Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 131
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 69507/2021 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Sordi, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Palamara, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli (in data Per_1
27.5.2003) e (in data 18.4.2008), nonché di avere adottato il figlio avuto dal Per_2
precedente matrimonio della moglie ( nato il [...]), che la madre si Per_3
disinteressava dei figli, avendo anche costituito altro nucleo familiare con un nuovo compagno ed un figlio nato nel 2018, che le parti erano separate come da sentenza parziale n. 5045/2017, chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori con loro collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato nel ricorso, l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico della madre per i figli pari ad euro 1.100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione, definita con un accordo tra i coniugi
(cfr. sentenza definitiva n. 19144/2018, in atti), dunque affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso il padre, diritto di visita per la madre come ivi meglio indicato, assegnazione della casa coniugale al mantenimento ordinario dei figli Pt_1
da parte di ciascun genitore per i tempi di rispettiva permanenza presso di essi, spese straordinarie per i medesimi a carico del padre ed al 50% da suddividersi tra le parti per le spese mediche non coperte dalla polizza sanitaria del Pt_1
In sede presidenziale, dopo l'audizione delle parti e dei tre figli, veniva statuito quanto segue: “… rilevato che i coniugi vivono separati in forza della sentenza di separazione emessa in data
25.9.2018 che ha recepito le condizioni concordate dagli stessi che prevedevano l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso il padre e con disciplina del diritto di visita materno
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica sera curando di provvedere alla loro cena e nel caso in cui la madre avesse trasferito la sua attivita' lavorativa
a Roma dal venerdì alle ore 18,oo sino alla domenica alle ore 22.00 ed il mercoledi dalle ore 18.00 alle ore 22.00, curando di provvedere alla cena, durante le vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre o dalle ore 19.00 del 31 dicembre alle ore 19.00 del 6 gennaio, durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, l'assegnazione della casa familiare sita in Roma Via Salvatore Lorizzo 120 al marito, il mantenimento diretto dei tre figli nei rispettivi tempi di permanenza con spese straordinarie a carico del padre nella misura del 100%, fatta eccezione delle spese sanitarie non coperte dalla polizza stipulata dal padre a carico dei genitori al 50%;
rilevato che i figli e maggiorenni ma non indipendenti economicamente in quanto ancora Per_3 Per_1
studenti, hanno riferito che vivono stabilmente dal padre che si occupa di tutte le loro esigenze e che vedono la madre molto raramente per loro scelta;
rilevato che il figlio minore ha riferito che vive stabilmente dal padre che si occupa di tutte le sue Per_2
esigenze e che vede la madre solo il sabato e la domenica ogni quindici giorni e mai durante la settimana;
rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 3.530,00 e che all'epoca della separazione percepiva un reddito mensile medio netto pari ad euro 3.371,00 (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', mod. 730 2015 per redditi
2014 e mod 730/2021 per redditi 2020, cedolini pensione);
rilevato che il ricorrente ha dedotto che è onerato dal pagamento della rata pari ad euro 581,00 mensili per il mutuo gravante sulla casa familiare in cui vive con i figli, della rata mensile pari ad euro 315,00 per il finanziamento contratto per l'acquisto della macchina e della rata mensile pari ad euro 65,00 per il finanziamento contratto per il ciclomotore che utilizza il figlio e e che è proprietario di un immobile Per_3
in Sardegna che utilizza per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 69507/2021 R.G.T. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Sordi, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Palamara, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2021 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nati i figli (in data Per_1
27.5.2003) e (in data 18.4.2008), nonché di avere adottato il figlio avuto dal Per_2
precedente matrimonio della moglie ( nato il [...]), che la madre si Per_3
disinteressava dei figli, avendo anche costituito altro nucleo familiare con un nuovo compagno ed un figlio nato nel 2018, che le parti erano separate come da sentenza parziale n. 5045/2017, chiedeva lo scioglimento del matrimonio, l'affidamento condiviso dei figli minori con loro collocamento presso il padre, con diritto di visita per la madre come indicato nel ricorso, l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale, un assegno di mantenimento a carico della madre per i figli pari ad euro 1.100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la conferma delle statuizioni di cui alla separazione, definita con un accordo tra i coniugi
(cfr. sentenza definitiva n. 19144/2018, in atti), dunque affidamento condiviso dei figli, con loro collocamento presso il padre, diritto di visita per la madre come ivi meglio indicato, assegnazione della casa coniugale al mantenimento ordinario dei figli Pt_1
da parte di ciascun genitore per i tempi di rispettiva permanenza presso di essi, spese straordinarie per i medesimi a carico del padre ed al 50% da suddividersi tra le parti per le spese mediche non coperte dalla polizza sanitaria del Pt_1
In sede presidenziale, dopo l'audizione delle parti e dei tre figli, veniva statuito quanto segue: “… rilevato che i coniugi vivono separati in forza della sentenza di separazione emessa in data
25.9.2018 che ha recepito le condizioni concordate dagli stessi che prevedevano l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso il padre e con disciplina del diritto di visita materno
a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato mattina sino alle ore 21.00 della domenica sera curando di provvedere alla loro cena e nel caso in cui la madre avesse trasferito la sua attivita' lavorativa
a Roma dal venerdì alle ore 18,oo sino alla domenica alle ore 22.00 ed il mercoledi dalle ore 18.00 alle ore 22.00, curando di provvedere alla cena, durante le vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 19.00 del 24 dicembre alle ore 19.00 del 30 dicembre o dalle ore 19.00 del 31 dicembre alle ore 19.00 del 6 gennaio, durante le vacanze estive due settimane anche non consecutive, l'assegnazione della casa familiare sita in Roma Via Salvatore Lorizzo 120 al marito, il mantenimento diretto dei tre figli nei rispettivi tempi di permanenza con spese straordinarie a carico del padre nella misura del 100%, fatta eccezione delle spese sanitarie non coperte dalla polizza stipulata dal padre a carico dei genitori al 50%;
rilevato che i figli e maggiorenni ma non indipendenti economicamente in quanto ancora Per_3 Per_1
studenti, hanno riferito che vivono stabilmente dal padre che si occupa di tutte le loro esigenze e che vedono la madre molto raramente per loro scelta;
rilevato che il figlio minore ha riferito che vive stabilmente dal padre che si occupa di tutte le sue Per_2
esigenze e che vede la madre solo il sabato e la domenica ogni quindici giorni e mai durante la settimana;
rilevato che dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 3.530,00 e che all'epoca della separazione percepiva un reddito mensile medio netto pari ad euro 3.371,00 (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', mod. 730 2015 per redditi
2014 e mod 730/2021 per redditi 2020, cedolini pensione);
rilevato che il ricorrente ha dedotto che è onerato dal pagamento della rata pari ad euro 581,00 mensili per il mutuo gravante sulla casa familiare in cui vive con i figli, della rata mensile pari ad euro 315,00 per il finanziamento contratto per l'acquisto della macchina e della rata mensile pari ad euro 65,00 per il finanziamento contratto per il ciclomotore che utilizza il figlio e e che è proprietario di un immobile Per_3
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