Trib. Frosinone, sentenza 09/07/2024, n. 1348
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Testo completo
Rg. n. 3762 del 2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
CC FR AN, ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dall'avv. Rachele
Cellitti;
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., resistente all'opposizione, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Ciconte;
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
FORENSE, in persona del legale rappresentante p.t., resistente all'opposizione, contumace;
all'udienza del 9 luglio 2024 ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso e per l'effetto accerta la fondatezza del credito per contributi, sanzione e accessori, oggetto della cartella di pagamento n. 04720220024364624000 notificata il
13.9.2023 (impugnata), con conseguente obbligo di pagamento
a carico della ricorrente;
Condanna CI RA RO al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione che liquida nell'importo di euro 2607,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie;
1
Nulla sulle spese con Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
CI RA RO ha convenuto in giudizio la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e Agenzia delle
Entrate Riscossione e ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04720220024364624000, notificata il 13.9.2023, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di euro
17.688,20 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e oneri accessori dovuti alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense per
l'anno 2015 (doc. 1 ricorso).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'atto prodromico, la decadenza dell'ente previdenziale
(Cassa Forense) dalla consegna del ruolo e la decadenza di
Agenzia delle Entrate Riscossione dalla notifica della cartella ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 e art. 25 D.P.R. 602/1973;
la prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
Ha quindi chiesto al Giudice di annullare la cartella di pagamento, dichiarando la decadenza e la prescrizione di interessi e sanzioni.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha chiesto il rigetto della opposizione in quanto infondata. L'Agenzia delle
Entrate preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di omessa notifica dell'atto prodromico e di decadenza.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, benché ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Sulle eccezioni di omessa notifica dell'atto impositivo prodromico della cartella e di decadenza (dalla consegna del ruolo e dalla notifica della cartella), si osserva che la S.C. ha più volte affermato il principio secondo cui “In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. 12025 del 2019;
cfr. anche Cass. 3486 del 2016 ove si statuisce che “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l'INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda”).
La S.C. sul tema ha anche chiarito che “L'azione proposta contro
l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel
"quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza