Trib. Ragusa, sentenza 15/07/2024, n. 1229
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Testo completo
N. R.G. 1597/2016
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Giudice dott. Sophie Battaglia, nella causa iscritta al n. 1597/2016 R.G.;
visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note per trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
preso atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato le note di cui sopra;
rilevato che l'odierna udienza era fissata per la discussione e decisione;
decide la causa come da allegata sentenza che si deposita telematicamente
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N. R.G. 1597/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona della dott.ssa Sophie Battaglia ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1597/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione promossa da:
EZ FR, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Sallemi
OPPONENTE nei confronti di:
SERVIZIO XXV – ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI
RAGUSA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato Isp. Stefano Verde
OPPOSTA
IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
Con ricorso ex art. 22 e ss. legge 689/81 AN DO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 13/0208 del 16.03.2016, emessa dal Servizio XXV–
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa, con la quale:
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 bis comma 2 D.
Lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 40 comma 2 D.L. n. 112/2008 conv. in L.
n. 133/2008, in quanto all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro pubblico e privato, non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis comma 2
D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D. Lgs. n.
152 del 26.05.1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro, contenente anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 152/1997 e, segnatamente, per avere omesso di consegnare all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione obbligatoria al lavoratore AM AL, occupato dal
03.05.2012;
- conseguentemente, gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
528,60 (di cui € 500,00 per sanzione amministrativa ed € 28,60 per notifica).
Con separato procedimento iscritto al n. 1598/2016 R.G., promosso innanzi a questo
Tribunale, l'odierno opponente ha proposto opposizione anche avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 13/0207 del 16.03.2016, emessa dal Servizio XXV– Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Ragusa, con la quale:
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 commi 1 e 2 D.L.
n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul LUL, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali e, segnatamente, per avere registrato sul LUL un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente effettuate dai lavoratori OD AL (40 ore invece di 45) e IZ LO (40 ore invece di
42 e mezza);
- conseguentemente, gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva pari ad
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€ 500,70 (di cui € 487,50 per sanzione amministrativa ed € 13,20 per notifica).
Infine, con procedimento iscritto al n. 1605/2016 R.G., AN DO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 13/0209 del 16.03.2016, emessa dal
Servizio XXV– Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa, con la quale:
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del D.L.
22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis comma 7 D.L. n. 223/2006 conv. con modificazioni dalla L. n. 248/2006 come modificato dall'art. 4 comma 1 della L. n. 183/2010, per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria e, segnatamente, per avere occupato dal 03.05.2012 al 04.05.2012, per giorni due, il lavoratore AM AL non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria;
- conseguentemente gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
2.663,20 (di cui € 2.650,00 per sanzione amministrativa ed € 13,20 per notifica).
I suindicati procedimenti sono stati riuniti al procedimento n. 1597/2016 R.G. per la ritenuta sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Ciò premesso, passando alla ricostruzione dei fatti, comuni alle opposizioni riunite, va rilevato che in data 04.05.2012 è stato eseguito un accesso ispettivo da parte dei funzionari dell'Ispettorato del Lavoro presso la sede della società L.IM- s.r.l. Legnami
Import, della quale il ricorrente AN DO era all'epoca il legale rappresentante.
Durante il superiore accesso sono state acquisite a verbale le dichiarazioni dei soggetti trovati presenti all'interno dell'azienda intenti al lavoro, è stato redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 18/28/759 del 04.05.2012, consegnato brevi manu al ricorrente, ed in pari data si è provveduto alla sospensione dall'attività imprenditoriale
(poi revocata con provvedimento del 08.05.2012, previa regolarizzazione dell'assunzione del lavoratore AM AL con decorrenza dal 03.05.2012 e pagamento della somma di € 1.5000,00).
Successivamente, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 18/28/759 del
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25.05.2012, in allegato alla nota prot. n. 2941 e 2942 del 29.05.2012, notificato al
AN e alla ditta L.IM s.r.l. nella qualità di obbligato in solido, sono state contestate sia le violazioni accertate in sede di accesso ispettivo che quelle emerse dall'esame della documentazione successivamente esibita.
A fronte dell'omesso pagamento in misura ridotta entro i termini stabiliti, sono state emesse le ordinanze in questione.
