Trib. Lagonegro, sentenza 05/04/2024, n. 231

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 05/04/2024, n. 231
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 231
Data del deposito : 5 aprile 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 25 marzo 2024 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate

P.Q.M

.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 5 aprile 2024
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco
1 / 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 965 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
NICODEMO II S.r.l. (c.f. 01761990769) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Lauria (PZ) alla Via Cona n. 130 presso lo studio dell'Avv. Francesco Ferrari che la rappresenta, assiste e difende in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
TE AN (C:F: [...]) elett.te domiciliata in
Francavilla in Sinni (PZ) alla via Passeggeri 3 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Sorace che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti
2 / 15 APPELLATA

Oggetto: contratti, appello avverso la sentenza n. 67/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Chiaromonte, all'esito del procedimento civile R.G. n. 37/2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello la Nicodemo II s.r.l rappresentava:
- che con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 06-12-2018, la sig.ra
TE NN IA conveniva in giudizio per l'udienza del 02-02-2019 la
NICODEMO II S.r.l. innanzi al Giudice di Pace di Chiaromonte per ivi sentire accogliere la domanda di risoluzione del contratto di acquisto di mobilio sottoscritto in data 22-06-2018 per inadempimento della convenuta e la condanna della stessa convenuta alla restituzione del prezzo pagato dall'attrice per tale acquisto pari all'importo di € 1.500,00 ed al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre interessi, nonché la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite;

- che a sostegno di tali domande, l'attrice premetteva di essersi recata in data 22-06-
2018 presso la sede della società NICODEMO II s.r.l. e di avere sottoscritto, con
l'ausilio di un dipendente e per mezzo di un catalogo esplicativo, il contratto di acquisto dei seguenti mobili: una cristalliera, un tavolo e n. 6 sedie, al prezzo complessivo pattuito di Euro 1.500,00 iva inclusa;

- di avere corrisposto interamente il prezzo d'acquisto, di cui Euro 500,00 versati in contanti al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita ed i restanti Euro 1.000,00 erogati a mezzo contratto di finanziamento acceso presso
FINDOMESTIC Banca;

3 / 15
- di avere riscontrato che la merce consegnata sarebbe stata affetta da vizi e difetti vari quali “…i tre pezzi sono di colore differente da quello scelto, in diversi punti il legno è vistosamente scheggiato e graffiato, la vernice è rialzata, le ante della vetrina risultano essere difettose, l'impagliatura delle sedie è vistosamente rovinata ed il legno delle stesse sedie è graffiato e scheggiato”;

- di avere fatto rilevare immediatamente i detti difetti, sia al momento della consegna, ai dipendenti della convenuta addetta al montaggio, sia successivamente, contattando direttamente la stessa convenuta e sia, da ultimo, a mezzo del proprio legale di fiducia;

- di non avere mai utilizzato i mobili acquistati che, sin dal giorno della consegna, sono rimasti coperti presso l'abitazione dell'attrice che avrebbe subito, per questo, grave disagio e limitazione di spostamento all'interno della stessa abitazione.
- che alla prima udienza del 02-02-2019 si costituiva in giudizio la società convenuta
(odierna appellante) con propria comparsa di risposta depositata in pari data, con la quale ha contestato le avverse domande, chiedendone il rigetto con la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio previsto dal d. Lgs. 28/2010, l'infondatezza della domanda di risoluzione proposta dall'attrice per insussistenza e/o per mancata prova dei vizi e/o difetti lamentati dall'attrice al momento della consegna della merce, insussistenza e/o mancata prova dei danni lamentati in citazione;

- che il Giudice di Pace di Chiaromonte, emetteva la sentenza n. 67/2020 del 04-03-
2020 con la quale disponeva:
a) dichiara, per inadempimento della Nicodemo II S.r.l., la risoluzione del contratto di vendita del mobilio in narrativa, stipulato in data 22.06.2018 tra la signora AN NNmaria e la Nicodemo II S.r.l. e per l'effetto:
4 / 15 b) condanna la convenuta Nicodemo II S.r.l., in persona del legale rappr.te p.t., alla restituzione in favore dell'attrice del prezzo di € 1.500,00 da essa corrisposto per l'acquisto del mobilio di cui al menzionato contratto del 22.06.2018, nonché al pagamento in suo favore della somma di € 300,00 a titolo di risarcimento danni, in ambo i casi oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;

c) condanna altresì la Nicodemo II S.r.l., in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 1.510,75 di cui € 1205,00 per competenze legali, € 180,75 per rimborso spese forfettarie 15% (ex art. 2 comma 2 DM 55/2014) ed € 125,00 per esborsi, oltre iva e cap come per legge, con attribuzione all'Avv. Cinzia Sorace dichiaratasi antistataria.
Parte appellante, quindi, impugnava la sentenza indicata per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d. Lgs. 04-03-2010 n. 28 – poiché il
Giudice di prime cure, nonostante la difesa della convenuta (odierna appellante) avesse tempestivamente sollevato l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 d. Lgs.
28/2010
, ha omesso di provvedere ed ha trattato e deciso nel merito la causa nonostante l'assenza di tale condizione di procedibilità;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 130 d. Lgs. 206/2005 poiché il Giudice di prime cure ha dichiarato la risoluzione del contratto di vendita del mobilio per cui
è causa nonostante la manifesta inammissibilità della relativa domanda proposta dall'appellata sig.ra TE NN IA considerato che la stessa ha richiesto direttamente la risoluzione del contratto e non gli ulteriori rimedi previsti a tutela del consumatore;

- violazione e falsa applicazione dell'art. 130 d. Lgs. 206/2005, degli artt. 1189,
2697, 2727, 2729, 2731, 2733 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché il
5 / 15
Giudice di prime cure ha accolto la domanda di risoluzione proposta dall'appellata sig.ra TE NN IA nonostante nel corso del giudizio sia stata offerta prova idonea che la merce è stata consegnata priva dei vizi denunciati, nonostante
l'insussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari per il suo accoglimento e nonostante la mancata prova di essi da parte della stessa appellata ovvero incorrendo in erronea valutazione del materiale probatorio;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2059, 1226 e 2697
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