Trib. Palermo, sentenza 09/05/2024, n. 2627

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 09/05/2024, n. 2627
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 2627
Data del deposito : 9 maggio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Monica
Montante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7839 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
OR GI (C.F. [...]), nato a [...] il
31.05.1963, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv.
BENEDETTO ZANGHI';

- Attore- contro
OR AN (C.F. [...]) nata a [...] il
9/06/1961, e OR IA (C.F. [...]), nata a
Palermo il 22/11/1965, rappresentate e difese per mandato in atti dall'Avv.
FABIO TALLUTO;

- Convenute-
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.1.2024- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c.
-, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato RI NN conveniva in giudizio le sorelle RI MA e RI EL ed esponeva, tra l'altro, che, con ricorso depositato in data 23.04.2019, innanzi al
Tribunale di Palermo (iscritto al n. 2047/2019 R.G.V.G.), aveva richiesto la nomina di un amministratore di sostegno per coadiuvare la madre
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novantenne, SA CA, giacché le figlie, odierne convenute, avevano posto in essere comportamenti potenzialmente dannosi per
l'anziana donna, omettendo di sottoporla a visite sanitarie da parte del medico di famiglia per oltre cinque anni pur in presenza di gravi patologie invalidanti e, inoltre, apponendo un lucchetto al cancello della residenza della madre per impedire che la stessa incontrasse e avesse rapporti con il figlio, odierno esponente, ed i nipoti.
Le convenute, secondo la prospettazione attorea, al fine di denigrare il LO, avevano utilizzato nel procedimento civile una dichiarazione che avevano fatto manoscrivere dalla madre con gravi carenze cognitive (di anni
90 e una riconosciuta invalidità ex L. 104/92), in cui erano state riportate circostanze false relative ad asseriti comportamenti indecorosi che sarebbero stati assunti dl figlio NN, quali, tra gli altri, che egli aveva approfittato dell'anziana genitrice facendole firmare un foglio senza comunicarle il contenuto.
In contrasto con il contenuto della superiore dichiarazione la sig.ra
SA, in data 7.10.2019, allorquando aveva rivisto il figlio NN unitamente ai nipoti si era precipitata ad abbracciarli manifestando il proprio affetto con baci e carezze, mentre le sorelle EL e MA pur trovandosi in presenza di testimoni ed all'interno degli Uffici Giudiziari, senza porsi alcuno scrupolo, avevano tentato di costringere la madre ad allontanarsi.
Soggiungeva che la suddetta dichiarazione recante la data del 12.7.2019 si poneva in evidente contraddizione con il contenuto di un'altra sottoscritta mesi prima e depositata nel procedimento promosso innanzi al Giudice
Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, con la quale la madre autorizzava e richiedeva al figlio NN di interessarsi alle proprie condizioni di salute e sociali oltre che a quelle economiche.
Nel medesimo procedimento n. 2047/2019 R.G.V.G. le convenute avevano poi depositato una dichiarazione a loro firma, datata 25.10.2019, dal contenuto parimenti mendace e nella quale, oltre che minacciare un male ingiusto, erano state utilizzate espressioni volte a screditare, offendendone la reputazione, l'attuale attore agli occhi del Giudice Tutelare,
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delegittimandolo sia nel ruolo di figlio attento alle necessità dell'anziana madre ma anche di soggetto stimato appartenente alla Guardia di Finanza.
Nel corpo di tale atto (a pag. 2) le sig.re RI avevano stigmatizzato
l'atteggiamento del LO accostandolo a quello dei "bulletti di periferia" indicandolo volutamente come una persona "arrogante, violenta, teppista", accostandone il nome, ad una non meglio precisata illecita attività evasiva su una pigione pagata dalle stesse a tale sig.ra TO (che in realtà egli aveva visto forse due volte presso l'abitazione delle sorelle RI) "l'affitto pagato regolarmente alla sig.ra TO, che invece l'incassava senza pagarvi le tasse, (ma questo non turbava il finanziere RI NN)".
A pagina sette le sorelle RI avevano minacciato una possibile
"denuncia per calunnia" a carico dell'attore, giustificata attraverso la falsa rappresentazione di un grave episodio di violenza che aveva coinvolto la sig.ra SA CA, allorquando la figlia EL aveva apposto un lucchetto al cancello dell'abitazione della stessa per impedirle di incontrarsi con il figlio NN, attuale attore, ed i nipoti.
A pagina otto le stesse avevano arrecato offesa alla reputazione del germano ancor più grave chiedendo all'Autorità Giudiziaria, le tutele previste per gli atti persecutori sino a quel momento perpetrati a loro danno.
La suddetta affermazione era gravemente lesiva del decoro e della reputazione del sig. RI NN, in quanto attribuiva falsamente un comportamento previsto dalla legge quale reato chiedendo tra l'altro all'Autorità Giudiziaria di procedere per la calunniosa accusa finalizzata anche ad ottenere che quest'ultimo si astenesse dall'incontrare la propria madre, intento che si era manifestato nei comportamenti delle figlie che avevano cercato di allontanare la madre dal figlio NN e dai nipoti.
Il contenuto diffamatorio degli scritti depositati dalle convenute nel citato procedimento aveva trovato definitiva smentita nella dimostrazione di incondizionato affetto avvenuta in data 30.11.2019, presso il centro
Commerciale “Poseidon” di Carini, quando la stessa madre SA
CA avendo visto l'attuale attore unitamente alla sig.ra IN
MAnna, aveva richiamato la loro attenzione per abbracciarli e, rappresentando che le era stato sottratto il telefono, aveva manifestava la
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volontà di parlare telefonicamente con i nipoti.
Di contro, anche nella circostanza del predetto incontro presso il centro commerciale, le sorelle EL e MA non avevano perso l'occasione per porre in essere comportamenti tesi a violare la volontà dell'anziana madre e quella del LO NN, impedendo loro di incontrarsi e parlare serenamente.
RI NN concludeva, pertanto, chiedendo di accertare la responsabilità per diffamazione aggravata e calunnia, nonché per la lesione del diritto all'identità personale, privata e professionale, di esso attore, in conseguenza delle affermazioni contenute negli scritti e atti resi pubblici sopra riportati da parte delle sorelle e, dunque, i “danni gravissimi” che i predetti fatti illeciti avevano ad esso causato, “consistiti nella perdita di relazione con l'anziana madre, nella lesione dei diritti fondamentali alla propria identità personale e professionale, alla immagine, alla reputazione personale e professionale e all'onore”.
L'attore sollecitava per l'effetto la condanna delle convenute, anche in via solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti quantificati equitativamente nella somma di € 25.000 o, comunque, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

