Trib. Catania, sentenza 20/06/2024, n. 3392
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro Designato, dott.ssa R N, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5674/2021 avente ad oggetto accertamento di lavoro subordinato e differenze retributive
PROMOSSA DA
, nata a Catania il 13.01.1961, cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. U R ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via F. Riso n.39, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
, nata a Catania il 22.07.1944, cod. fisc.: Controparte_1 C.F._2
E
nato a Catania il 23.03.1940, cod. fisc.: Parte_2
C.F._3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. A T ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Catania via G. D'Annunzio n.125, come da procura in atti telematici
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma via Ciro Il Grance n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori, d'intesa con gli avv.ti Maria P.IVA_1
Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò e Riccardo
Pagina 1
Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, per mandato versato in atti telematici
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 29.09.2021, in breve, ha Parte_1
esposto:
- che, nel lontano mese di febbraio del 1988, è stata contattata da una conoscente per lavorare presso l'abitazione dei coniugi e e, da allora, Controparte_1 Parte_2 senza soluzione di continuità, ha espletato mansioni di collaboratrice domestica, “dapprima occupandosi unicamente della casa familiare per poi arrivare nel tempo ad assumere una vera
e propria qualifica di factotum della famiglia”, quale “alter ego” della CP_1
- che, segnatamente, la stessa ha svolto attività lavorativa da lunedì al giovedì dalle ore
10,30 alle ore 22:00 e il venerdì e il sabato dalle ore 10,30 fino alle ore 20,30, rendendo prestazioni lavorative riconducibili al livello 3 del CCNL Colf personale domestico non convivente, essendosi occupata di eseguire le pulizie, il riordino della casa, il lavaggio della biancheria, oltre che di essere addetta alla cucina (comprensiva della preparazione pasti e dell'approvvigionamento delle materie prime) e tenuta a prestare assistenza agli animali domestici nonché a curare il riassetto dello studio di ubicato nel civico Parte_2 accanto all'abitazione dei ricorrenti;
- che la stessa “ha vissuto tutta la sua giovinezza presso la casa della famiglia Pt_3
e “chi non le conosceva pensava che fosse la sorella della sig.ra o, quanto
[...] CP_1
meno, che la collaboratrice domestica guadagnasse un lauto stipendio per la messa a disposizione della sua “vita””, invece, percependo brevi manu una retribuzione mensile, prima, di lire 600.000, poi, convertiti in euro 400,00 mensili e nessun emolumento accessorio;
- che all'età di 57 anni ha accusato importanti patologie che non le hanno consentito di continuare ad espletare i predetti turni di lavoro, per cui ha chiesto –infruttuosamente- di poter svolgere turni di lavoro compatibili con il suo stato di salute, anzi, nel mese di febbraio 2018, restando licenziata senza neppure la corresponsione della liquidazione di fine rapporto;
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- che il rapporto di lavoro in parola non è stato mai regolarizzato presso gli Istituti previdenziali e, in data 10.07.2018, la stessa ha sollecitato l'intervento dell'Ispettorato del
Lavoro, il quale ha riscontrato l'effettivo dispiegarsi del rapporto di lavoro secondo i termini e le modalità dedotti dalla stessa;
- che è oggetto di altro separato procedimento l'accertamento dell'attività lavorativa espletata dal 2013 al 2018 presso il ristorante denominato “Vico San Barnaba” gestito dalla figlia dei ricorrenti riservandosi inoltre di proporre separata azione per aver svolto Parte_4
part time mansioni di pulizia e di lavaggio della biancheria, accoglienza ospiti e preparazione della colazione se richiesta la domenica mattina, presso il B&B gestito dal figlio della coppia nella dépendance di casa Parte_5
Conseguentemente, la parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentire testualmente
“- accertare … che … ha prestato attività lavorativa con mansione di collaboratrice domestica alle dipendenze della sig.ra e del sig. dal 02/021988 Controparte_1 Parte_2
al 28/02/2018 con orario dal lunedì al giovedì dalle 10:30 alle 22 e il venerdì e il sabato dalle
10:30 alle 20:30, senza soluzione di continuità per tutto l'anno, senza festività né permessi;
- per l'effetto Condannare … e in solido al pagamento della somma di euro CP_1 CP_3
641.062,23 a titolo di differenze e retributive ed euro 58.224,12 a titolo di TFR e così per complessivi euro 699.286,35 … oltre interessi legali e rivalutazione o alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, nonché al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali ed assistenziali;
-condannare altresì i ricorrenti al pagamento per equivalente, in favore della ricorrente, degli importi non versati agli istituti previdenziali nella misura in cui sono caduti in prescrizione. –Condannare infine i resistenti altresì alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
