Trib. Genova, sentenza 05/11/2024, n. 1071

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 05/11/2024, n. 1071
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 1071
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa G G ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa, iscritta al n. R.G. 309/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti M P e M P A, presso il Parte_1
cui studio ha eletto domicilio, in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/4, come da procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti E M e Controparte_1
G R, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti G V e D
Vercelli, in Genova, via XX settembre n. 41, in virtù di mandato alle liti conferito dal dottor
[...]
in qualità di Human Capital and Organization Director di Persona_1 Controparte_1
in forza dei poteri conferitigli per atto del Notaio in Roma, dottor
[...] Persona_2 dell'8 settembre 2020, repertorio 16894;
-convenuta-
Conclusioni per la ricorrente: “Affinché il Tribunale Civile di Genova, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e deduzione reietta, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti con il presente atto e degli ulteriori mezzi richiesti e disposti, e previe le declaratorie meglio viste, in accoglimento delle ragioni, in fatto ed in diritto, di cui alla narrativa:
a) accerti e dichiari, in ottemperanza dell'Accordo Quadro 1999/70/CEE, ed ai sensi di legge, con particolare riferimento all'art. 6 D. Lgs. 368/2001, per il periodo di vigenza, ed all'art. 25 del D.
Lgs. 81/2015
, anche ai sensi del CCNL “Società e Consorzi Concessionari di Autostrade e Trafori”
e, comunque, dell'art. 36 Cost., e dell'Accordo del 6 giugno 1997, dell'art. 4 D.Lgs. 6/2000 e dell'art. 7 del D.Lgs. 2015, per i periodi di rispettiva vigenza, o, comunque, norma di legge meglio vista, previa occorrendo disapplicazione di disposizione del CCNL di settore ad esse contraria, il diritto della Signora al riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai fini Parte_1
1
retributivi e di progressione di carriera, e, comunque, ad ogni effetto di legge e di contratto, a decorrere dal 1^ giugno 2008, per i periodi di effettivo lavoro, come indicati in premessa, o in subordine per la durata temporale meglio vista, con maturazione rispettivamente del primo scatto dal 15 agosto 2016, del secondo dal 1^ aprile 2020 e del terzo dal 1^ aprile 2022, o, per ciascuno, date meglio viste, ed i successivi come da contratto collettivo;
b) conseguentemente condanni
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.I. Controparte_1
, con sede legale in Roma in Via Bergamini 50, e sede territoriale in Genova Piazza P.IVA_1
della Camionale 2, a corrispondere, alla Sig.ra , per i titoli di cui in premessa, la Parte_1 somma capitale pari a € 1.492,32 (euro millequattrocentonovantadue/32), relativa al periodo dal
15 agosto 2016 al mese di novembre 2022, e, in ogni caso e in aggiunta, la differenza, con incidenza su tutti gli istituti di legge e/o contrattuali, tra quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire in ragione della sopra indicata anzianità di servizio e quanto effettivamente percepito dal
15 agosto 2016 o data meglio vista, oltre agli importi, per i medesimi titoli, successivamente maturati e maturandi, il tutto a decorrere dal 15 agosto 2016 o data meglio vista, e/o comunque, la somma maggiore o minore che risulterà complessivamente dovuta in corso di causa, previa occorrendo CTU contabile, oltre su tutto rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sul capitale rivalutato dalla maturazione del credito al saldo ex art. 429 c.p.c.. Vinte le spese di lite, oltre le spese generali nella misura di legge (15%), oltre CPA ed IVA con distrazione a favore dei difensori antistatari e rimborso del C.U. .”.
Conclusioni per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.;
nel merito respingere le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, limitare la condanna economica alla somma di euro 967,93. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 27.01.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro (nel seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
), per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento CP_1 dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei periodi lavorati in esecuzione di una serie di contratti a termine, dal 1^ giugno 2008 (e limitatamente ai periodi di effettivo lavoro indicati in ricorso), a fini retributivi e di progressione di carriera, e, comunque, ad ogni effetto di legge e di
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contratto, con conseguente maturazione del primo scatto dal 15 agosto 2016, del secondo dal 1^ aprile 2020 e del terzo dal 1^ aprile 2022, o dalle date meglio viste;
ed inoltre per sentir condannare
a corrispondergli, per i precisati titoli, la somma capitale pari ad € 1.492,32 CP_1
relativa al periodo dal 15 agosto 2016 al mese di novembre 2022, e, in ogni caso e in aggiunta, la differenza, con incidenza su tutti gli istituti di legge e/o contrattuali, tra quanto avrebbe dovuto percepire in ragione della sopra indicata anzianità di servizio e quanto effettivamente percepito dal
15 agosto 2016 o data meglio vista, oltre agli importi, per i medesimi titoli, successivamente maturati e maturandi.
La ricorrente ha dedotto, a fondamento delle precisate richieste, quanto segue:
- di avere lavorato alle dipendenze di presso caselli autostradali rientranti CP_1 nell'ambito della Direzione I Tronco di Genova, con contratti a termine: dal 1^ giugno al 30 settembre 2008, dal 1^ luglio al 15 settembre 2009, dal 1^ luglio al 15 settembre
2010, dal 1^ luglio al 15 settembre 2011, dal 1^ luglio al 15 settembre 2012, dal 10 luglio al 9 settembre 2013, dal 1^ luglio al 31 agosto 2014, dal 1^ luglio al 15 settembre 2015, dal 16 dicembre
2015 al 15 gennaio 2016, dal 16 giugno al 15 settembre 2016, dal 16 dicembre 2016 al 15 gennaio
2017, dal 16 giugno al 15 settembre 2017, dall'8 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, dal 9 giugno all'8 settembre 2018 (v. buste paga e scheda anagrafica Centro per l'Impiego, docc. 1 e 2 ric.);

