Trib. Catania, sentenza 04/09/2024, n. 4220
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai Signori Magistrati:
1. dott. Massimo Escher Presidente
2. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice rel. est.
3. dott. Rossella Vittorini Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11730/2023 R.G.;
promossa da
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Arianna Siracusa che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE contro
nato in [...] il [...]. Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
E nei confronti di
, nata in [...] il [...] e Controparte_2 Persona_1
nata in catania il [...] in [...] nominato, avv. , rapp e dif da sé stessa in Controparte_3
quanto avvocato ed elett dom presso il proprio studio
LITISCONSORTI NECESSARII
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Precisate le conclusioni all'udienza in data 20/6/2024 dinnanzi al Giudice delegato e relatore, Cons. dott. Cannata
Baratta, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio,
che la decideva in data 12/7/2024 attesa la implicita rinunzia
ai termini di LEGGE
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
Con il ricorso introduttivo chiede, Parte_1
oltre alle statuizioni monitorie e risarcitorie,
l'affidamento esclusivo declinato delle figlie alla madre, in luogo dell'attuale affidamento “condiviso” ad entrambi i genitori a modifica dell'accordo di separazione personale nelle forme della negoziazione assistita raggiunto in data 3/4/2023 ed autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale, sede, in data 12/4/2023, in regolamentazione dei rapporti personali ed economici
attinenti le figlie minorenni nata il [...] ed CP_2
nata il [...] dal matrimonio contratto in data Per_1
1/9/2011 con deducendo che Controparte_1
quest'ultimo “si è dimostrato assente e non partecipe alla vita quotidiana delle figlie, oltre che alle loro esigenze economiche e non” ed “inadempiente nei confronti di tutti gli impegni assunti, economici e non”
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con evidenti ricadute sulla serena ed equilibrata crescita psico-fisica delle figlie minorenni;
con immediato decreto steso in calce al proposto ricorso il Giudice, odierno estensore, così dispositivamente statuiva: “Fissa
l'udienza dinnanzi a sè qual Giudice relatore delegato, in data
20/6/2024 ore 13,15 - AD HORAS - in presenza del
Pubblico Ministero;
nomina curatore speciale delle figlie minorenni
, nata il [...] ed nata il CP_2 Per_1
16/5/2019, siccome litisconsorti necessarii, l'avv. Controparte_3
al fine di consentire l'esercizio delle prerogative spettanti alle
[...]
figlie minorenni e ne ordina la comparizione alla fissata udienza, disponendo che la stessa prenda immediato contatto con le minorenni, invitandolo sin d'ora a richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nell'interesse degli stessi ED A COSTITUIRSI IN
GIUDIZIO SPIEGANDO LE DOMANDE DI NATURA
PERSONALE, ECONOMICA e DE
RESPONSABILITATE NELL'INTERESSE DELLE
FIGLIE MINORENNI, informando le parti della obbligatorietà della difesa tecnica a mezzo di procuratore alle liti abilitato, della facoltà di non comparire personalmente alla fissata udienza nella eventuale ricorrenza delle ipotesi di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa
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sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il
11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77 ed entrata in vigore il 1/8/2014 ex art. 75 legge di ratifica SELF
EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima
Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023 e che, sussistendone le condizioni di legge, può essere presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare nella NON RICORRENZA delle ipotesi di cui alla sopra indicata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul), fatta a Istanbul il 11/5/2011, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/6/2013, n. 77.
Assegna alla ricorrente termine fino al 13/5/2024 per la notificazione del ricorso e del presente provvedimento al resistente ed al nominato Curatore Controparte_1
speciale delle figlie minorenni, avv. . Controparte_3
RICHIEDE LA PRESENZA IN UDIENZA DEL
PUBBLICO MINISTERO.
