Trib. Trento, sentenza 16/12/2024, n. 1137

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 16/12/2024, n. 1137
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 1137
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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Il Tribunale di NT, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 358/2024 RGAC, pendente TRA MP AT (C.F. [...]), in proprio e quale Liquidatore di K'IT S.r.l., (C.F. e P. IVA 02270830223), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianpaolo Di Pietto, elettivamente domiciliati presso il suo Studio, sito in Milano, in Via Tortona, n. 33, giusta procura allegata in atti,
-Opponenti- NEI CONFRONTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F. - P. IVA 00337460224), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Enrico Menapace, Francesca Corradini e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.ta Francesca Corradini nella sede dell'Avvocatura della Provincia in NT, in Piazza Dante n. 15, giusta procura allegata in atti,
- Opposta
E TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (C.F. 02002380224), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Amedeo Pisanti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Napoli, in Via Pirro Ligorio, n. 10, giusta procura allegata in atti,
- Opposta
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1 OGGETTO: opposizione ad ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122188820210000002 del 22 Dicembre 2023 avente ad oggetto la revoca di contributo pubblico.

Causa decisa all'esito della discussione orale, mediante deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 281-sexies, c. 3, c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa, nonché da note di precisazione delle conclusioni depositate in telematico.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, IE CA, in proprio ed in qualità di liquidatore di K'it S.r.l., ha proposto opposizione all'ingiunzione n. 0122188820210000002, con la quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di Euro 107.179,20, a titolo di restituzione di un contributo ricevuto dalla Società, con il “Bando” FESR 1/2011 approvato con deliberazione della G.P. n. 2480 di data 25 Novembre 2011 e da quest'ultima revocato. Gli opponenti hanno dedotto: a) che, la P.A.T., con provvedimento del 2Ottobre 2018, revocava parzialmente il contributo concesso alla K'it S.r.l.;
b) che, con provvedimento del 20 Settembre 2019 si comunicava l'inizio del procedimento di revoca totale del medesimo contributo, conclusosi in data 12 Novembre 2019, basandosi esclusivamente sugli atti di indagine nel procedimento penale RGNR 2447/2019 a carico di RD LI D'OR nella sua qualità di amministratore di fatto della Società opponente e a carico della stessa;
c) che, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di NT in data 16 Giugno 2022 pronunciava sentenza ex art. 425 c.p.p. di non doversi procedere per prescrizione del reato;
d) che, pendeva presso la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale, giudizio d'appello avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il TR Alto-Adige, con la quale è stato condannato RD LI d'OR, sempre nella sua qualità di amministratore di fatto al risarcimento della somma complessiva di Euro 105.763,00, importo pari al contributo ricevuto dalla “K'it” S.r.l.;
e) che, l'ingiunzione fiscale è nulla, poiché l'atto non è stato notificato nel luogo di residenza del Socio CA IE, anziché presso la sede legale della Società, evidenziando una confusione in termini di individuazioni delle “vesti” (o meglio funzioni) in cui il socio sia stato individuato per recapitargli l'atto;
f) che, la P.A.T. non avrebbe potuto affidare a T.R. l'incarico di ingiungere il pagamento, avendo essa già esercitato l'azione di risarcimento del danno
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erariale nei confronti di K'it s.r.l. e del suo liquidatore, per la quale, attualmente, pende un procedimento contabile;
g) che, contestano le ragioni addotte dalla P.A.T. nel provvedimento del 12 Novembre 2019 di revoca del contributo relativo al “Bando” FESR 1/2011 ex L.P. n. 23/1992. Sulla scorta ditali assunti difensivi, gli opponenti hanno rassegnato le conclusioni di seguito testualmente riportate: “In via preliminare:
• disporre, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32, comma 3 e 5, comma 1 del D. Lgs. 150 /2011, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale opposta, ricorrendo le gravi e circostanziate ragioni evidenziate nel presente atto.
• in via ulteriormente preliminare dichiarare la nullità dell'ingiunzione fiscale opposta per mancanza di un provvedimento di accertamento della responsabilità del Liquidatore IE CA;

• sempre in via ulteriormente preliminare, dichiarare la nullità/improcedibilità dell'ingiunzione per essere già stata esercitato la medesima azione in sede di Giurisdizione Contabile;
Nel merito: • Previa declaratoria dell'illegittimità del decreto di revoca del contributo concesso con provvedimento del 25/11/2011, dichiarare nullo/annullare l'ingiunzione fiscale n. 0122188820210000002 notificata il 4 gennaio 2024 essendo la relativa pretesa creditoria infondata in fatto e in diritto e totalmente carente dal punto di vista probatorio per i motivi di cui al presente atto;
In ogni caso: • con vittoria delle spese e delle competenze del presente giudizio, compresa la rifusione del contributo unificato
”.