- di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 18 dicembre 2018, nell'ambito della Direzione I Tronco Genova e che il rapporto fosse in corso (v. ancora docc. e 2 ric.);

- che ai rapporti di lavoro è applicabile il CCNL del settore “Società e Consorzi Concessionari di
Autostrade e Trafori” (doc. 3 ric.);

- di avere sempre svolto mansioni di impiegato–esattore, con riscossione del pedaggio e gestione degli automatismi di stazione, inquadramento nel livello C del predetto CCNL, con orario pressoché full-time, nel corso dei contratti a tempo determinato (docc. 1 e 2 ric.);

- che in sede di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, aveva CP_1
considerato la data del 18.12.2018, quale data d'inizio del rapporto di lavoro ed aveva tralasciato di considerare l'anzianità di servizio maturata in precedenza, svolgendo le medesime mansioni e con il medesimo inquadramento nel livello C del CCNL di settore;
e ciò nonostante, come desumibile dalle buste-paga prodotte e dal conteggio sindacale allegato al ricorso, il 15 agosto 2016 aveva già maturato 24 mesi di anzianità, utili per conseguire il primo scatto, con diritto al secondo a decorrere dal 1° aprile 2020 e, quindi, ai successivi in sequenza (docc.

1-6 ric.);

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- che la propria richiesta in merito al computo degli scatti di anzianità trovava fondamento nel
CCNL di settore, come ripetutosi nel tempo, agli artt. 26, sotto la voce, “Aumenti periodici per anzianità di servizio” e nell'art. 25 (“Principio di non discriminazione”) del d.lgs. 81/2015, che richiama i principi già espressi dall'art. 6 del d.lgs. 368/2001, attuativo delle disposizioni comunitarie e in particolare dell'Accordo Quadro di cui alla Direttiva del Consiglio relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 28 giugno 1999, n.
1999/70/CEE, tanto premesso, la ricorrente ha agito per il riconoscimento del proprio diritto al corretto computo degli scatti di anzianità maturati, con decorrenza dalla data del 15 agosto 2016 o dalla data meglio vista. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo di accertarsi la prescrizione CP_1
(quinquennale) dei crediti ex adverso vantati e comunque concludendo per il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
Secondo la resistente, infatti:
- ogni pretesa avanzata da controparte è prescritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c.;
ed infatti,
a termine ai fini del computo dell'anzianità utile per il calcolo degli scatti) era già sorto, secondo la pur infondata tesi di controparte, già prima dell'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, essendosi “costruito”, di volta in volta, con i rapporti di lavoro a termine intercorsi>>;
e, come ritenuto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., 20 ottobre 2014, n. 22146), “… qualora tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero
4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste
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