Trib. Foggia, sentenza 26/09/2024, n. 2520
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa V d L, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, - con l'assistenza e difesa dell'avv. GAMMAROTA ROBERTO -c.f. Parte_1
;
C.F._1
-parte ricorrente-
e
, di Controparte_1 seguito Controparte_2 [...]
;
, -con Controparte_3 Controparte_4
l'assistenza e difesa, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., della dott.ssa -c.f. Controparte_5
C.F._2
-parte resistente-
all'udienza del 26/09/2024, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso nel procedimento iscritto al n. 9157/2021 R.G. la seguente sentenza mediante deposito telematico della stessa
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 17/12/2021 la parte ricorrente in epigrafe generalizzata ha convenuto in giudizio il affinché Controparte_1
la Pubblica Amministrazione – previa disapplicazione del D.D. n. 22 del 17/09/2005 emesso dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico Scuola Secondaria di II° grado Parte_2
di Cerignola (poiché emesso in violazione degli artt.1 e 2 D.L. n.370/1970 conv. in L.
[...]
n.576/1970, degli artt.77 e 83 DPR n.417/1974, dell'art.57 L. n.312/1980 e dell'art.487 D.L.vo
n.297/1994) con cui era stato applicato illegittimamente il meccanismo della c.d. temporizzazione –
1
fosse condannata a riconoscere in termini integrali ai fini giuridici, economici, contributivi e pensionistici gli anni di servizio prestati nel precedente ruolo di docente di scuola primaria dal
1.10.1975 al 31.8.1979 (in forza di contratto di lavoro a tempo determinato) e dal 10.9.1979 al
31.8.2002 (in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato) per complessivi 26 anni e 11 mesi di servizio, oltre ad effettuare un nuovo inquadramento in relazione dell'anzianità lavorativa maturata nel ruolo di provenienza da riconoscersi integralmente nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado ed a corrispondere il corrispondente trattamento economico con tutti gli arretrati maturati.
I.1. - A fondamento della sua domanda, la parte ricorrente ha dedotto che, dopo aver prestato servizio nella scuola primaria dal 1.10.1975 al 31.8.1979 (in forza di contratto di lavoro a tempo determinato) e dal 10.9.1979 al 31.8.2002 (in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato), era transitata con decorrenza dal 01°/09/2002 nel ruolo della scuola secondaria;
che, a fronte del decreto dirigenziale
n.1406 del 20/07/2006, l'Istituto scolastico convenuto le aveva riconosciuto, dopo il passaggio nella nuova qualifica, l'anzianità soltanto di anni 19 e mesi 4 utile ai fini giuridici ed economici inferiore rispetto a quella pari ad anni 26 e mesi 11 complessivi spettante, previa valutazione, ai sensi dell'art.485 D.L.vo n.297/1994, anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.
La parte ricorrente ha aggiunto che, in applicazione del meccanismo della c.d. “temporizzazione” la sua anzianità lavorativa era stata decurtata illegittimamente di ben 7 anni e 7 mesi e che era stato ingiustamente posticipato l'approdo alla fascia stipendiale successiva di oltre 7 anni.
II. - Costituitasi in giudizio, l'amministrazione scolastica convenuta ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale ex art.2948, comma 4, c.c. delle pretese economiche avanzate dalla parte ricorrente;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese.
III. - Espletata una c.t.u. contabile, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
IV.1. - Nel merito il ricorso è solo in minima parte fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Sul piano teorico, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Un., Sentenza n. 9144 del 06/05/2016 (Rv.
639532 - 01)], «In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione».
2
In motivazione la S.C. ha argomentato nei termini di seguito riportati:
«Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o CP_1
abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.
Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, n. 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario. Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa V d L, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, - con l'assistenza e difesa dell'avv. GAMMAROTA ROBERTO -c.f. Parte_1
;
C.F._1
-parte ricorrente-
e
, di Controparte_1 seguito Controparte_2 [...]
