Trib. Messina, sentenza 05/12/2024, n. 2327

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 05/12/2024, n. 2327
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2327
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7603/2011 R.G.
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Benvenga e Silvana Benvenga che la rappresentano
e difendono, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Nicola Andreozzi, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino Mirone
Costarelli e Ugo Antonino Salanitro, giusta procura in atti
, C.F. elettivamente domiciliato in Messina Controparte_2 C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Augusto Saija che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
C.F. , n.q. di erede di Controparte_3 C.F._4 Persona_1
elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio degli Avv.ti Pietro Saija e Natale Previti che lo rappresentano unitamente e/o separatamente, giusta procura in atti;

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_4
Maria Cammaroto
RESISTENTI
OGGETTO: inquadramento superiore, differenze retributive


MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 30 dicembre 2011, esponeva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Prof. dal 15 novembre Controparte_5
1997 fino alla data del suo decesso, avvenuto il 10 settembre 2008, con qualifica di “assistente alla persona non autosufficiente”;

- la regolarizzazione della sua posizione previdenziale e contributiva era stata curata, con ritardo quasi decennale e con efficacia ex nunc, a decorrere dall' 1 giugno 2006, allorquando
l'amministratore di sostegno aveva provveduto, in data 31 maggio 2006, alla formale stipulazione di un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con cui era stata illegittimamente inquadrata, ai fini retributivi, nella Tabella C – BS (ossia “B super”) come
“assistente di anziano autosufficiente” invece che nella Tabella C – CS (ossia “C super”) come
“assistente di anziano non autosufficiente”;

- invano, con nota del 2 marzo 2007, aveva richiesto all'amministratore di sostegno di regolarizzare e sanare la sua posizione previdenziale e contributiva per il periodo in cui CP_4
aveva prestato attività lavorativa senza copertura previdenziale e, pertanto, a decorrere dal 15 novembre 1997 sino a quella della successiva regolarizzazione;

- la circostanza dell'effettiva assunzione, risalente al 15 novembre 1997, era pacifica tra le parti
e, in ogni caso, dimostrata da una serie di atti analiticamente indicati in ricorso;

- durante il periodo di mancata regolarizzazione previdenziale, la retribuzione le era stata materialmente corrisposta, in base alle ore lavorate, con cadenza mensile, dal Dott. CP_2
che era amministratore del Prof. per conto del quale i pagamenti venivano
[...] Per_1
eseguiti;

- gli emolumenti che le venivano corrisposti erano riportati sui fogli paga citati in ricorso che le venivano rilasciati e che venivano da ella quietanzati nonché certificati con data e firma dall'amministratore del datore di lavoro;

- durante il periodo in cui il rapporto di lavoro non era stato regolarizzato, in assenza di regolare turnazione preventivamente stabilita con altra assistente, aveva svolto attività lavorativa in maniera “massacrante”, sia durante le ore diurne sia durante quelle notturne, presso l'abitazione del datore di lavoro sita in Messina nonché presso i diversi ospedali ove quest'ultimo era stato ricoverato;

- solo a seguito dell'intervenuta regolarizzazione del rapporto lavorativo l'amministratore di sostegno aveva provveduto a stabilire tabelle mensili per i turni diurni e notturni;

- sovente, aveva prestato attività lavorativa in un “clima di rilevante stress fisico e psichico”, atteso che, a causa del continuo e progressivo peggioramento delle condizioni di salute del
datore di lavoro, ella era stata vittima di insulti e di comportamenti aggressivi che ne avevano messo a rischio la salute e l'integrità fisica;

- la suddetta situazione di insicurezza era stata, altresì, aggravata dalla circostanza che, per ragioni di risparmio economico, era stato ridotto il numero di assistenti del datore di lavoro che,
a decorrere dal 2002, erano rimaste solamente due, ella compresa;

- sovente, i turni di assistenza avevano comportato una attività lavorativa di trentasei e, persino, di settantadue ore, con inevitabile soppressione del tempo di riposo necessario al recupero delle energie fisiche e mentali;

- nonostante ciò, aveva sempre svolto le proprie mansioni in maniera lodevole ed irreprensibile, rimanendo al servizio del datore di lavoro fino alla sua morte, per oltre undici anni;

