Trib. Brescia, sentenza 05/11/2024, n. 4517
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 7583/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa M Pnzi Presidente dott. A G M Giudice dott. A G Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 15.10.2024, nel procedimento iscritto al n.r.g. 7583/2024, promosso da:
nato in Bangladesh il 20.10.1986, c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
;
C.F._2 con il patrocinio dell'avv. A Z;
RICORRENTE contro
;
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 17.1.2023, cittadino bengalese nato il 20.10.1986, ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 4.3.2024 (notificato all'istante in data 31.5.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si fonda sul CP_1 fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente sarebbe privo di una soluzione abitativa stabile, di una qualche forma di occupazione lavorativa, nonché di legami familiari o anche solo affettivi stabili in Italia. La sua famiglia di origine, a detta dello stesso richiedente (che ha mantenuto con essa costanti contatti a distanza), risiede peraltro interamente in Bangladesh.
Pag. 1 di 7 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 19.6.2024 tempestivo ricorso.
La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel Paese di accoglienza (comunicazione di ospitalità effettuata da in favore dell'istante in Per_1 CP_2 data 23.8.2021;
busta paga del giugno 2018 relativa al contratto di lavoro stipulato il 19.6.2018 con la ditta individuale di Md Khokon Bapary di Rimini;
buste paga relative ai mesi di maggio-agosto 2019 relative a un successivo contratto di lavoro concluso il 17.5.2019 con la medesima impresa;
buste paga relative ai contratti di lavoro stipulati con la G.H.R. s.n.c. di Rimini il 1.10.2019 e il 16.6.2020;
richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro e rigettata dalla Parte_2
Prefettura di ;
comunicazione relativa al contratto di lavoro a tempo parziale e CP_1 Pt_3 determinato concluso con la ditta individuale Shalimar Trading di Maghfoor Tallat per il periodo 22.3.2024-30.6.2024).
Alla luce di quanto allegato e documentato, la difensora del ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione speciale in favore del suo assistito.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato di Controparte_1
, in data 14.7.2024, ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo conseguentemente CP_1 il rigetto della domanda avversaria. Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha prodotto in atti relazione aggiornata stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di sulla CP_1 posizione del ricorrente.
4. L'udienza di comparizione fissata in data 5.8.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 30.7.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata dell'ultima busta paga), con cui si è riportata al contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, insistendo per il suo accoglimento.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza davanti al Collegio – ai sensi degli artt. 281-terdecies e 275-bis c.p.c. – il 24.9.2024, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali e assegnando termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali. In data 28.8.2024 parte ricorrente ha precisato le sue conclusioni e in data 5.9.2024 ha articolato le proprie difese finali, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Lette le note scritte da ultimo depositate il 19.9.2024 (unitamente alla busta paga relativa al mese di luglio 2024), la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Pag. 2 di 7
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi