Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1116

TRIB Palermo
Sentenza
9 marzo 2025
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TRIB Palermo
Sentenza
9 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1116
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 1116
Data del deposito : 9 marzo 2025

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Addì F.A. _________________ ______________ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.6454/2024 R.G.L.promossa
Rilasciata
D A spedizione in forma esecutiva all'Avv. FONTANA GAETANO, nato a [...] il [...], C.F.: [...], residente
_________________
a Capaci (Pa) in Via G. Garibaldi, n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Walter Gulotta, per _____
_________________ mandato in atti _____
Ricorrente per
_________________ __
C O N T R O
_________________ I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il _____
_________________ Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv. _____
Delia Cernigliaro, per mandato in atti. Il Cancelliere
Resistente
All'esito dell'udienza del 16.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
-Dichiara che, con riferimento al provvedimento di indebito del 15.3.2024, nulla è dovuto dalla parte ricorrente all'INPS per l'indebito pagamento erogato nel periodo dal 1.1.2013 sino al 15.4.2014 per intervenuta prescrizione;
dichiara altresì che nulla è dovuto da parte ricorrente all'INPS per l'indebito


pagamento erogato dal 1.1.2015 sino al 30.6.2016, con condanna dell'Istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;

- Dichiara il diritto dell'INPS di recuperare dal ricorrente l'indebito pagamento erogato nel periodo dal 16.4.2014 sino a dicembre 2014;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2024, TA GA conveniva in giudizio l'INPS chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 15.03.2024, con il quale l'istituto gli comunicava di aver corrisposto un pagamento non dovuto sulla propria pensione categoria INVCIV.
n.07056514 per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2016 dell'importo di €. 1.664,50 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di assegno non spettanti”.
A sostegno dell'opposizione deduceva la carenza di motivazione, l'insussistenza del diritto alla ripetizione atteso che trattandosi di indebito assistenziale, era tenuto a restituire soltanto i ratei percepiti dopo la notifica del provvedimento di accertamento, la sussistenza di un legittimo affidamento sulla correttezza della percezione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'INPS deducendo l'infondatezza del ricorso,
chiedendone il rigetto. Eccepiva che l'indebito veniva contestato per carenza del requisito reddituale determinato dai redditi da pensione estera intestata al ricorrente precisando che “In data 22/12/2014
l'utente presentava domanda di ricostituzione webdom n. 2120656100157, in cui comunicava i
redditi suoi e della coniuge, relativi agli anni dal 2013 al 2015. In data 08/06/2016 la domanda
veniva definita e, sulla base dei redditi ivi dichiarati, segnatamente dei redditi da pensione estera,
veniva rimodulata la misura della prestazione spettante nel periodo compreso tra gennaio 2013 e
giugno 2016. Per meglio comprenderne la genesi, si consideri che nel febbraio dello stesso anno il
ricorrente aveva presentato altra domanda di ricostituzione, in cui comunicava di non percepire
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