2. Si è costituita ritualmente in giudizio, la Provincia Autonoma di NT deducendo: a) che, in data 19.11.2012, veniva costituita la Società K'It S.r.l., con sede legale a NT, in Via Brennero 43, avente per oggetto l'attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di manufatti di design a carattere innovativo e alto valore tecnologico;
b) che, emerge dall'atto costitutivo della società che erano previste anche due unità locali per lo svolgimento di attività amministrative, rispettivamente in Viale Rovereto n. 72 a Vignole di Arco (TN) e in Via Sardegna n. 10 a Milano;
c) che, in data 21.01.2012, RD LI d'OR, socio e amministratore di fatto presentava domanda di contributo per il “Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money”;
d) che, TR Sviluppo S.p.A., riconoscendo il diritto al contributo, provvedeva a liquidarlo in favore di K'It S.r.l. con successivi pagamenti, frazionati in quattro tranches, per un ammontare totale pari a complessivi Euro 105.763,98;
e) che, nell'ambito di attività di controllo emergeva che, in data 28.12.2017 l'Assemblea dei soci della K'It S.r.l. aveva deliberato la messa in liquidazione anticipata della Società, nominando contestualmente IE CA quale Liquidatore e aveva trasferito la sede legale
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dall'indirizzo di Via Brennero 43 all'indirizzo Via al Maso Visintainer 10, presso il socio Benuzzi LE. Tali circostanze risultano dalla visura camerale CCIAA e dal verbale di liquidazione della K'It S.r.l.;
f) che, il Servizio Europa, con nota prot. n. 560622 di data 02.10.2018 comunicava alla Società K'It S.r.l. l'avvio del procedimento di revoca parziale del contributo per l'importo complessivo di Euro 2.389,32. g) che, con nota prot. n. 78565 di data 30.07.2019, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di NT comunicava al Servizio Europa l'indebita percezione di finanziamenti a valere sul FESR, riguardante la Società K'It S.r.l., il cui socio, RD LI d'OR, era stato denunciato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per aver fittiziamente attestato l'ubicazione dell'unità operativa e della sede della società nel territorio provinciale, al fine di conseguire indebitamente il contributo europeo, la cui concessione presupponeva la localizzazione dell'iniziativa imprenditoriale su tale territorio;
h) che, la Guardia di Finanza, con propria nota prot. n. 92945 di data 12.09.2019 forniva copia della comunicazione di notizia di reato redatta in data 15.05.2019 nei confronti di RD LI d'OR, amministratore di fatto della società K'It S.r.l., inviata alla Procura Distrettuale della Repubblica di NT;
g) che, da tale documento emergeva che le sedi comunicate dalla K'It S.r.l. fossero in realtà, ora l'indirizzo dell'ente per il quale lavorava il socio Benuzzi LE, ora lo studio di domiciliazione della corrispondenza della Società e tenuta scritture contabil), ora una sede amministrativa (quindi non operativa) tra l'altro luogo di residenza del Socio Benuzzi LE e che, presso le citate sedi, i beni acquistati tramite il contributo FESR non fossero mai stati consegnati;
h) che, l'Amministratore di fatto della Società K'It S.r.l., RD LI d'OR, risultava aver omesso di presentare a TR Sviluppo S.p.A. documenti di storno (n. 5 note di credito) regolarmente contabilizzati per spese non sostenute, per un importo complessivo pari Euro 27.500,00, somma effettivamente erogata a favore della società K'It S.r.l.;
i) che, sulla scorta delle evidenze emerse dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, con nota prot. n. 579736 di data 20.09.2019, il Servizio Europa comunicava alla società K'It S.r.l. l'avvio del procedimento di revoca totale del contributo, per un importo pari a complessivi Euro 103.374,66 (detratti Euro 2.389,32, già oggetto di revoca parziale con determinazione n. 207 di data 05.12.2018, dal totale liquidato di Euro 105.763,98);
l) che, non essendo intervenuto alcun pagamento spontaneo, il Servizio Europa incaricava il Servizio Entrate, Finanza e Credito di attivare la riscossione coattiva di cui all'art. 51 della Legge Provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979;
m) che, il Servizio Entrate, Finanza e Credito trasmetteva la posizione alla società affidataria della funzione di riscossione coattiva delle entrate della 4
Provincia, TR CO S.p.A., che emetteva l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 0122180020210000002 di data 22.12.2023 oggetto della presente opposizione;
n) che, nel frattempo, la Corte dei Conti sez. TR Alto-Adige dichiarava la responsabilità amministrativa dell'amministratore di fatto e Socio RD LI d'OR e lo
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