Trib. Catania, sentenza 20/06/2024, n. 3392

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 20/06/2024, n. 3392
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3392
Data del deposito : 20 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro Designato, dott.ssa R N, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5674/2021 avente ad oggetto accertamento di lavoro subordinato e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nata a Catania il 13.01.1961, cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. U R ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via F. Riso n.39, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, nata a Catania il 22.07.1944, cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
E
nato a Catania il 23.03.1940, cod. fisc.: Parte_2
C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. A T ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catania via G. D'Annunzio n.125, come da procura in atti telematici
RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro Il Grance n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori, d'intesa con gli avv.ti Maria P.IVA_1
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo
Pagina 1
Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, per mandato versato in atti telematici


CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..


IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.09.2021, in breve, ha Parte_1
esposto:
- che, nel lontano mese di febbraio del 1988, è stata contattata da una conoscente per lavorare presso l'abitazione dei coniugi e e, da allora, Controparte_1 Parte_2 senza soluzione di continuità, ha espletato mansioni di collaboratrice domestica, “dapprima occupandosi unicamente della casa familiare per poi arrivare nel tempo ad assumere una vera
e propria qualifica di factotum della famiglia”, quale “alter ego” della CP_1
- che, segnatamente, la stessa ha svolto attività lavorativa da lunedì al giovedì dalle ore
10,30 alle ore 22:00 e il venerdì e il sabato dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30, rendendo prestazioni lavorative riconducibili al livello 3 del CCNL Colf personale domestico non convivente, essendosi occupata di eseguire le pulizie, il riordino della casa, il lavaggio della biancheria, oltre che di essere addetta alla cucina (comprensiva della preparazione pasti e dell'approvvigionamento delle materie prime) e tenuta a prestare assistenza agli animali domestici nonché a curare il riassetto dello studio di ubicato nel civico Parte_2 accanto all'abitazione dei ricorrenti;

- che la stessa “ha vissuto tutta la sua giovinezza presso la casa della famiglia Pt_3
e “chi non le conosceva pensava che fosse la sorella della sig.ra o, quanto
[...] CP_1
meno, che la collaboratrice domestica guadagnasse un lauto stipendio per la messa a disposizione della sua “vita””, invece, percependo brevi manu una retribuzione mensile, prima, di lire 600.000, poi, convertiti in euro 400,00 mensili e nessun emolumento accessorio;

- che all'età di 57 anni ha accusato importanti patologie che non le hanno consentito di continuare ad espletare i predetti turni di lavoro, per cui ha chiesto –infruttuosamente- di poter svolgere turni di lavoro compatibili con il suo stato di salute, anzi, nel mese di febbraio 2018, restando licenziata senza neppure la corresponsione della liquidazione di fine rapporto;

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- che il rapporto di lavoro in parola non è stato mai regolarizzato presso gli Istituti previdenziali e, in data 10.07.2018, la stessa ha sollecitato l'intervento dell'Ispettorato del
Lavoro, il quale ha riscontrato l'effettivo dispiegarsi del rapporto di lavoro secondo i termini e le modalità dedotti dalla stessa;

- che è oggetto di altro separato procedimento l'accertamento dell'attività lavorativa espletata dal 2013 al 2018 presso il ristorante denominato “Vico San Barnaba” gestito dalla figlia dei ricorrenti riservandosi inoltre di proporre separata azione per aver svolto Parte_4
part time mansioni di pulizia e di lavaggio della biancheria, accoglienza ospiti e preparazione della colazione se richiesta la domenica mattina, presso il B&B gestito dal figlio della coppia nella dépendance di casa Parte_5
Conseguentemente, la parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire testualmente
- accertare … che … ha prestato attività lavorativa con mansione di collaboratrice domestica alle dipendenze della sig.ra e del sig. dal 02/021988 Controparte_1 Parte_2
al 28/02/2018 con orario dal lunedì al giovedì dalle 10:30 alle 22 e il venerdì e il sabato dalle
10:30 alle 20:30, senza soluzione di continuità per tutto l'anno, senza festività né permessi;
- per l'effetto Condannare … e in solido al pagamento della somma di euro CP_1 CP_3

