Trib. Palermo, sentenza 06/03/2024, n. 1008

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 06/03/2024, n. 1008
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 1008
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° _____________________ Reg. Sent. Lav.

Cron. ______________

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia
Gentile, nella causa civile iscritta al n° 11258/2022 R.G.L. promossa
D A
NI NA, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Lo Verso Addì _____________
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
Bagheria, C.so Butera n. 53, giusta procura in atti.
- opponente - ______________________
C O N T R O
I.N.P.S. - in persona del legale rappresentante pro tempore - legalmente
Per ___________________ domiciliato in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con
gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo
rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
E
ADER (Agenzia delle ENTRATE RISCOSSIONE - già RISCOSSIONE
SICILIA S.p.A.) - in persona del legale rappresentante pro tempore
Il Cancelliere rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli,
Piazzetta Laura Terracina n. 1, giusta procura in atti
- opposti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
All'udienza del 6 marzo 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, alle ore 14.00 ha emesso
1

S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Rigetta il ricorso.
❖ Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di ciascun convenuto nella misura di euro 500,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, se dovuta.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2022 parte ricorrente, come indicata in epigrafe, propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229004757961000, notificata per posta il 03/11/2022, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620120004625520000 (relativo
a contributi asseritamente dovuti nell'anno 2004) dell'importo di €
5.473,14.
A sostegno del ricorso deduceva l'omessa notifica dell'atto presupposto e conseguentemente l'intervenuta prescrizione del credito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
ADER che contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccepiva, in particolare, sia la tardività dell'opposizione (essendo stato ritualmente notificato l'AVA opposto a cura dell'INPS) sia di aver interrotto il termine prescrizione con la notifica di successivi atti.
Anche l'INPS costituendosi in giudizio contestava le difese avversarie eccependo:
- la propria carenza di titolarità passiva in ordine alle domande azionate in giudizio e relative ad atti, provvedimenti e attività riconducibili all'Agente della Riscossione;

- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica dell'avviso di addebito de quo.
2
La causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni delle parti
è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso non può essere accolto.
Appare fondata e assorbente di ogni altra questione l'eccezione di tardività sollevata dagli enti resistenti.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'atto presupposto è stato ritualmente notificato a cura dell'ente previdenziale e che ad esso ha fatto seguito la notifica da parte dell'ente riscossore di altra intimazione di pagamento idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Invero, l'avviso di addebito n. 59620120004625520000 è stato notificato a mezzo posta (racc. 65008694276-2) per compiuta giacenza in data 9.1.2013.
Né può essere condivisa la difesa dell'opponente (cfr. note conclusive) che deduce la nullità della notifica per omesso invio della
CAD giacché detta notifica risulta compiuta a mezzo del servizio postale, modalità consentita dall'ultimo capoverso del comma 4 dell'articolo 30 del
D.L. n. 78 del 2010
, convertito in L. n. 122 del 2010, specificamente finalizzato al potenziamento e alla semplificazione dei procedimenti di
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