;
, -con Controparte_3 Controparte_4
l'assistenza e difesa, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., della dott.ssa -c.f. Controparte_5
C.F._2
-parte resistente-
all'udienza del 26/09/2024, all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso nel procedimento iscritto al n. 9157/2021 R.G. la seguente sentenza mediante deposito telematico della stessa
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 17/12/2021 la parte ricorrente in epigrafe generalizzata ha convenuto in giudizio il affinché Controparte_1
la Pubblica Amministrazione – previa disapplicazione del D.D. n. 22 del 17/09/2005 emesso dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico Scuola Secondaria di II° grado Parte_2
di Cerignola (poiché emesso in violazione degli artt.1 e 2 D.L. n.370/1970 conv. in L.
[...]
n.576/1970, degli artt.77 e 83 DPR n.417/1974, dell'art.57 L. n.312/1980 e dell'art.487 D.L.vo
n.297/1994) con cui era stato applicato illegittimamente il meccanismo della c.d. temporizzazione –
1
fosse condannata a riconoscere in termini integrali ai fini giuridici, economici, contributivi e pensionistici gli anni di servizio prestati nel precedente ruolo di docente di scuola primaria dal
1.10.1975 al 31.8.1979 (in forza di contratto di lavoro a tempo determinato) e dal 10.9.1979 al
31.8.2002 (in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato) per complessivi 26 anni e 11 mesi di servizio, oltre ad effettuare un nuovo inquadramento in relazione dell'anzianità lavorativa maturata nel ruolo di provenienza da riconoscersi integralmente nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado ed a corrispondere il corrispondente trattamento economico con tutti gli arretrati maturati.
I.1. - A fondamento della sua domanda, la parte ricorrente ha dedotto che, dopo aver prestato servizio nella scuola primaria dal 1.10.1975 al 31.8.1979 (in forza di contratto di lavoro a tempo determinato) e dal 10.9.1979 al 31.8.2002 (in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato), era transitata con decorrenza dal 01°/09/2002 nel ruolo della scuola secondaria;
che, a fronte del decreto dirigenziale
n.1406 del 20/07/2006, l'Istituto scolastico convenuto le aveva riconosciuto, dopo il passaggio nella nuova qualifica, l'anzianità soltanto di anni 19 e mesi 4 utile ai fini giuridici ed economici inferiore rispetto a quella pari ad anni 26 e mesi 11 complessivi spettante, previa valutazione, ai sensi dell'art.485 D.L.vo n.297/1994, anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza.
La parte ricorrente ha aggiunto che, in applicazione del meccanismo della c.d. “temporizzazione” la sua anzianità lavorativa era stata decurtata illegittimamente di ben 7 anni e 7 mesi e che era stato ingiustamente posticipato l'approdo alla fascia stipendiale successiva di oltre 7 anni.
II. - Costituitasi in giudizio, l'amministrazione scolastica convenuta ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale ex art.2948, comma 4, c.c. delle pretese economiche avanzate dalla parte ricorrente;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, vinte le spese.
III. - Espletata una c.t.u. contabile, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
IV.1. - Nel merito il ricorso è solo in minima parte fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Sul piano teorico, occorre evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Un., Sentenza n. 9144 del 06/05/2016 (Rv.
639532 - 01)], «In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione».
2
In motivazione la S.C. ha argomentato nei termini di seguito riportati:
«Il problema sottoposto alle sezioni unite è quello di stabilire se un insegnante di ruolo della scuola materna, che operi il passaggio alla scuola secondaria, abbia diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nella scuola materna con il meccanismo della temporizzazione applicato dal , o CP_1
abbia invece diritto al riconoscimento integrale del periodo di tempo in cui ha lavorato nel ruolo della scuola materna.
Sul tema si è espressa, positivamente per il docente, Cass., sez. lav., 29 gennaio 2013, n. 2037. In senso analogo si esprimeva, quando la materia rientrava nella sua giurisdizione, la giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Consiglio di Stato, 27 agosto 2001, n. 4512). Non vi sono sentenze di legittimità di segno contrario. Una decisione ha affrontato il caso in cui un insegnante di ruolo di scuola materna cessato dal servizio, in seguito, con soluzione di continuità, aveva intrapreso un nuovo rapporto di lavoro come docente di scuola secondaria. La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo insussistente in quella fattispecie il
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