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni mosse e proposto opposizione per i seguenti motivi:
- nullità dell'atto impugnato per violazione del principio inderogabile di chiarezza e motivazione degli atti impositivi di cui all'art. 7 L. n. 212/2000, per assenza di elementi utili a ricostruire la pretese dell'ente impositore e mancanza di elementi idonei a verificare la rispondenza della sanzione applicata e quella prevista dalla norma presuntivamente violata;
- erronea considerazione dei lavoratori per i quali vengono contestate le violazioni quali assunti alle dirette dipendenze del AN, trattandosi di dipendenti della L.IM. s.r.l., pertanto unica destinataria delle sanzioni amministrative, con la precisazione che dal
10.8.2012 l'opponente ha cessato la carica di legale rappresentante della società, per cui ogni atto relativo alle violazioni contestate andava notificato, da parte dell'ente resistente, al successivo legale rappresentante della L.IM. s.r.l., tale IM PA ND
(ed a seguito del fallimento, dichiarato con sentenza del 05.06.2014, al curatore fallimentare, avv. Allù Francesco), dovendosi peraltro escludere ogni responsabilità diretta del AN sulla base del disposto dell'art. 2642 c.c.;
- limitatamente al procedimento n. 1598/2016 R.G., difetto di corrispondenza tra quanto contestato con l'ingiunzione n. 13/0207 e la verità dei fatti (avendo i lavoratori OD
e IZ, in sede di audizione, omesso di precisare che usufruivano nell'orario antimeridiano di un'ora di pausa pranzo e che la prestazione lavorativa in favore della
L.IM. veniva regolata da modalità flessibili, non essendoci, fra l'altro, da parte dei responsabili della ditta, alcun controllo sull'orario di ingresso e di uscita);
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- in via meramente subordinata, insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento delle ingiunzioni di pagamento (risultanze delle dichiarazioni rese agli agenti verbalizzanti all'atto dell'accesso ispettivo);
- difetto di motivazione delle sanzioni irrogate per omessa indicazione del criterio adottato per la determinazione degli importi pretesi.
Per quanto esposto, l'opponente ha chiesto l'annullamento (previa sospensione dell'efficacia esecutiva) delle ordinanze
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Giudice dott. Sophie Battaglia, nella causa iscritta al n. 1597/2016 R.G.;
visto il decreto di sostituzione dell'udienza con note per trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.;
preso atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato le note di cui sopra;
rilevato che l'odierna udienza era fissata per la discussione e decisione;
decide la causa come da allegata sentenza che si deposita telematicamente
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N. R.G. 1597/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa - Sezione Civile nella persona della dott.ssa Sophie Battaglia ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1597/2016 R.G., avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione promossa da:
EZ FR, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Sallemi
OPPONENTE nei confronti di:
SERVIZIO XXV – ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI
RAGUSA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato Isp. Stefano Verde
OPPOSTA
IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
Con ricorso ex art. 22 e ss. legge 689/81 AN DO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 13/0208 del 16.03.2016, emessa dal Servizio XXV–
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa, con la quale:
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 bis comma 2 D.
Lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 40 comma 2 D.L. n. 112/2008 conv. in L.
n. 133/2008, in quanto all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro pubblico e privato, non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9 bis comma 2
D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D. Lgs. n.
152 del 26.05.1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro, contenente anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 152/1997 e, segnatamente, per avere omesso di consegnare all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione obbligatoria al lavoratore AM AL, occupato dal
03.05.2012;
- conseguentemente, gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
528,60 (di cui € 500,00 per sanzione amministrativa ed € 28,60 per notifica).
Con separato procedimento iscritto al n. 1598/2016 R.G., promosso innanzi a questo
Tribunale, l'odierno opponente ha proposto opposizione anche avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 13/0207 del 16.03.2016, emessa dal Servizio XXV– Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Ragusa, con la quale:
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 39 commi 1 e 2 D.L.
n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, per avere il datore di lavoro registrato in modo infedele sul LUL, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39 commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali e, segnatamente, per avere registrato sul LUL un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente effettuate dai lavoratori OD AL (40 ore invece di 45) e IZ LO (40 ore invece di
42 e mezza);
- conseguentemente, gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva pari ad
pagina 3 di 15
€ 500,70 (di cui € 487,50 per sanzione amministrativa ed € 13,20 per notifica).
Infine, con procedimento iscritto al n. 1605/2016 R.G., AN DO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 13/0209 del 16.03.2016, emessa dal
Servizio XXV– Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ragusa, con la quale:
- gli è stata contestata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del D.L.
