Trib. Padova, sentenza 09/02/2024, n. 351
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di
conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°2525 /2020 R.G. promossa con
ricorso depositato il 30/04/2020
da
), con l'avv. TURLON Parte_1 C.F._1
FEDERICA
ricorrente
nei confronti di
), con l'avv. LUNARDI Controparte_1 C.F._2
STEFANIA
convenuto
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioi parte ricorrente :
2
“ In via principale:
1. Affidare i figli minori , e in via condivisa ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con collocamento presso la Madre;
2. Assegnare la casa familiare, sita in Padova, Via Belzoni, n. 95 i. 1 con gli
arredi ivi esistenti alla IG.ra con un posto auto;
3. Controparte_1
Disporre che il Padre tenga con sé i figli a fine settimana alternati dal
venerdì dopo la scuola o le attività sportive al lunedì mattina: - nella
settimana che non comprende il week end in cui il Padre non terrà presso di
sé i figli , e , lo stesso li terrà presso di sé anche due Per_1 Per_2 Per_3
giorni infrasettimanali con pernotto che in caso di disaccordo tra le parti,
vengono individuati nei giorni del mercoledì e giovedì liberi in ogni caso i
genitori di organizzarsi diversamente di comune accordo. In particolare al
fine di garantire la pienezza dei due giorni infrasettimanali, i figli
pernotteranno presso il Padre dalla sera del martedì recandovisi dopo
cena, non oltre le ore 21.30, e fino alla cena del giovedì non oltre le 21.30
al termine della quale torneranno presso la madre;
- nelle settimane in cui il Padre terrà presso di sé i figli nel week end gli
stessi trascorreranno un giorno pieno con il Padre che, salvo diverso
accordo, viene individuato nel mercoledì sempre con consegna a partire dal
dopo cena del martedì non oltre le 21.30 e fino al dopo cena del mercoledì
non oltre le 21.30.
Quanto alle festività i genitori si accorderanno per garantire l'alternanza
annuale di quelle di Natale e Pasqua e le altre festività civili e religiose,
2
3
mentre faranno in modo di garantire ad entrambi almeno due settimane
continuative in quelle estive;
Anche , comunque ormai maggiorenne, seguirà lo stesso regime di Per_4
visita previsto per i fratelli nel rispetto in ogni caso della sua libertà di
scegliere in autonomia i modi e i tempi degli incontri con i genitori
4. Disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere: Pt_1
- a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Controparte_1
mante-nimento dei figli (di 10 anni) e (di 13 anni), la somma Per_3 Per_2
complessiva di € 1.400,00, (€ 700,00 a figlio) con rivalutazione annuale in
base agli indici Istat;
5. Disporsi che il IG. corrisponda in favore della figlia la Pt_1 Per_4
somma mensile di € 700,00 così suddivisa: € 500,00 alla IG.ra ed € CP_1
200,00 direttamente a , a conferma di quanto disposto in sede di Per_4
provvedimenti provvisori e urgenti in merito al pagamento diretto della
somma di 200 Euro direttamente nelle mani della figlia ;
Per_4
6. Disporsi che il IG. corrisponda in favore della figlia la Pt_1 Per_1
somma mensile di € 700,00 così suddivisa: € 500,00 alla IG.ra ed € CP_1
200,00 direttamente a , come già previsto in sede di separazione e Per_1
attualmente confermato nelle modalità dall'ordinanza presidenziale del
25.01.2021 nei confronti di ;
Per_4
7. Si chiede inoltre che il IG. sia autorizzato a corrispondere la Pt_1
somma mensile di € 200,00 direttamente a e – come già Per_2 Per_3
previsto in sede di separazione e attualmente confermato nelle modalità
dall'ordinanza presidenziale del 25.01.2021 nei confronti di – al Per_4
3
4
compimento del loro quindicesimo anno di età, con conseguente versamento
alla IG.ra del restante importo di € 500,00 mensili a titolo di CP_1
mantenimento di ciascun figlio.
8. Disporsi a carico del SI. l'obbligo di corrispondere il 100% delle Pt_1
spese straordinarie per , , e , per tali Per_3 Per_2 Per_1 Per_4
intendendosi le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (rette,
tasse, libri di testo), sportive e ricreative (come da Protocollo in vigore
presso questo Tribunale dal 2017) con corresponsione diretta ai soggetti
beneficiari (enti scolastici, associazioni sportive, ecc..) nonché il 100%
delle spese relative alle utenze della casa familiare sita in Via Belzoni n. 95
int. 1;
9. Disporsi che qualora la figlia trascorra periodi di allenamento Per_1
annuale di pattinaggio all'estero il IG. sia autorizzato a Pt_1
corrispondere i relativi importi mensili di mantenimento ordinario
direttamente alla società sportiva di pattinaggio ovvero alla preparatrice
atletica LA ;
Org_1
10. Disporre l'intestazione della proprietà dell'auto Golf alla SI.ra
, considerato che il mezzo viene usato dalla madre dei minori dalla CP_1
separazione ad oggi per le incombenze familiari legate alla gestione dei
figli, con oneri di spesa a carico del SI. per il relativo passaggio di Pt_1
proprietà;
11. Dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un
assegno divorzile in favore della IG.ra . CP_1
12. Spese e competenze di causa rifuse.
4
5
In via subordinata: fermo quanto già richiesto in principalità in punto di
affidamento e regime di visita ai figli minori nonché di infondatezza della
domanda di riconoscimento di un assegno divorzile a favore della SI.ra
, confermare quanto già statuito dal Presidente delegato CP_1
nell'ordinanza presidenziale del 25.01.2021 in merito al quantum del
mantenimento ordinario e straordinario mensile della prole a carico del
SI. con le modalità di corresponsione così precisate: Pt_1
- Disporre a carico del IG. l'obbligo di corrispondere a Pt_1 CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
[...]
