Trib. Vicenza, sentenza 10/07/2024, n. 277

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 10/07/2024, n. 277
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 277
Data del deposito : 10 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona
dei Signori Magistrati: dott.ssa E S Presidente
dott.ssa B B Giudice
dott. G C Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 1641 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a Rosà (VI) il 14/07/1948, residente Parte_1 C.F._1
in Bassano del Grappa (VI) via C n. 21, rappresentato e difeso dall'avvocato
C R
e
, C.F. , nata a Tezze sul Brenta (VI) il CP_1 C.F._2
21/05/1949, residente in Bassano del Grappa (VI) via C n. 21, rappresentata e difesa
dall'avvocato C R
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;

In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: chiedono che sia emessa sentenza di separazione che omologhi le
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condizioni di separazione indicate nel ricorso consensuale dei coniugi depositato
telematicamente ed iscritto a ruolo con il numero RG VG 1641/2024, che ivi di seguito si
riproducono:
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare
ove crede la propria residenza.
2) Il signor verserà a titolo di contributo di mantenimento a favore della Parte_1
moglie la somma mensile pari ad Euro 800,00 (ottocento//00), rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici Istat, mediante bonifico alle coordinate bancarie già note
alle Parti, entro il 10 di ogni mese.
3) La casa coniugale sita in Bassano del Grappa (VI) in via Giosuè C n. 21 rimarrà luogo di residenza ed abitazione della signora con i relativi arredi;
quanto CP_1
al signor , avendo già rinvenuto idoneo immobile sito nel Comune di Tezze Parte_1
Sul Brenta (VI), si impegna a trasferirsi dall'abitazione coniugale, prelevando tutti i suoi
effetti personali, nonché a trasferire la propria residenza entro il 30.12.2024.
4) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali, i coniugi convengono quanto segue.
Il signor si obbliga a cedere gratuitamente il proprio diritto di usufrutto Parte_1
insistente sull'immobile sito in Bassano del Grappa (VI) in via G. C n. 21 catastalmente censito al Catasto fabbricati Comune di Bassano del Grappa (VI) foglio 5
mappale 1401 sub 1-2-3, alla signora vita natural durante, che diventerà CP_1
l'integrale ed esclusiva titolare del suindicato diritto. Le Parti concordano che la cessione del diritto di usufrutto sopraindicato avverrà successivamente al deposito della sentenza di
separazione e comunque entro e non oltre il 30 gennaio 2025, dinanzi al notaio scelto a cura
del signor . Entro pari data il signor si obbliga a notificare la Parte_1 Parte_1
cessione dell'usufrutto al proprietario del bene immobile, ai sensi dell'art. 980 c.c. Il ridetto trasferimento avverrà nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in
sede di separazione consensuale. Le Parti convengono che le spese notarili per il
trasferimento del diritto di usufrutto e le spese legali per il procedimento di separazione
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restano in capo al 100% al signor . Parte_1
5) Con l'esatto adempimento di quanto ivi convenuto, i coniugi dichiarano di aver regolato
tra di loro tutti i rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro, sotto il profilo economico patrimoniale, per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto
di coniugio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/05/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso
di aver contratto matrimonio in Cittadella (PD) in data 22/09/1974, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione
personale alle condizioni di cui in ricorso.
All'esito dell'udienza del 27/06/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di
note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla
intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;

-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di
porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 CP_1
mantenimento, la somma di euro 800,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;

-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che
limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
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Tribunale;

- le spese di lite vanno poste interamente a carico di , come concordemente Parte_1
richiesto dalle parti.
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