22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, così come modificato dall'art. 36 bis comma 7 D.L. n. 223/2006 conv. con modificazioni dalla L. n. 248/2006 come modificato dall'art. 4 comma 1 della L. n. 183/2010, per aver impiegato lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria e, segnatamente, per avere occupato dal 03.05.2012 al 04.05.2012, per giorni due, il lavoratore AM AL non risultante dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione obbligatoria;
- conseguentemente gli è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di €
2.663,20 (di cui € 2.650,00 per sanzione amministrativa ed € 13,20 per notifica).
I suindicati procedimenti sono stati riuniti al procedimento n. 1597/2016 R.G. per la ritenuta sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Ciò premesso, passando alla ricostruzione dei fatti, comuni alle opposizioni riunite, va rilevato che in data 04.05.2012 è stato eseguito un accesso ispettivo da parte dei funzionari dell'Ispettorato del Lavoro presso la sede della società L.IM- s.r.l. Legnami
Import, della quale il ricorrente AN DO era all'epoca il legale rappresentante.
Durante il superiore accesso sono state acquisite a verbale le dichiarazioni dei soggetti trovati presenti all'interno dell'azienda intenti al lavoro, è stato redatto il verbale di primo accesso ispettivo n. 18/28/759 del 04.05.2012, consegnato brevi manu al ricorrente, ed in pari data si è provveduto alla sospensione dall'attività imprenditoriale
(poi revocata con provvedimento del 08.05.2012, previa regolarizzazione dell'assunzione del lavoratore AM AL con decorrenza dal 03.05.2012 e pagamento della somma di € 1.5000,00).
Successivamente, con verbale unico di accertamento e notificazione n. 18/28/759 del
pagina 4 di 15
25.05.2012, in allegato alla nota prot. n. 2941 e 2942 del 29.05.2012, notificato al
AN e alla ditta L.IM s.r.l. nella qualità di obbligato in solido, sono state contestate sia le violazioni accertate in sede di accesso ispettivo che quelle emerse dall'esame della documentazione successivamente esibita.
A fronte dell'omesso pagamento in misura ridotta entro i termini stabiliti, sono state emesse le ordinanze in questione.
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito l'infondatezza delle contestazioni mosse e proposto opposizione per i seguenti motivi:
- nullità dell'atto impugnato per violazione del principio inderogabile di chiarezza e motivazione degli atti impositivi di cui all'art. 7 L. n. 212/2000, per assenza di elementi utili a ricostruire la pretese dell'ente impositore e mancanza di elementi idonei a verificare la rispondenza della sanzione applicata e quella prevista dalla norma presuntivamente violata;
- erronea considerazione dei lavoratori per i quali vengono contestate le violazioni quali assunti alle dirette dipendenze del AN, trattandosi di dipendenti della L.IM. s.r.l., pertanto unica destinataria delle sanzioni amministrative, con la precisazione che dal
10.8.2012 l'opponente ha cessato la carica di legale rappresentante della società, per cui ogni atto relativo alle violazioni contestate andava notificato, da parte dell'ente resistente, al successivo legale rappresentante della L.IM. s.r.l., tale IM PA ND
(ed a seguito del fallimento, dichiarato con sentenza del 05.06.2014, al curatore fallimentare, avv. Allù Francesco), dovendosi peraltro escludere ogni responsabilità diretta del AN sulla base del disposto dell'art. 2642 c.c.;
- limitatamente al procedimento n. 1598/2016 R.G., difetto di corrispondenza tra quanto contestato con l'ingiunzione n. 13/0207 e la verità dei fatti (avendo i lavoratori OD
e IZ, in sede di audizione, omesso di precisare che usufruivano nell'orario antimeridiano di un'ora di pausa pranzo e che la prestazione lavorativa in favore della
L.IM. veniva regolata da modalità flessibili, non essendoci, fra l'altro, da parte dei responsabili della ditta, alcun controllo sull'orario di ingresso e di uscita);
pagina 5 di 15
- in via meramente subordinata, insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento delle ingiunzioni di pagamento (risultanze delle dichiarazioni rese agli agenti verbalizzanti all'atto dell'accesso ispettivo);
- difetto di motivazione delle sanzioni irrogate per omessa indicazione del criterio adottato per la determinazione degli importi pretesi.
Per quanto esposto, l'opponente ha chiesto l'annullamento (previa sospensione dell'efficacia esecutiva) delle ordinanze
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