Trib. Foggia, sentenza 28/02/2024, n. 709
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 28/02/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8914/2018, R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
UN GI, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Maria Ruggiero, come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: Fondo di Garanzia – previdenza complementare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/09/2018 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che: nel periodo dal 21/05/1987 al 15/12/2012 era stato dipendente dell'azienda AMICA S.P.A., con la qualifica di operatore ecologico CCNL igiene urbana;
era iscritto al fondo di previdenza complementare
“Previambiente” sin dal 01/02/1999, giusta dichiarazione del legale rappresentante allegata agli atti;
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data 18/01/2012 il Tribunale di Foggia dichiarava il fallimento della predetta azienda nella procedura concorsuale Reg. Fall. N. 3/2012;
aveva presentato, con esito positivo, domanda di ammissione al passivo fallimentare per la quota destinata al fondo di previdenza complementare pari a euro 2.409,93, giusta attestazione del Curatore Fallimentare allegata agli atti;
lo stato passivo era stato reso esecutivo dal
Giudice delegato al Fallimento con decreto del 4/06/2013 a seguito di mancata opposizione ai sensi dell'art. 98 L.F.;
tanto premesso, adiva il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, per le causali in cui in narrativa, il diritto del ricorrente ad accedere al Fondo di Garanzia gestito dall'INPS;
2) per l'effetto, ordinare all'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, in persona del legale rappresentante pro tempore, il versamento in favore del Fondo “Previambiente” della somma pari ad €. 2.409, 93, a titolo di quote, trattenute in busta paga e non versate, destinate alla previdenza complementare, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalle singole omissioni e fino all'effettivo soddisfo”.
Vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'Inps deduceva la violazione del D.lgs. n. 252/2005, per effetto dell'avvenuto riscatto del ricorrente della quota destinata alla previdenza complementare, con conseguente chiusura della posizione individuale presso il fondo di previdenza complementare al momento della proposizione della domanda di intervento del fondo.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le condivisibili argomentazioni espresse dalla Corte d'Appello di Bari in plurimi precedenti resi in fattispecie analoghe e perfettamente sovrapponibili a quella per cui è causa (cfr., tra le altre, App. Bari-Sez. Lavoro, sentenza n. 2172/2019, pubblicata il 4.11.2019, le cui motivazioni vengono di seguito e per quanto di interesse riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118, comma
1°, disp. att. c.p.c.;
da ultimo, cfr. Tribunale di Foggia, sentenza n. 1151/2020 pubbl. il 27/05/2020 RG
n. 2475/2019, est. Dott. Caputo).
2.1. “L'art. 5 d.lgs. 80/92 appresta una misura – a carico della fiscalità pubblica, tipica, aggiuntiva e, pertanto, di stretta interpretazione – <
Per fronteggiare tale evenienza, la norma ha <
Le condizioni per l'intervento di quest'ultimo sono: 1) che, per effetto dell'omissione contributiva datoriale, <
2) che il credito per tal via maturato in capo al
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lavoratore <
3) che il lavoratore faccia istanza di intervento al fondo di garanzia.
Anche la modalità dell'intervento è diversa, in quanto consiste non nel pagamento della prestazione al lavoratore bensì nel dovere dell'INPS di <
Viene riprodotta, invece, la regola secondo cui <
La giurisprudenza di
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