mantenimento dei figli (di 10 anni) e (di 13 anni), la somma Per_3 Per_2
complessiva di € 2.000,00, (€ 1.000,00 a figlio) con rivalutazione annuale in
Org_ base agli indici
- Disporsi che il IG. corrisponda in favore della figlia , come Pt_1 Per_4
già in atto (doc. 65), la somma mensile di € 1.000,00 così suddivisa: €
800,00 alla IG.ra ed Euro 200,00 direttamente a , a CP_1 Per_4
conferma di quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori e
urgenti del 25.01.2021 in merito al pagamento diretto della somma di 200
Euro direttamente nelle mani della figlia ;
Per_4
- Disporsi che il IG. corrisponda in favore della figlia la Pt_1 Per_1
somma men-sile di € 1.000,00 così suddivisa: € 800,00 alla IG.ra ed CP_1
€ 200,00 direttamente a , come già previsto in sede di separazione e Per_1
attualmente confermato nelle modalità dall'ordinanza presidenziale del
25.01.2021 nei confronti di ;
Per_4
5
6
- Si chiede inoltre che il IG. sia autorizzato a corrispondere la Pt_1
somma mensile di € 200,00 direttamente a e – come già Per_2 Per_3
previsto in sede di separazione e attualmente confermato nelle modalità
dall'ordinanza presidenziale del 25.01.2021 nei confronti di – al Per_4
compimento del loro quindicesimo anno di età, con conseguente versamento
alla IG.ra del restante importo di € 800,00 mensili a titolo di CP_1
mantenimento di ciascun figlio.
- Disporsi a carico del SI. l'obbligo di corrispondere il 100% delle Pt_1
spese straordinarie per , , e , per tali Per_3 Per_2 Per_1 Per_4
intendendosi le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (rette,
tasse, libri di testo), sportive e ricreative (come da Protocollo in vigore
presso questo Tribunale dal 2017) con corresponsione diretta ai soggetti
beneficiari (enti scolastici, associazioni sportive, ecc..) nonché il 100%
delle spese relative alle utenze della casa familiare sita in Via Belzoni n. 95
int. 1;
- Disporsi che qualora la figlia trascorra periodi di allenamento Per_1
annuale di pattinaggio all'estero il IG. sia autorizzato a Pt_1
corrispondere i relativi importi mensili di mantenimento ordinario
direttamente alla società sportiva di pattinaggio ovvero alla preparatrice
atletica LA ;
Org_1
Org_
- Disporre l'intestazione della proprietà dell'auto alla SI.ra , CP_1
considera-to che il mezzo viene usato dalla madre dei minori dalla
separazione ad oggi per le incombenze familiari legate alla gestione dei
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figli, con oneri di spesa a carico del SI. per il relativo passaggio di Pt_1
proprietà;
In via istruttoria:
Si insiste in ogni caso per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in
tutti i propri scritti difensivi con richiesta di ammissione a prova contraria
sulle richieste istruttorie di Controparte qualora ammesse.
Nel contestare i rilievi di controparte in merito alla produzione dei
documenti dal n. 59 al n. 62 (di cui alle note scritte del 25.2.2022 per
l'udienza del 4.3.2022) attesa la genuinità di quanto prodotto, si rimane in
ogni caso a disposizione della SS.VV. per consegnare in cancelleria i file –
ai fini di eventuale perizia - per verificarne la data di creazione e origine;
analisi che confermerà ampiamente che si tratta di prove di circostanze
sopravvenute rispetto ai termini di preclusioni istruttorie e rilevanti ai fini
del decidere.
Si chiede altresì la concessione dei termini per il deposito delle memorie
conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c.
Si producono, proseguendo la numerazione di cui al fascicolo di parte:
- Foglio di precisazione delle conclusioni;
- doc. 63 Sentenza di separazione con addebito della stessa alla moglie
SI.ra (n. 1304/22 sent.;
n. 4940/22 cron.), passata in Controparte_1
giudicato in data 07.09.2022;
- doc. 64 richiesta e decreto di archiviazione del 23.11.2022 del
procedimento pena-le n. 6949/19 R.G.N.R. - Tribunale di Padova, Sezione
Giudice per le Indagini Pre-liminari;
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- doc. 65 prova dei versamenti di 200 Euro mensili a Org_4
(bonifici e ri-carica carta prepagata);
- doc. 66 bonifico a , del 22.6.2023 per il soggiorno
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