641.062,23 a titolo di differenze e retributive ed euro 58.224,12 a titolo di TFR e così per complessivi euro 699.286,35 … oltre interessi legali e rivalutazione o alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali ed assistenziali;
-condannare altresì i ricorrenti al pagamento per equivalente, in favore della ricorrente, degli importi non versati agli istituti previdenziali nella misura in cui sono caduti in prescrizione. –Condannare infine i resistenti altresì alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio
”.
In data 23.05.2022 si sono costituiti in giudizio e Parte_2 Controparte_1
depositando memoria di costituzione con la quale, in estrema sintesi, hanno eccepito:
- che, in via preliminare, il ricorso è nullo per indeterminatezza dei fatti, avendo la ricorrente omesso di precisare, tra l'altro, in che cosa sia consistito il ruolo di “factotum della famiglia” e il compito di “tenere in ordine” lo studio di architettura di oltretutto ubicato in altro Pt_2
civico, ed altresì presentando profili di contraddittorietà, specie se rapportati alla documentazione prodotta dalla stessa, stante che “ non riesce a distinguere i tre … Pt_1
assunti rapporti di lavoro, presuntivamente instaurati con tutti e/o alcuni componenti della
“Famiglia , dichiarando di aver rivestito vari ruoli: “factotum”, “collaboratrice Pt_2 domestica” e “governante”
Pagina 3
- che la ricorrente non ha assolto all'onere della prova della eterodirezione specie con riguardo alle modalità, anche di tempo e luogo, delle asserite prestazioni rese, elaborando dei conteggi generici senza neppure chiarire in ricorso le retribuzioni, le mansioni, l'impegno giornaliero e/o settimanale e i periodi di riferimento;

- che ha incentrato le proprie deduzioni sui rapporti intercorsi con Pt_6 Controparte_1
(peraltro indicata come presunto unico datore di lavoro nel procedimento incoato presso la
Direzione Territoriale del Lavoro di Catania e nel verbale di conciliazione monocratica del


6.11.2018 conclusosi con esito negativo), rispetto ai quali difetta la legittimazione passiva di
a nulla giovando a radicare siffatta legittimazione l'assunta Parte_2 circostanza di “tenere in ordine” lo studio di quest'ultimo, non avendo neppure dedotto gli orari rispettati, le direttive ricevute, l'impegno settimanale e /o giornaliero assolto;

- che nessuna ordinanza ingiunzione e/o provvedimento sanzionatorio è stato notificato dall'Ispettorato del Lavoro, sicché le pretese avanzate dalla ricorrente non trovano conforto negli accertamenti condotti da quest'ultimo, le cui risultanze restano liberamente valutabili dal decidente;

- che, nel merito, tra la ricorrente e è stato instaurato un rapporto amicale e personale CP_1
e, stante le disagiate condizioni di salute, economiche e familiari della prima (che al tempo abitava insieme al di lei fratello, la cognata e due neonati) ha indotto la seconda a trattarla come una figlia ed accettarne la frequentazione della casa come una amica di famiglia, coinvolgendola in cene e pranzi in coincidenza delle festività, per ricorrenze e compleanni, a farla visitare dai propri medici di fiducia e a regalarle del denaro per i figli del fratello e per le sigarette, segnalandola a qualche amico per lavoretti, oltre che a coinvolgerla in estate se prendeva una casa in affitto e nell'associazione no profit nata per valorizzare i prodotti tipici siciliani;

- che la ricorrente ha frequentato, “spesso ma non giornalmente”, l'abitazione dei resistenti per giocare a carte, guardare la TV o condividere un caffè o un tè, stando “sempre seduta sulla poltrona o sulla sedia, spesso in uno stato di sonnolenza” a causa delle patologie sofferte ed i farmaci assunti, senza aver “mai servito ai tavoli, … mai svolto lavori domestici, né vicini, amici e parenti l'hanno mai vista svolgere tali attività”, anche perché per l'espletamento CP_1
di dette faccende era coadiuvata da una collaboratrice e da un giovane di nazionalità filippina;

- che, in via subordinata, le pretese dalla ricorrente sono prescritte.
Su tali premesse, i resistenti hanno testualmente chiesto “1) In limine litis, riconoscere che il ricorso introduttivo del presente giudizio è da ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
2) Riconoscere che la ricorrente non ha assolto l'onere della prova e, per

Pagina 4 l'effetto, rigettare il proposto ricorso perché nullo e/o annullabile e/o invalido e/o, comunque, inefficace, sulla base delle contestazioni meglio indicate in seno alla presente memoria;
3)

Riconoscere la nullità del ricorso anche per indeterminatezza, genericità e contraddizioni dei contenuti, per come meglio espresso in premessa;
4) Sulla base di tutte le documentate argomentazioni espresse in atti, riconoscere l'estraneità e la carenza di legittimazione passiva del dott. con ogni consequenziale statuizione in termini di condanna Parte_2

della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
5) Riconoscere che la ricorrente ha manifestato una serie di incongruenze e contraddizioni, per come meglio precisato in seno al punto n.6 della presente memoria difensiva;
6) Ritenere e dichiarare che la documentazione allegata al ricorso è ininfluente ai fini delle pretese attoree e che è del tutto priva di rilevanza probatoria;
7) Riconoscere che nessun provvedimento sanzionatorio definitivo da parte della

