Trib. Ragusa, sentenza 15/11/2024, n. 1130

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ragusa, sentenza 15/11/2024, n. 1130
Giurisdizione : Trib. Ragusa
Numero : 1130
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro

SENTENZA NON DEFINITIVA
Il giudice del lavoro, dott.ssa C M A C, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 3553/2017 R.G., promossa da (rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. P. G) contro Controparte_1
(rappr. e dif. dall'avv. S. S), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva espone: di avere lavorato alle dipendenze di Parte_1 CP_1
titolare della ditta individuale
[...] Controparte_1
, dal 1° marzo 2016 al 4 settembre 2017;
che tale rapporto lavorativo,
[...]
fino all'8 maggio 2016, si è svolto in assenza di regolare assunzione;
di avere invece lavorato, nel periodo successivo, in forza di contratto part – time, a tempo indeterminato, liv. 6°, con qualifica e mansioni di “personale non medico per
l'assistenza agli anziani”, CCNL 031- per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione;
che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie rassegnate per giusta causa in data 5 settembre 2017;
di avere lavorato, nel primo periodo, dal lunedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 14.30 e dalle ore 14.30 alle ore 21.30 di avere altresì lavorato, nel medesimo periodo, per due giorni a settimana, in orario notturno,
dalle ore 21.30 alle ore 7.30, con riposo il giorno successivo;
di avere osservato, dopo la regolare assunzione, dal lunedì alla domenica “alternando in tre turni settimanali il seguente orario di lavoro: dalle ore 7 alle ore 13:00 e dalle ore
14:00 alle ore 22:00. Inoltre, mediamente due volte a settimana, fermo restando quanto sopra, ha svolto orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 7:00”;
di non avere lavorato, in quanto in malattia, dal 20 dicembre 2016 al 4 giugno 2017 e dal 13 luglio 2017 al 4 settembre 2017 (vale a dire per complessivi 11 giorni nell'anno solare 2016 e per complessivi 175 giorni nell'anno solare 2017);
che essa ricorrente “per il periodo lavorato in assenza di regolarità contributiva
(1.3.2016/8.5.2016), al lordo delle ritenute di legge, va creditrice di complessivi
€ 3.415,00 così imputati: differenze salariali € 1.892,00 (€ 841,00 x 2,25 mesi) differenze tredicesima € 212,00 ferie € 245,00 (5gg X € 49,00) TFR (intero) €
230,00 festivi € 147,00 (3gg X € 49,00) Straordinario e prolungamento € 689,00
(8h X 4s. X 2,25 m. X 7,76> 30%)”; di avere invece diritto, “per il periodo lavorato in forza di regolare assunzione (9.5.2016/3.9.2017) - tenuto conto di €
1.755,00 già ricevuti con assegno bancario inviato con raccomandata del


5.10.2017 in relazione alle mensilità di aprile, maggio, luglio e settembre 2017

– ..., al lordo delle ritenute di legge, ... a complessivi € 21.852,00, come di seguito calcolati: differenze salariali (comprensivi Ind. malattia): € 13.246,00
(€ 841,00X15,75 mesi);
tredicesima mensilità: € 1.102,00;
ferie non godute (35 gg): € 1.715 (35gg X € 49,00);
TFR (intero) € 1.163,00 festivi (21gg): € 240,00

(21gg X € 49,00);
straordinario e prolungamento € 3.147,00 (8h X 4s. X

9,75m.** X7,76>30%)”;
che tale calcolo “è stato effettuato su 9,75 mesi, piuttosto che su 15,75, tenuto conto del periodo di malattia”;
che le pretese in oggetto si fondano sulle previsioni del CCNL, dal quale si ricavano i criteri di individuazione della retribuzione conforme al disposto dell'art. 36 Cost.;
che del tutto illegittima si rivela la contestazione di addebito ad essa comunicata il 14/25 luglio 2017, con la quale le è stata ascritta una grave negligenza consistente nell'avere somministrato, la mattina del 3 luglio 2017, ad un ospite della
struttura dei farmaci destinati ad altro ospite, in assenza di apposito permesso;
che tale contestazione è priva di data o di numero di protocollo;
che i fatti in oggetto e il danno lamentato risultano genericamente descritti;
di avere tenuto il comportamento contestato soltanto in ossequio ad una precisa direttiva datoriale, avendo conferitole il preciso incarico di distribuire la colazione Controparte_1
agli ospiti del centro e di somministrare agli stessi farmaci dalla stessa previamente classificati;
che, con ulteriore comunicazione del 5 ottobre 2017, la
le ha contestato - da un lato – il mancato rientro al lavoro il 4 settembre CP_1
2017, giornata lavorativa immediatamente successiva alla cessazione del periodo di riposo per malattia, ai sensi dell'art. 37 del CCNL, - dall'altro - il superamento del periodo di comporto (calcolato in 180 giorni), e – dall'altro ancora – un contegno di mala fede, per non avere essa ricorrente mai ritirato lo stipendio presso la sede lavorativa;
che la resistente le ha inviato le buste paga relative alle mensilità di aprile, maggio, luglio, agosto e settembre 2017 unitamente ad un assegno bancario dell'importo di € 1.755,00;
che la contestazione in esame è infondata e comunque tardiva, avendo essa ricorrente rassegnato le proprie dimissioni in data 5 settembre 2017, laddove la contestazione di addebito risulta comunicata in data 5 ottobre 2017;
di non avere superato il periodo di comporto in quanto il CCNL di categoria sottoscritto dalla
e per i rapporti di lavoro con il Controparte_2 CP_3 Pt_2
personale non medico dipendente dalle case di cura, prevede la conservazione del posto per 18 mesi nell'arco del quadriennio mobile, con la precisazione che tale periodo viene prolungato di ulteriori 2 mesi qualora l'evento morboso abbia comportato, per il lavoratore, un prolungato ricovero ospedaliero, con integrazione al 100% della retribuzione globale fino al 365° giorno di assenza per malattia nell'arco dei 4 anni precedenti a ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso;
che alcuna malafede contrattuale si configura nel caso in questione, non avendo potuto recarsi sul posto di lavoro per ritirare lo stipendio proprio in quanto a riposo a seguito di malattia;
che il licenziamento
irrogato in data 30 ottobre 2017 é illegittimo, nullo e, comunque, privo di effetto anzitutto in quanto le assenze asseritamente ingiustificate fino al 4 settembre
2017 sono tutte fondate su malattia attestata da appositi certificati medici inoltrati tempestivamente al datore di lavoro e all'INPS e in quanto il rapporto lavorativo era già stato risolto con decorrenza dalla data delle dimissioni (5 settembre 2017).
Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia “-ritenere e dichiarare che la ricorrente ha lavorato con le modalità di cui in narrativa;
- ritenere e dichiarare il diritto della lavoratrice alla corresponsione di €

25.267,00 al lordo delle ritenute di legge, avuto riguardo al CCNL per il personale non medico dipendente dalle case di cura sottoscritto dalla
all'attività effettivamente prestata e, Controparte_2 Controparte_4
in ogni caso, all'art. 36 Cost.;
- per l'effetto, condannare , Controparte_1

titolare della ditta individuale “ Controparte_1
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