Trib. Venezia, sentenza 04/11/2024, n. 3902

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 04/11/2024, n. 3902
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 3902
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 5755/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lina Tosi Presidente dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5755/2020 promossa da:
EUROPE WATCH GROUP II BV e EUROPE WATCH GROUP B.V. rappresentato e difeso dall'avv. Federico le Divelec Lemmi e Riccardo Castiglioni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Brusa in VIALE
ANCONA, 17 30172 MESTRE
ATTORI contro
KEELT GROUP SRL rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Mignone ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIA DEI FIORENTINI, 21 80133 NAPOLI
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
IN VIA PRELIMINARE
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Confermare i provvedimenti di sequestro e descrizione resi con il provvedimento emesso nel procedimento cautelare ante causam del Tribunale di Venezia, R.G.
1655/2020 e/o quelli emessi nel relativo conseguente procedimento di reclamo promosso dalla controparte, nel procedimento del Tribunale di Venezia, R.G.
5188/2020;

IN VIA PRINCIPALE

1.1 accertare e dichiarare la responsabilità della KE GR S.r.l., per atti di offerta in vendita o uso, pubblicizzazione, fabbricazione, commercializzazione di prodotti e relativi packaging e/o involucri, contestati e descritti in premessa, costituenti contraffazione e/o usurpazione dei titoli di privativa attorei o dei segni di impresa o dei prodotti attorei, anche ai sensi dell'art. 2598 c.c., in danno dell'attrice;

1.2 per l'effetto, inibire, in via definitiva, alla suddetta società convenuta la continuazione delle condotte illecite eventualmente ancora in atto, in relazione ad ogni relativo atto di offerta in vendita, con ogni mezzo intrapreso, o uso, pubblicizzazione, fabbricazione, commercializzazione di prodotti e relativi packaging e/o involucri, costituenti contraffazione e/o usurpazione dei titoli di privativa attorei o dei segni di impresa o dei prodotti attorei e di cui nella superiore narrativa, anche ai sensi dell'art. 2598 c.c.;

1.3 dichiarare, quindi, tenuta e conseguentemente condannare la convenuta, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla attrice, in ogni caso da liquidarsi in misura non inferiore ad Euro 119.503,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal dovuto al saldo e oltre agli interessi, in conseguenza delle condotte illecite assunte dalla convenuta, o nella diversa somma da determinarsi anche a seguito della espletanda attività istruttoria, anche da quantificarsi anche 'ex bono et aequo' dall'adito Giudicante;

1.4 ordinare, quindi, la distruzione, a spese e cura della convenuta e alla presenza di rappresentanti della Società attrice, entro trenta giorni dall'avvenuta
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comunicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, di tutti gli esemplari di oggetti contraffatti prodotti, detenuti per la vendita e/o commercializzati e/o distribuiti dalle convenute, in violazione del modello sopra indicato, nonché di tutto il materiale commerciale e/o promozionale e/o tecnico agli stessi oggetti afferente, salvo in ogni caso il risarcimento del danno;

1.5 fissare, quindi, una somma dovuta a titolo di penale, in favore delle attrici, da parte della convenuta per ogni violazione od inosservanza constatata dopo
l'emanazione della emananda sentenza in Euro 3.000,00 (tremila) e in Euro 200,00
(duecento) per ciascun esemplare di prodotto recante il modello contraffatto, che venisse diffuso sul mercato successivamente alla richiesta pronunzia e/o comunque per ogni giorno di ritardo nell'adempiere a quanto oggetto di dispositivo di cui all'emananda sentenza;

