Trib. Tivoli, sentenza 07/02/2024, n. 163
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Testo completo
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N. R.G. 3734/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
R M B Presidente
C P
Giudice
Valerio Ceccarelli
Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile instaurata da:
(C.F. ), nata a Roma, in data Parte_1 C.F._1
01.12.1965, con il patrocinio dell'Avv. N C e con elezione di domicilio in Roma, Via Baldo degli Ubaldi, n. 190, presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Roma, in data 07.12.1963, Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. S P e con elezione di domicilio in Tivoli, Via Antonio del Re, n. 18, presso il difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.10.2023, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione giudiziale con addebito al coniuge con il quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Roma, in data 22.07.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del relativo Comune (Atto n. 1567, Parte I, Anno 1995), da cui sono nati i figli (in data 18.05.1999) e (in data 04.02.2004). Per_1 Per_2
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sita in
M, Via Aniene, n. 3, la previsione di assegno di mantenimento da parte del coniuge a proprio favore per l'importo mensile di Euro 300,00, la determinazione del contributo del padre al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_2
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economicamente autonomo, per l'importo mensile di Euro 400,00, oltre al contributo alla spese straordinarie per la quota del 50%
Inoltre, la ricorrente ha chiesto la condanna del marito al pagamento delle residue rate del mutuo relativo alla casa coniugale.
Infine, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con rimessione della causa sul ruolo.
Si è costituito in giudizio opponendosi alla dichiarazione di addebito Controparte_1 della separazione a proprio carico e chiedendo la pronuncia di addebito della separazione
a carico della moglie, la previsione che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento, con contributo del padre al mantenimento del figlio per Per_2 importo mensile compreso tra Euro 50,00 ed Euro 150,00, oltre al contributo alla spese straordinarie per la quota del 50%
Inoltre, il resistente ha chiesto disporsi che i coniugi concorrano al pagamento delle residue rate del mutuo relativo alla coniugale per pari quote, nonché il versamento diretto dell'assegno di mantenimento a favore del figlio . Per_2
All'udienza del 23.01.2024, sono state sentite le parti e la causa è stata oggetto di discussione orale.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Addebito della separazione
Le rispettive domande di addebito sono state motivate dalle parti sulla base di differenti ragioni.
La ricorrente ha posto alla base della propria domanda di addebito la condotta violenta e maltrattante del marito, con episodi di gravi aggressioni fisiche.
Il resistente ha motivato la propria domanda di addebito sulla base del rifiuto della moglie
a tenere rapporti sessuali con il marito, per via di una relazione intrattenuta dalla moglie con un altro uomo.
La ricorrente ha dedotto che le problematiche nei rapporti tra coniugi indicate dal ricorrente devono ricondursi alla propria patologia di displasia polipolica all'interno dell'utero.
In relazione alle reciproche domande di addebito articolate dalle parti, deve essere premesso che “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e
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lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione.
Invero, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale” (Cass. 16.09.2022, n. 27324, conf. Cass. 14.01.2016, n. 433).
Nel caso di specie, sono emerse gravi minacce e condotte violente realizzate dal marito ai danni della moglie.
Al riguardo, va premesso che risulta pendente a carico del marito procedimento penale per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie, con richiesta di rinvio a giudizio e fissazione dell'udienza preliminare, nonché con applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e dell'obbligo di mantenere distanza dalla persona offesa.
Nell'ambito di tale procedimento, risultano univoche le dichiarazioni rese dalla figlia
in sede di sommarie informazioni testimoniali, ritualmente prodotte