Dispone che il Curatore Speciale delle figlie minorenni
ed verifichi l'avvenuta CP_2 Persona_1
evasione da parte di degli Controparte_1
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obblighi di contribuzione al mantenimento così ordinario come straordinario dei figli minorenni sullo stesso gravanti giusta le condizioni di cui al l'accordo di separazione personale nelle forme della negoziazione assistita raggiunto in data 3/4/2023 ed autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale, sede, in data 12/4/2023, ORDINANDO al
di porre immediatamente a disposizione CP_1
del Curatore speciale tutta la documentazione a riprova dell'adempimento ab origine (si rammenti che, come affermato mutatis mutandis, dalla Corte Nomofilattica
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (ex multis, da ultimo, Cass., 11/4/2013, n. 8901);
dispone che, ove siffatto obbligo di contribuzione ordinaria e straordinaria di mantenimento risulti in tutto od in parte inadempiuto od inesattamente od
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intempestivamente adempiuto, IL CURATORE
SPECIALE DEI FIGLI MINORENNI PROCEDA
GIUDIZIALMENTE – NELLA DUPLICE QUALITÀ
- AL RECUPERO DI TUTTE LE SOMME DOVUTE, immediatamente relazionando in ordine alla eventualmente accertata violazione attuale o pregressa di siffatti doveri siccome attinenti a diritti Assoluti dei figli di rango Costituzionale e Sovranazionale AI
FINI DELLE PREVISTE E PRESCRITTE
STATUIZIONI COERCITIVE
SANZIONATORIE (nonché della doverosa denuncia ex art. 331 comma 4° cpp al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, sede,) attesocchè gli stessi accedono e ridondano sul diritto alla “felicità” dei figli -, in quanto necessariamente involgente anche il lato “materiale” delle risorse necessarie ed utili al suo corretto e congruo mantenimento e, dunque, sviluppo psico-fisico
- ben evidenziato che, la responsabilità genitoriale, è invero “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” (art. 18) - giusta la
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Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New
York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana giusta
Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, che riconosce, appunto, che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo).
ALLA PRESENTE FATTISPECIE, CONNOTATA DALLA NATURA AFFATTO
INDISPONIBILE DEL SUPERIORE INTERESSE DELLA PROLE MINORENNE
SI APPLICANO - PER DISPOSIZIONE DELLA CORTE EDU - LE NORME
SOVRANAZIONALI PROCESSUALI E SOSTANZIALI – CHE NON
CONSENTONO, TRA L'ALTRO, PROPRIO A Parte_2
TUTELA DEL SUPERIORE ED INDISPONIBILE INTERESSE DELLA PROLE
MINORENNE, LA PREVISIONE DI DECADENZA O PRECLUSIONE ALCUNA
OVVERO DI VINCOLI FORMALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'
PROCESSUALI OPERATIVE E FUNZIONALI - DI CUI ALLA CONVENZIONE
SUI DIRITTI DELL'INFANZIA APPROVATA A NEW YORK DALLA
NAZIONI UNITE IL 20/11/1989, Controparte_4
RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE 27/5/1991, N. 176;
ALLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI
FANCIULLI (MINORI DEGLI ANNI 18), ADOTTATA DAL CONSIGLIO
D'EUROPA A STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996, RATIFICATA E RESA
ESECUTIVA CON LEGGE 20 MARZO 2003, N. 77 ED ALLA CONVENZIONE
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DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO
LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA VIOLENZA
DOMESTICA (CONVENZIONE DI ISTANBUL), FATTA A ISTANBUL IL
11/5/2011, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA IN ITALIA CON LEGGE
27/6/2013, N. 77 ED ENTRATA IN VIGORE IL 1/8/2014 EX ART. 75 LEGGE DI
RATIFICA SELF EXECUTING e, peraltro, oggetto indi di ADESIONE
DIRETTA anche da parte della Unione Europea (oltrecchè da parte dei singoli stati membri) a completamento dell'iter prescritto dall'art. 75 della medesima Convenzione con conseguente entrata in vigore diretta anche per la UE con decorrenza 1/10/2023.
RICHIEDE LA PRESENZA IN UDIENZA DEL PUBBLICO
MINISTERO IN RELAZIONE ALLA PROSPETTAZIONE “de responsabilitate” DELLE ALLEGAZIONI DELLA RICORRENTE.
Si comunichi a cura della Cancelleria al Curatore Speciale nominato ed al Pubblico Ministero.
Catania 20/4/2024”;
Costituitosi in giudizio con comparsa il Curatore Speciale nominato, avv. svolgeva le Controparte_3
deduzioni e richieste ivi calendate.
Non riteneva, viceversa, di costituirsi nel processo il resistente . Controparte_1
Venuta la causa alla fissata udienza in data 20/6/2024 il procuratore alle liti della ricorrente , Parte_1
altresì personalmente presente, avv. Arianna Siragusa ed il Curatore speciale e difensore della minorenni ed CP_2
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avv. precisavano Per_1 Controparte_3
concordemente e congiuntamente le conclusioni nei termini analiticamente calendati nel relativo processo verbale di udienza, onde – sulle conformi richieste del
Pubblico Ministero il quale si