Trib. Castrovillari, sentenza 10/03/2025, n. 389
Sentenza
10 marzo 2025
Sentenza
10 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2846 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
NZ ER (c.f.: [...]- nata il [...] a [...] -CS-), rappresentata e difesa dall'Avv. BRINDISI GIUSEPPE c/o il cui studio in Mottafollone, alla Piazza Indipendenza, 5, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
INPS, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: 80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, l'istante, vedendosi riconosciuta invalida senza diritto all'accompagnamento ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito,
l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta la provvidenza a causa delle pluripatologie da cui risultava affetta con decorrenza dalla data della domanda spinta in via amministrativa;
richiedeva, conseguentemente, la nomina
di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento con detta decorrenza.
Si è costituito l' INPS già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni della ricorrente relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma. Ancor prima l'Istituto Previdenziale ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale) e del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni).
A seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. CARIATI SABATINO ALDO lo stesso depositava l'elaborato; alla