- gli eredi testamentari erano rimasti indifferenti alle sue richieste di regolarizzazione della posizione previdenziale con riguardo al periodo compreso dal 15 novembre 1997 all'1 giugno
2006, di corresponsione del T.F.R. nonché di corresponsione delle altre somme dovute per altro titolo.
Rilevava che il datore di lavoro e i suoi eredi non avevano provveduto a chiedere all' la CP_4
costituzione della rendita vitalizia in suo favore.
Deduceva di aver diritto di chiedere che gli eredi del datore di lavoro venissero condannati a costituire presso l' una rendita vitalizia che fosse pari alla pensione oppure alla quota di CP_4
pensione che le sarebbe spettata se i contributi previdenziali fossero stati versati e che, di conseguenza, gli stessi venissero condannati a versare all' la riserva Controparte_6
matematica ed ogni altra somma necessaria alla piena, valida ed efficace costituzione della rendita vitalizia e che l' , allorquando ella avesse maturato i requisiti di legge per accedere CP_4
al trattamento pensionistico, venisse condannato a costituire effettivamente la rendita e ad erogarla, oltre che a riscuotere in concreto dagli eredi del datore le somme necessarie al fine di costituire la predetta rendita.
Pertanto, solo in via del tutto subordinata, deduceva di aver diritto di chiedere che gli eredi del datore venissero condannati a risarcire il danno causatole in misura equivalente all'ammontare capitalizzato della pensione annua o quota di pensione che le fosse spettata laddove i contributi fossero stati versati, immediatamente riscuotibile ed in unica soluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Affermava, poi, di avere diritto alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dall'esatto inquadramento nella Tabella C – C – Super come assistente di anziano non autosufficiente.
Rilevava di avere diritto al saldo della tredicesima mensilità per l'anno 2002, avendo ricevuto solo tre acconti per un complessivo ammontare di € 1.750,00, alla tredicesima mensilità per gli anni 2003, 2004 e 2005, alla tredicesima mensilità per i primi cinque mesi del 2006, atteso che il rapporto era stato regolarizzato soltanto a decorrere dall' 1 giugno 2006, nonché all'indennità per ferie e festività non godute con riguardo agli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e per i primi cinque mesi del 2006.
Affermava di avere, inoltre, diritto alla tredicesima mensilità nonché alla differenza di ferie per
l'anno 2008.
Rappresentava di avere diritto al tfr per l'intero periodo lavorato (15 novembre 1997 – 10 settembre 2008), tenendo conto della mansioni effettivamente svolte di assistente di anziano non autosufficiente.
Affermava, altresì, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo relativo al rispetto dell'orario legale di lavoro con riguardo al periodo compreso fra il secondo semestre dell'anno 2002 e la data del 31 maggio 2006, a quello relativo al danno derivante dalla violazione dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e, ancora, a quello relativo al danno concernente la violazione dell'obbligo di comunicazione per iscritto della cessazione del rapporto lavorativo a seguito della morte del datore di lavoro.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che aveva prestato, ininterrottamente, attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Prof. dal 15 novembre 1997 Controparte_7 al 10 settembre 2008 e che, per l'intera durata della prestazione lavorativa, aveva diritto a essere inquadrata come “assistente (non convivente) di anziano non autosufficiente”, Tabella C – C –
Super CCNL di categoria e che, di conseguenza, gli eredi del datore di lavoro venissero condannati a corrisponderle le relative differenze retributive. Chiedeva, inoltre, che venisse affermato il suo diritto alla copertura previdenziale con riguardo al periodo 15 novembre 1997
– 30 maggio 2006 e che gli eredi del datore di lavoro venissero condannati a costituire presso
l' la rendita vitalizia pari alla pensione o alla quota di pensione che le fosse spettata se i CP_4 contributi previdenziali fossero stati versati ed a versare all' la riserva Controparte_8
matematica ed ogni altra somma necessaria alla piena, valida ed efficace costituzione della rendita vitalizia;
chiedeva, altresì, che l' venisse condannato all'effettiva costituzione CP_4 della rendita vitalizia ed all'erogazione della stessa, allorquando ella avesse maturato i requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico ed a riscuotere effettivamente dagli eredi del datore di lavoro le somme necessaria alla costituzione della predetta rendita. In via del tutto subordinata alla precedente richiesta, chiedeva che venissero condannati gli eredi del datore di lavoro a risarcirle il danno, ex art. 2116 c.c. oppure ai sensi di qualsiasi altra norma di legge
che assegni tale diritto al lavoratore, in misura equivalente all'ammontare capitalizzato, ad un tasso di interesse equo, della pensione annua o quota di pensione che le fosse spettata se i contributi fossero stati versati, riscuotibile subito ed in unica soluzione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
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