Trib. Bari, sentenza 03/06/2024, n. 2294

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 03/06/2024, n. 2294
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2294
Data del deposito : 3 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. G M, all'udienza del 3.6.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 12500 nell'anno 2022 RG
TRA
, avv. N M CAROPPO Parte_1
ricorrente
E
, CP_1
resistente
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2022 l'istante in qualità di dipendente dell con la qualifica di CP_1 ausiliario specializzato presso il PO reparto di Medicina generale a Molfetta deduceva, di aver prestato in maniera abituale ed esclusiva attività presso la predetta struttura impegnata nella presa in carico e nella visita di pazienti affetti da Covid, nonché nella gestione del successivo percorso ospedaliero e, dunque, di essere stata a stretto contatto con essi per un totale di 28 turni di lavoro nel periodo dal 15.03.2020 al 15.05.2020.
L'istante precisava che la struttura rientrava tra quelle indicate nella fascia C) delle tabelle attuative delle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020, definite all'esito dell'accordo sindacale regionale del 28.05.2020 e dell'accordo raggiunto dalla delegazione trattante c.d. congiunta in data
03.08.2020. Tuttavia, la ricorrente rappresentava di non aver ricevuto l'incentivo spettante per il servizio reso, essendogli stato esclusivamente corrisposto un acconto nella busta paga di agosto e settembre 2020 per un totale di euro 269,15 lordi, e, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire la somma residua di € 290,85 lordi, con condanna della convenuta al relativo pagamento, oltre spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la non si costituiva in giudizio e questo Giudice ne CP_1 dichiarava la contumacia. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.


DIRITTO Cont

1. Va dichiarata la contumacia dell' intimata che sebbene ritualmente evocata non si è costituita in giudizio.

2. Passando al merito va evidenziato che l'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 dispone che “per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del comma 2, “per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
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