Trib. Trieste, sentenza 04/10/2024, n. 845

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 04/10/2024, n. 845
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 845
Data del deposito : 4 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia di impresa riunito nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2024 nelle persone dei
magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott.ssa Monica Pacilio Giudice
- dott. Edoardo Sirza Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 09.12.2021 al n. 3465/2021 di
Ruolo Generale, vertente
t r a
SCF S.R.L. (P. IVA/C.F. 12925820156), con il patrocinio dell'avv. Daniela De
Pasquale.
ATTRICE
e
ACQUAFOLLIE S.R.L. (P. IVA/C.F. 01954850267), con il patrocinio dell'avv.
Luciano Striuli.
CONVENUTA
avente ad oggetto: pretesa di pagamento di compenso per asserita utilizzazione a
scopo di lucro di fonogrammi in un pubblico esercizio, ai sensi dell'art. 73 della
legge 22 aprile 1941, n. 633
, sulla protezione del diritto d'autore (d'ora innanzi,
1


LDA);
pretesa di pagamento somma risarcitoria del danno patrimoniale e non
patrimoniale sofferto per effetto dell'abusiva diffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi protetti, e della conseguente violazione del diritto, spettante al
produttore fonografico, di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione, ai sensi dell'art. 72, co. 1,
lett. a), LDA.
CONCLUSIONI
PER L'ATTRICE SCF S.R.L.
“Voglia il Tribunale Ill.mo
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;

- emesse tutte le necessarie pronunce e declaratorie di rito, così provvedere
Nel merito:
1) accertare e dichiarare che la convenuta Acquafollie S.r.l., utilizzando i
fonogrammi appartenenti al repertorio di SCF presso il parco acquatico “Aquafollie”
sito in 30021 Caorle (VE), Viale Aldo Moro n. 1, senza nulla corrispondere alla
società attrice, è incorsa nella violazione dell'art. 73 L.A. e, per l'effetto,
2) condannare la convenuta Acquafollie S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei compensi di cui all'art. 73 L.A. dovuti a SCF dal 12
luglio 2011 fino alla data di pronuncia della sentenza, per tutte le ragioni dedotte in
atti, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 28.525,31 oltre IVA, ovvero
la somma maggiore e/o minore che risulterà accertata in corso di causa, oltre
interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché condannare la convenuta
Acquafollie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti per effetto della violazione
del diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione del proprio catalogo musicale ai
sensi dell'art. 72 L.A., da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 158, comma 2,
2
L.A. e in ogni caso per un importo non inferiore ad Euro 14.262,66;
e così per un
totale complessivo di Euro 42.788,02 (oltre IVA), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;

3) inibire alla convenuta Acquafollie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, ai sensi degli artt. 156 L.A. e 23, comma 4, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35
qualsiasi comunicazione al pubblico, anche attraverso società collegate e/o
controllanti, temporanea o permanente, in qualunque forma o modo, di fonogrammi
protetti appartenenti al repertorio amministrato da SCF, inclusa – ma non in senso limitativo – la comunicazione al pubblico effettuata all'interno del parco acquatico
“Aquafollie”;

4) fissare una penale di €. 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo
nell'esecuzione dell'inibitoria sub 3) e di €. 1.000,00 (mille/00) per ogni singola
violazione o inosservanza successivamente constatata;

5) in via subordinata al rigetto dell'inibitoria sub 3), disporre l'interdizione temporanea all'uso dei fonogrammi appartenenti al repertorio di SCF per un periodo
di centottanta (180) giorni di esercizio dell'attività di conduzione del parco acquatico
Acquafollie decorrenti dalla pronuncia della sentenza, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 163, comma 3, L.A., fissando altresì una penale di € 500,00
(cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine interdittivo e di €. 1.000,00 (mille/00) per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata;

6) inibire alla convenuta Acquafollie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, qualsiasi riproduzione diretta o indiretta, anche attraverso società
collegate e/o controllanti, temporanea o permanente, in qualunque forma o modo,
di fonogrammi protetti appartenenti al repertorio amministrato da SCF, in tutto o in parte e con qualsiasi strumento e/o processo di duplicazione;

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7) fissare una penale, non inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola
violazione o inosservanza dell'inibitoria sub 6) successivamente constatata;

8) ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese della convenuta ed a cura di
parte attrice, per due volte a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in
grassetto, sui quotidiani “Il Sole 24 ore”, “La Repubblica” e “Il Corriere della sera”,
ovvero con le diverse modalità ritenute opportune da codesto Ill.mo Tribunale,
nonché sul sito internet www.acquafollie.it;

In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
PER LA CONVENUTA ACQUAFOLLIE S.R.L.
“In via preliminare:
accertare il difetto di legittimazione attiva della società Scf Srl;

accertare il difetto di legittimazione passiva della società Acquafollie Srl.
Nel merito:
rigettarsi tutte le domande azionate dall'attrice per le motivazioni in fatto ed in
diritto indicate in atti ovvero, in via subordinata gradata, ridursi le medesime in ragione delle risultanze di causa.
In ogni caso:
con rifusione delle spese e competenze di lite, spese generali, Cpa ed Iva”.
MOTIVI DELLA
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