Trib. Sassari, sentenza 22/11/2024, n. 498

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 22/11/2024, n. 498
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 498
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

RG 1769/2019

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Parte_1 C.F._1
Battista Mura, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Porto Torres, Via
Alberti n. 24;

RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco CP_1 C.F._2
Augusto Bianchina, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via
Sardegna n. 11;

CONVENUTA
OGGETTO: rapporto di lavoro irregolare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2019, la ricorrente in epigrafe ha evocato in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_1

2. La SI.ra deduceva di essere stata contattata a marzo 2012 dall'odierna Pt_1 resistente, affinché si occupasse dell'assistenza e della compagnia, della pulizia personale
e della casa, nonché dell'accompagnamento fuori di casa della madre della convenuta
nota . Controparte_2 Per_1

3. La ricorrente ha rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta, con mansioni di badante convivente, nel periodo compreso
tra il 14.3.2012 e il 17.10.2016, data del decesso dell'assistita. Nel corso del rapporto la SI.ra ha allegato di aver osservato un orario lavorativo di 56 ore settimanali Pt_1
fino al 31.10.2012, per poi passare a un'assistenza continua 24 ore su 24.

4. Nel corso dell'indicato rapporto non regolarizzato, parte ricorrente ha dedotto di essere stata pagata nel primo periodo € 700,00 mensili (di cui € 400,00 dalla pensione dell'assistita ed € 300,00 versati dalla parte resistente), poi dall'1.5.2013 al 30.04.2016 di essere stata parzialmente retribuita con i proventi del Progetto RAC del Comune di Porto
CP_ Torres di cui beneficiava la SI.ra (nei limiti delle 40 ore settimanali, oggetto di copertura contributiva), e poi di nuovo € 350,00 mensili corrisposti dalla convenuta.

5. In ragione dell'attività lavorativa svolta, la SI.ra ha rivendicato un credito Pt_1 complessivo di € 32.140,13 nei confronti dell'indicata datrice di lavoro, chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Contrariis rejectis;

2) previa declaratoria di esistenza del rapporto di lavoro subordinato “de quo”, in capo alla ricorrente, a far data dal 14.03.2012 e fino al 17.10.2016, con mansioni di “Badante
– Lavoratrice domestica convivente”, liv CS, CCNL “Lavoro Domestico”, condannarsi la
IG.ra res.te in Torino, loc Cantalupa Via Rossi n° 7G, a corrispondere in CP_1 favore della IG.ra ut supra la complessiva somma di €.32.140,13, od Parte_1
altra somma maggiore o minore accertanda in corso di causa, dovuta per i titoli di cui all'espositiva, se del caso anche in via equitativa ex art 36 Cost., oltre al maggior danno per la diminuzione del credito, gli interessi nella misura legale e rivalutazione, secondo indici ISTAT;

3) condannarsi la IG.ra ut supra, al pagamento dei contributi non versati o, CP_1
in subordine, alla reintegrazione in forma specifica o per equivalente del danno subito, oltre al risarcimento del danno, anche mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per effetto della omissione contributiva degli oneri assicurativi, ex art 2116 cc e art 13 L 1338/62. Eventualmente si chiede fin d'ora
l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'Ente previdenziale;

4) con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura”.

6. Si costituiva ritualmente eccependo la carenza di titolarità del dedotto CP_1
rapporto di lavoro subordinato, siccome si sarebbe limitata a integrare per un breve
2
periodo con il pagamento di € 300,00 nei confronti della ricorrente, senza mai instaurare detto rapporto lavorativo con quest'ultima.

7. La convenuta ha altresì proposto azione di rendiconto nei confronti della SI.ra Pt_1
CP_ sostenendo che quest'ultima operava quale amministratrice di fatto della SI.ra al di fuori di qualsiasi rapporto di subordinazione.

8. La parte convenuta ha infatti dedotto che dal libretto di deposito al risparmio postale intestato alla madre nel periodo compreso fra il mese di aprile 2012 e CP_2
l'ottobre 2016, risultavano prelevate somme per € 85.532,31, a fronte dell'importo complessivo entrato di € 85.854,42. Secondo la resistente, la SI.ra aveva la Pt_1
delega ad operare su tale conto, atteso che nel giorno stesso del decesso risultavano due
CP_ prelievi successivi alla morte della SI.ra

9. Sicché, parte convenuta ha proposto azione ai sensi dell'art. 1713 c.c. nei confronti di
, ritenendo quest'ultima mandataria della madre, e chiedendo Parte_1 quindi l'accoglimento delle presenti conclusioni:
1) Via principale rigettare la domanda proposta da in quanto infondata Parte_1 nell'an debeatur e nel quantum;

2) In accoglimento delle domande riconvenzionali dispiegate da , previo CP_1
ordine a di presentazione del conto relativamente alla gestione, nel Parte_1 periodo di tempo compreso fra l'aprile del 2012 e il 17 ottobre 2016, del Deposito al
Risparmio n. 58136/000036969700 – Poste Italiane Divisione Banco Posta – intestato a
ed aperto presso l'Ufficio Postale Asinara Caladoliva Controparte_2
posto in Porto Torres – Via Emilia 12, emettere ordinanza di pagamento delle somme che risultino dovute a favore di nella sua indicata veste di unica erede CP_1 dell'intestatari di detto conto;

3) Per l'effetto, in accoglimento della eccezione e della domanda di compensazione con quanto in ipotesi risultasse provato come dovuto da , quale erede di CP_1 [...]
, a per i titoli di cui è causa, dichiarare tale debito Controparte_2 Parte_1
totalmente estinto appunto per compensazione con conseguente rigetto della domanda attrice;

4) Con vittoria di competenze e spese”.
3
10. Resisteva avverso detta domanda parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle eccezioni e
richieste della controparte.
11. Mutata più volte la persona del giudice e istruita la controversia mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai
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