Direzione Territoriale del Lavoro di Catania è stato emesso ai danni dell'odierna concludente, la quale, per inciso, aveva contestato ogni iniziativa di detto ufficio, con la conseguenza che la semplice contestazione non può certamente rivestire valore probatorio all'interno del presente giudizio;
8) Nel merito, riconoscere che tra le parti oggi in contesa non è mai esistito alcun rapporto di lavoro di natura subordinata, con la conseguenza che nulla è dovuto alla ricorrente in termini di differenze retributive, trattamento di fine rapporto e/o per qualsivoglia altra natura;
9)Riconoscere che, dalla produzione documentale e dalle dichiarazioni testimoniali, la signora presa a ben volere dalla signora e dai familiari, Pt_1 CP_1

frequentava, spesso nelle ore pomeridiane, la loro abitazione come una persona vicina alla famiglia, venendo trattata come una parente;
10) In via ulteriormente subordinata e pur senza prescindere dalle superiori eccezioni, deduzioni e difese, nella malaugurata ipotesi in cui il

Giudice dovesse riconoscere le connotazioni di un indecifrabile rapporto di lavoro di natura subordinata, riconoscere che ogni odierna pretesa della ricorrente è del tutto inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata, oltre che prescritta. 11) Sotto un profilo squisitamente istruttorio, si contesta la ex adversa richiesta di prova testimoniale, in quanto gli elementi documentali prodotti dimostrano ampiamente la legittimità e fondatezza di tutte le difese dei resistenti e, al contempo, l'inverosimiglianza di tutte le pretese attoree, con la conseguenza che, nell'ipotesi di loro ammissione, si chiede di di essere ammessi a prova contraria e con i testi sotto elencati;
12) Rigettare la chiesta consulenza tecnica d'ufficio, in quanto alla stessa verrebbe attribuita una forzata funzione esplorativa, finalizzata a quantificare somme di denaro relative a voci di retribuzioni ed indennità per le quali la ricorrente non riesce a dimostrarne la legittimità e fondatezza;
13) Rigettare, con riferimento a quanto espresso e documentato in atti, ogni pretesa pecuniaria nei confronti degli odierni