2. Nel costituirsi nel presente giudizio EL e MA RI contestavano le pretese risarcitorie avanzate nei loro confronti dal LO
NN ed eccepivano che soltanto il Giudice penale poteva accertare i fatti lamentati dall'attore.
Concludevano, pertanto, chiedendo: “Ritenere e dichiarare preso atto della macroscopica, quanto deliberata, violazione delle vigenti norme sulla assoluta riserva di giurisdizione, assegnata al giudice penale, per ciò che concerne l'accertamento e punibilità dei reati, così come posta in essere da
Controparte, con l'illegittima ed irrituale intrapresa, con la notifica dell'Atto di
Citazione de quo, del presente procedimento, la formale ed assoluta declaratoria di improcedibilità e nullità dell'atto introduttivo dello stesso, per grave violazione delle norme imperative sulla riserva di giurisdizione, che impediscono ab origine, al giudice civile la trattazione di questioni, attinenti all'accertamento, commissione e punibilità dei reati!- Ritenere e dichiarare,
4 conseguentemente, l'assoluta improcedibilità e nullità del procedimento, nascente dal suddetto atto di citazione, con conseguente, inevitabile, integrale ed assoluto rigetto, nel merito, di tutte le ulteriori richieste di verifica e risarcimento dei presunti danni, formulate da controparte, a carico delle odierne convenute, e da ritenere altrettanto temerarie, improcedibili ed illegittime.
- Con conseguente ed inevitabile condanna del sig. RI NN all'integrale refusione, in favore delle sig.re RI EL e RI MA, di tutti gli onorari, competenze, diritti e spese, del presente procedimento, a cui dovrà aggiunta un'ulteriore somma determinanda, anche in via
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