Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18764

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 18764
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18764
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9845 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 22/06/1976), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. CURTILLI LILIANA giusta procura speciale in atti;

ricorrente
E
(CORATO (BA), 08/11/1980), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PENNACCHIO ROSARIA e dell'avv. LATTANZI
ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;

resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
2
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
05/06/2009 contraeva in Trani matrimonio concordatario con
e che dall'unione nascevano i figli Controparte_1 Per_1
(30/8/2012) e (14/11/2013), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la
separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma
contestava le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con
ordinanza del 14/9/2021, adottava i seguenti provvedimenti provvisori,
rinviando all'esito la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore:
1)Autorizza i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco
rispetto.
2) Affida i figli minori (Roma, 30 agosto 2012) e Per_1 Per_2
(Roma, 14 novembre 2013) in modo condiviso ad entrambi i genitori,
[...]
3
prevedendo che gli stessi conservino la residenza presso l'abitazione della
madre.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale
separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno
di loro.
4) Le decisioni di maggiore interesse per i figli afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di
comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
5) Salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé
e : a) dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita Per_1 Per_2
scolastico del lunedì e del mercoledì al giorno successivo (martedì e giovedì
mattina) con riaccompagnamento a scuola ovvero, in caso di chiusura
scolastica, presso l'abitazione materna entro le ore 10.00;
b) a

finesettimana alternati dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita
scolastico del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
c) per metà della

durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli
anni le principali festività;
d) ad anni alterni per l'intera durata delle

vacanze scolastiche pasquali o per la così detta settimana bianca;
e) per

cinque settimane durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la
madre entro la fine del mese di aprile di ciascun anno e a condizione di
reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di diverso
accordo tra le parti il padre terrà con sé i figli dal 1° al 15 luglio e dal 1° al
4
negli anni dispari e la madre viceversa, oltre ad una ulteriore settimana nel
mese di giugno o nel mese di settembre, da unire, eventualmente, ai giorni
di luglio o agosto;

6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto dei
figli durante i tempi di
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