Pagina 5 esponenti, sulla base di quanto meglio argomentato e documentato in precedenza, con la conseguenza che nessuna somma di denaro deve essere versata da questi in favore della ricorrente;
14) Riconoscere che le ragioni degli odierni resistenti sono confortate dalla documentazione prodotta in atti;
15) In derivazione, riconoscere che tutte le pretese della ricorrente sono del tutto inammissibili, improcedibili, improponibili ed infondate, in fatto e diritto;
16) Condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi difensivi
”.
Alla prima udienza, tenutasi il 21.01.2022, a fronte del petitum e della causa petendi dedotti dalla parte ricorrente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , CP_2
il quale in data 23.05.2022 si è costituito nel presente giudizio deducendo sostanzialmente la propria sostanziale estraneità ai fatti di causa e la maturata prescrizione quinquennale della contribuzione riferita al periodo oggetto di causa, chiedendo “in caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato (di) condannare le parti resistenti al pagamento dei contributi
e oneri accessori conseguenti dovuti a titolo di imponibile contributivo, nei limiti della prescrizione quinquennale, per il rapporto di lavoro subordinato con la sig. Parte_1
previa, se del caso, CTU contabile. Spese come per legge. In caso di rigetto della
[...] domanda della ricorrente tenere comunque indenne l' dagli oneri legali conseguenti”. CP_2
La controversia de qua è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali
e, all'udienza del 24.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., il giudizio che ci occupa è stato trattenuto in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va esaminata l'eccezione sollevata dalla parte resistente di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda attorea.
Nel condurre l'esame di tale doglianza, in continuità ai consolidati e condivisi orientamenti della Suprema Corte, occorre osservare che “per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed
è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile
l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7097;
Cass. 8 febbraio 2011, n. 3126;
Cass. 23
Pagina 6
marzo 2004, n. 5794;
Cass. 25 luglio 2001, n. 10154;
Cass. 1 marzo 2000, n. 2257;
Cass. 1 luglio 1999, n. 6714;
Cass. 29 gennaio 1999, n. 817;
Cass. 27 febbraio 1998, n. 2205;
Cass. 27 aprile 1998, n. 4296)” (Cass. 10.07.2013, n. 17122).
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno già “cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità del ricorso –volto all'accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato- per mancata indicazione del c.c.n.l. applicabile e dell'inquadramento di riferimento benché fossero state allegate le mansioni concretamente esercitate e le ulteriori circostanze in cui era stata resa la prestazione)” (Cass. 17.07.2018, n.
19009;
conf., tra le tante, Cass. 08.02.2011 n. 3126;
Cass. 24.10.2008 n. 25753).
Muovendo dalle coordinate esegetiche sopra esposte, occorre notare che il ricorso contiene
l'indicazione degli elementi essenziali del rapporto negoziale che la ricorrente assume intercorso con i coniugi (ossia, la rivendicata natura subordinata di esso, il Parte_5
periodo in cui si sarebbe svolto, la durata oraria delle mansioni asseritamente espletate e la consistenza delle medesime, il livello preteso, la contrattazione collettiva di cui invoca
l'applicazione, le causali dei dedotti crediti) nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria (rectius percezione di retribuzione inferiore rispetto al trattamento economico previsto per il lavoro prestato), ponendo così la parte resistente nella condizione di poter esplicare le proprie deduzioni ed allegazioni difensive.
A fronte del tenore della prospettazione difensiva avanzata dalla dell'esame Pt_1 complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati ad esso, del resto, i resistenti sono riusciti ad impostare ed a svolgere compiute argomentazioni volte a confutarne la fondatezza, mostrando così di aver ben compreso, tanto sul piano assertivo quanto su quello probatorio, le pretese formulate nei loro confronti.
Pertanto, la doglianza in parola non merita condivisione.
Sempre sul piano processuale, poi, va rigettata l'eccezione formulata dalla parte resistente di difetto di legittimazione passiva di Parte_2
Invero, la legittimazione passiva, quale condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, va riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte ricorrente, senza compiere alcun indagine in merito all'effettiva titolarità del rapporto giuridico dedotto in causa che invece investe i concreti requisiti di accoglibilità della domanda (Cass. 30.05.2008, n. 14468;
Cass.
28.10.2002, n.15177;
Cass. 09.05.2000, n.5877;
Cass. 3.07.1999, n. 6894).
Ne consegue che l'accertamento della sussistenza della pretesa creditoria nei confronti di colui che si assume essere debitore di un credito, riguardando la fondatezza della domanda, va
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condotto secondo l'ordinaria disciplina dell'onere probatorio, concorrendo a segnare i confini soggettivi e oggettivi degli effetti della pronuncia giudiziale di merito.
Entrando nel merito, ha prospettato di aver intrattenuto con i coniugi Pt_1 CP_1
e senza soluzione di continuità, dal 2.02.1988 fino al
[...] Parte_2
28.02.2018, un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, nel corso del quale ha assunto di aver svolto mansioni di colf secondo gli orari di lavoro più esattamente sopra riportati, per cui, secondo l'ordinaria distribuzione dell'onus probandi fissata dall'art. 2697 c.c., resta in capo alla lavoratrice che agisce in giudizio al fine di conseguire le differenze relative alla retribuzione mensile, alle ferie non retribuite, al lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario nonché la corresponsione del trattamento di fine rapporto, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa azionata e, dunque, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione stessa nonché
l'effettivo lavoro prestato in termini di giorni e di ore;
diversamente, grava sul datore di lavoro
l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero il verificarsi di circostanze estintive e/o impeditive del soddisfacimento delle pretese creditorie. (Cass.
22.12.2009, n. 26985).
Ne consegue che in tanto può affermarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato in quanto comprovi, nel periodo oggetto di causa, il suo assoggettamento Pt_1 all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Infatti, “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporti è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questo ed alle relative esigenze aziendali, mentre altri elementi -come l'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo- possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante. L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale” (cfr. Cass. 11.02.2004, n. 2622;
conf., tra le tante, Cass. 11.07.2018,
Pagina 8
n.18253;
Cass. 6.08.2004, n.15275;
Cass. 13.06.2003, n.9492;
Cass. 22.11.1999, n. 12926;

Cass. 14.07.1993, n.7796;
Cass. 14.07.1984, n.4131).
In applicazione di tali principi, perciò, è escluso che il lavoratore benefici di una presunzione di subordinazione dipendente dalla tipologia dell'attività lavorativa in sé espletata, ma per potersi affermare la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato occorre che il lavoratore dimostri di essere stato inserito nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale suo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare di costui (Cass. 18.06.1998,
n.6114).
Nel contesto considerato, allora, la presenza di un collegamento funzionale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro di per sé solo basta a far venir meno il requisito dell'autonomia che caratterizza il rapporto e ne determina la disciplina sostanziale, atteso che l'inserimento del collaboratore nella struttura aziendale può essere previsto quale elemento di atipicità che le parti possono legittimamente introdurre nei contratti di lavoro autonomo (così, Cass.
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