Trib. Palermo, sentenza 12/12/2024, n. 5142
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 11436/2024 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe D'Angelo.
Parte_1
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
- contumace –
All'udienza del 12/12/2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
condanna il convenuto ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo CP_1 complessivo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 258,00, oltre
rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, e si distraggono in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 luglio 2024 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato
attività lavorativa in forza di incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche, di aver svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere stata sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato;
esponeva di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015,
1
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica);
lamentava, in particolare, che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine ha comportato la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato
ed invocava le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea;
per le superiori ragioni chiedeva - previa disapplicazione dell'art 2 del DPCM. 23/9/2015 e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016 -
che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto, quale docente assunta a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015, con conseguente condanna del convenuto a costituire in suo favore, CP_1
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di €
500,00 per l'anno scolastico indicato in ricorso;
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 12 dicembre 2024.
Il ricorso è fondato.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
2
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_2
comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_2
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo
[...]
indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun
docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun Controparte_2
docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo