Trib. Lagonegro, sentenza 13/12/2024, n. 73

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 13/12/2024, n. 73
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 73
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

N. 587/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente
Dott. Maurizio Ferrara Giudice rel.
Dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 587/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente alla via Santa Maria delle Grazie snc, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Natale
Vinci in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Policoro (Mt), alla via Medaglia d'Oro Sinisi n. 43
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Senise (Pz) alla via Santa Maria delle Grazie snc, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Barone in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senise (Pz), al corso
Vittorio Emanuele n. 112 ricorrenti
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione su domanda congiunta
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Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 26.11.2024;
Il P.M. in data
11.07.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 10.06.2024, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Senise (Pz) il 5.05.2007, Parte_2
di aver stabilito la residenza familiare in Senise (Pz) alla via Madonna delle Grazie snc in un appartamento condotto in locazione e che dal matrimonio è nata a [...] il Per_1
10.01.2008, hanno dedotto che da tempo il rapporto è segnato da contrasti insanabili che rendono intollerabile la convivenza coniugale tanto che , con il consenso della di lui moglie, Parte_2
si è già trasferito altrove.
Tanto premesso hanno chiesto che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate come di seguito:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla reputazione, alla serenità e all'interesse dell'altro coniuge e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia minore la più Per_1
serena crescita psichica, fisica ed affettiva;

2) La casa coniugale, sita in Senise (Pz), via Santa Maria delle Grazie snc, condotta in locazione, rimane assegnata, con quanto in esso contenuto, alla NO che quivi Pt_1
continuerà a vivere con la figlia . La NO , in ragione della sua qualità di Per_1 Pt_1 assegnataria dell'immobile, sosterrà, in via esclusiva e per l'intero, il pagamento delle utenze serventi lo stesso nonché il pagamento del relativo canone di locazione mensile.
3) La figlia minore rimane affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, pur Per_1
rimanendo la medesima prevalentemente collocata presso la madre. In applicazione del regime di affidamento condiviso, così come previsto dall'articolo 337 ter c.c., le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della medesima, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza, pur sempre, tuttavia, nel rispetto del comune indirizzo educativo.
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4) I tempi di frequentazione tra il padre e la figlia minore si svolgeranno secondo la più ampia
libertà e in seguito ad accordi di volta in volta da questi assunti. Tuttavia, solo nella denegata ipotesi di disaccordo tra le parti, si
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