi in questione, avevano l'obbligo di versare il canone;
che il procedimento per la determinazione della somma dovuta quale canone enfiteutico, attuato dal Comune di San
Fele, era corretto perché alla base del calcolo era stata posto il reddito dominicale ex art 9
L. R n.57 del 12.09.2000, chiedeva pertanto il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 14.04.2014 il Tribunale sospendeva la riscossione dell' ingiunzione opposta sulla base della mancanza dei requisiti di somma “certa liquida ed esigibile” del credito in base al quale veniva emesso l'ordine di pagare.
Tanto premesso, si ritiene innanzitutto che l'eccezione sollevata dagli attori in ordine alla nullità ed illegittimità dell' ingiunzione fiscale per violazione del principio del ne bis in idem, sia infondata in quanto alcuna pronuncia di merito è stata formulata, nei riguardi del procedimento avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale, precisamente rg
n.1088/12 la cui sentenza è stata allegata da parte attorea, e si evince una conclusione per cessata materia del contendere che, come noto, non implica alcuna valutazione del merito se non in ordine alla determinazione delle spese per la soccombenza virtuale, (tra l'altro compensate) avendo il comune sgravato la cartella impugnata. Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Ugualmente va rigettata l'altra eccezione preliminare attinente alla nullità
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