1.6 condannare, quindi, la convenuta, in caso di propria soccombenza, alla pubblicazione dell'emananda sentenza a proprie spese - per sunto ovvero nella sola parte dispositiva - su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su una rivista specializzata di settore ovvero su un quotidiano a diffusione locale del luogo in cui hanno sede le convenute;
disporre, a tale riguardo, che la pubblicazione avvenga per non meno di tre giornate anche non consecutive ed a titolo di riparo ulteriore del pregiudizio ingiustamente subito dalla attrice per i fatti illecitamente perpetrati
a suo danno dalle convenute;
il tutto nei modi e nei termini che codesto medesimo
Tribunale vorrà determinare e statuire in concreto e, comunque, a caratteri almeno doppi del normale e con un rilievo non inferiore ad una quarto di pagina.
IN VIA ISTRUTTORIA
Al fine dell'accertamento circa la contraffazione e/o illegittimo utilizzo, da parte della convenuta, dei marchi e/o dei segni attorei, per contraddistinguere i propri prodotti si chiede: 1) ordinare alla convenuta, ai sensi dell'art. 120 del Codice della
Proprietà Industriale
, nonchè degli artt. 210 e 212 c.p.c., l'esibizione di tutte le scritture contabili obbligatorie e di tutte le fatture emesse e ricevute, con i relativi
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registri, nonché di tutte le offerte ed i contratti e accordi commerciali oltre a tutta la corrispondenza contabile, pubblicitaria e commerciale, del listino e/o listini prezzi comunque relativi all'attività di commercializzazione di prodotti in contestazione, in ogni caso come meglio descritti in narrativa.
2) Disporre, occorrendo, CTU al fine della liquidazione dei danni in conseguenza degli utili conseguiti dalla controparte ed al fine di consentire all'Ill.mo Giudice adito ogni opportuno elemento di valutazione per le proprie statuizioni, si chiede:
- Disporre, occorrendo, CTU finanziaria e tecnico-contabile per la determinazione dell'ammontare del danno cagionato alla attrice da parte della convenuta, autrice delle violazioni de quibus, conseguentemente rappresentato dalle royalties che avrebbero dovuto essere corrisposte alla attrice qualora vi fossero stati ipotetici contratti di licenza in essere con la stessa, dall'utile conseguito dalle parti convenute sui prodotti commercializzati, riportanti illegittimamente i marchi e/o segni distintivi dei prodotti di titolarità della attrice, autorizzando opportunamente il CTU ad accedere presso le sedi della parte convenuta e/o presso terzi e a farsi rilasciare tutta la pertinente documentazione per gli accertamenti del caso e a farne copia ed autorizzando altresì il CTU, occorrendo, ad accedere direttamente a tutta la relativa documentazione presente anche su supporti informatici ed eventualmente a poterne fare copia o ad asportare i relativi supporti mezzi informatici
IN OGNI CASO
- con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, nonché dei relativi procedimenti cautelari ante causam.
Per parte convenuta chiede l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni contenute nella comparsa di costituzione del 18 novembre 2020 e che qui si riportano per completezza:
1) in via preliminare, revocare i provvedimenti di sequestro, descrizione ed inibitoria disposti con il provvedimento cautelare di Codesto Tribunale di Venezia
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del 15 ottobre 2020 reso a conclusione del procedimento contraddistinto con R.G.
n. 5188/2020;

2) nel merito, accertata la insussistenza di responsabilità della KE GR Srl in liquidazione con riferimento alle condotte di offerta in vendita e/o produzione e/o usurpazione del marchio e/o, in ogni caso, accertata la insussistenza di responsabilità ai sensi del D.lgs. 70/2003, rigettare le domande della EUROPE
WATCH GROUP II B.V. e della società EUROPE WATCH GROUP con riferimento alla emissione e/o conferma delle misure di cui agli artt. 126, 129 e 131
CPI;

3) ancora nel merito, considerata la insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità ascrivibile in capo alla KE GR Srl in liquidazione, nonché accertata l'inesistenza dei danni lamentati ovvero la insussistenza dei presupposti ex art. 2043 cod. civ, rigettare in toto ovvero in parte qua la richiesta di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulata dalla EUROPE
WATCH GROUP II B.V. e dalla società EUROPE WATCH GROUP;

4) in ogni caso, condannare le società EUROPE WATCH GROUP II B.V. e dalla società EUROPE WATCH GROUP, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio a fronte della soccombenza totale o parziale, in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione EUROPE WATCH GROUP II BV deduceva di essere rinomata società attiva nella commercializzazione di orologi, titolare sin dal 2013 dei segni e dei marchi “Cluse”, concessi in licenza ad EUROPE WATCH GROUP
BV ed in particolare: (i) del marchio denominativo n. 012849361, in relazione al segno “Cluse” registrato presso l'EUIPO in data 25.08.2014, con rivendicazione delle classi 14 e 35 (doc. 2);
(ii) del marchio denominativo n. 016800195, in relazione al segno denominativo “CLUSE” registrato presso l'EUIPO in data
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26.10.2017, con rivendicazione delle classi 3, 9 e 14 (doc. 3);
(iii) del marchio n.
015833858, in relazione al segno figurativo CLUSE registrato presso l'EUIPO in data 25.01.2017, con rivendicazione della classe 14 (doc. 4).
Deducevano le attrici di aver appreso a seguito di attività di monitoraggio e di sorveglianza dei propri diritti di privativa che la società KE GR s.r.l. avesse offerto in vendita sul sito internet www.kechiq.com alla stessa riferibile un orologio corrispondente al modello CL60020, riportante il marchio Cluse, di cui acquistavano un esemplare, che, sottoposto a perizia tecnica, risultava essere un prodotto contraffatto.
Deducevano, quindi, di aver agito in via cautelare per descrizione e sequestro e che con provvedimento del 21/2/2020 il giudice confermava la descrizione concessa inaudita altera parte, disponeva il sequestro degli orologi in contraffazione del marchio Cluse venduti, commercializzati o detenuti da KE GR, inibiva
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