Trib. Termini Imerese, sentenza 08/11/2024, n. 1598

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 08/11/2024, n. 1598
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 1598
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1084/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1084/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.01.1951, elettivamente domiciliata in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Calabrese, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

E DA
, (C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Petralia Sottana, Via Duomo n. 29, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Calabrese, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 24.10.2024.


MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51, depositato in data 1.06.2024, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024.
All'udienza appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta, personalmente sottoscritte, dichiarando di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come successivamente modificate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le
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