In data 23.05.2022 si sono costituiti in giudizio e Parte_2 Controparte_1
depositando memoria di costituzione con la quale, in estrema sintesi, hanno eccepito:
- che, in via preliminare, il ricorso è nullo per indeterminatezza dei fatti, avendo la ricorrente omesso di precisare, tra l'altro, in che cosa sia consistito il ruolo di “factotum della famiglia” e il compito di “tenere in ordine” lo studio di architettura di oltretutto ubicato in altro Pt_2
civico, ed altresì presentando profili di contraddittorietà, specie se rapportati alla documentazione prodotta dalla stessa, stante che “ non riesce a distinguere i tre … Pt_1
assunti rapporti di lavoro, presuntivamente instaurati con tutti e/o alcuni componenti della
“Famiglia , dichiarando di aver rivestito vari ruoli: “factotum”, “collaboratrice Pt_2 domestica” e “governante””
Pagina 3
- che la ricorrente non ha assolto all'onere della prova della eterodirezione specie con riguardo alle modalità, anche di tempo e luogo, delle asserite prestazioni rese, elaborando dei conteggi generici senza neppure chiarire in ricorso le retribuzioni, le mansioni, l'impegno giornaliero e/o settimanale e i periodi di riferimento;
- che ha incentrato le proprie deduzioni sui rapporti intercorsi con Pt_6 Controparte_1
(peraltro indicata come presunto unico datore di lavoro nel procedimento incoato presso la
Direzione Territoriale del Lavoro di Catania e nel verbale di conciliazione monocratica del
6.11.2018 conclusosi con esito negativo), rispetto ai quali difetta la legittimazione passiva di
a nulla giovando a radicare siffatta legittimazione l'assunta Parte_2 circostanza di “tenere in ordine” lo studio di quest'ultimo, non avendo neppure dedotto gli orari rispettati, le direttive ricevute, l'impegno settimanale e /o giornaliero assolto;
- che nessuna ordinanza ingiunzione e/o provvedimento sanzionatorio è stato notificato dall'Ispettorato del Lavoro, sicché le pretese avanzate dalla ricorrente non trovano conforto negli accertamenti condotti da quest'ultimo, le cui risultanze restano liberamente valutabili dal decidente;
- che, nel merito, tra la ricorrente e è stato instaurato un rapporto amicale e personale CP_1
e, stante le disagiate condizioni di salute, economiche e familiari della prima (che al tempo abitava insieme al di lei fratello, la cognata e due neonati) ha indotto la seconda a trattarla come una figlia ed accettarne la frequentazione della casa come una amica di famiglia, coinvolgendola in cene e pranzi in coincidenza delle festività, per ricorrenze e compleanni, a farla visitare dai propri medici di fiducia e a regalarle del denaro per i figli del fratello e per le sigarette, segnalandola a qualche amico per lavoretti, oltre che a coinvolgerla in estate se prendeva una casa in affitto e nell'associazione no profit nata per valorizzare i prodotti tipici siciliani;
- che la ricorrente ha frequentato, “spesso ma non giornalmente”, l'abitazione dei resistenti per giocare a carte, guardare la TV o condividere un caffè o un tè, stando “sempre seduta sulla poltrona o sulla sedia, spesso in uno stato di sonnolenza” a causa delle patologie sofferte ed i farmaci assunti, senza aver “mai servito ai tavoli, … mai svolto lavori domestici, né vicini, amici e parenti l'hanno mai vista svolgere tali attività”, anche perché per l'espletamento CP_1
di dette faccende era coadiuvata da una collaboratrice e da un giovane di nazionalità filippina;
- che, in via subordinata, le pretese dalla ricorrente sono prescritte.
Su tali premesse, i resistenti hanno testualmente chiesto “1) In limine litis, riconoscere che il ricorso introduttivo del presente giudizio è da ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
2) Riconoscere che la ricorrente non ha assolto l'onere della prova e, per
Pagina 4 l'effetto, rigettare il proposto ricorso perché nullo e/o annullabile e/o invalido e/o, comunque, inefficace, sulla base delle contestazioni meglio indicate in seno alla presente memoria;
3)
Riconoscere la nullità del ricorso anche per indeterminatezza, genericità e contraddizioni dei contenuti, per come meglio espresso in premessa;
4) Sulla base di tutte le documentate argomentazioni espresse in atti, riconoscere l'estraneità e la carenza di legittimazione passiva del dott. con ogni consequenziale statuizione in termini di condanna Parte_2
della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
5) Riconoscere che la ricorrente ha manifestato una serie di incongruenze e contraddizioni, per come meglio precisato in seno al punto n.6 della presente memoria difensiva;
6) Ritenere e dichiarare che la documentazione allegata al ricorso è ininfluente ai fini delle pretese attoree e che è del tutto priva di rilevanza probatoria;
7) Riconoscere che nessun provvedimento sanzionatorio definitivo da parte della
Direzione Territoriale del Lavoro di Catania è stato emesso ai danni dell'odierna concludente, la quale, per inciso, aveva contestato ogni iniziativa di detto
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