Trib. Catanzaro, sentenza 30/07/2024, n. 1559

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 30/07/2024, n. 1559
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 1559
Data del deposito : 30 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Olimpia Abet, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 7000104 del R.G.A.C. dell'anno 2011, vertente
TRA
COMUNE DI SOVERATO, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in
Davoli (CZ), Viale Cassiodoro, n.147, presso lo studio dell'Avv. Raimondo Maria Daniela, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello;

- appellante-
CONTRO
AT OM
- appellato contumace-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 326/2011, emessa dal Giudice di Pace di Chiaravalle, nella causa iscritta al n.1136/2010 R.G.A.C., depositata e pubblicata il 28.03.2011, notificata in data
18.05.2011.
CONCLUSIONI: all'udienza del 5.10.2023, sulle conclusioni rassegnate dinanzi al mutato giudice istruttore, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Comune di Soverato ha proposto appello avverso la sentenza n. 326/2011, con la quale il Giudice di Pace di Chiaravalle, in accoglimento della domanda attrice, ha ritenuto non dovuta la somma di €
156,11, richiesta dall'Amministrazione Comunale per il pagamento del canone idrico relativo all'anno 2003.
L'appellante ha dedotto, quali motivi d'appello, la violazione dell'art. 24 Cost. e art. 321 c.p.c. poiché il Giudice di Pace ha assunto la causa in decisione senza invitare le parti a precisare le conclusioni sulle questioni oggetto della decisione medesima;
la violazione dell'art. 113, co. 2,
c.p.c.
poiché la causa è stata decisa secondo equità, mentre la controversia trattata rientra nel novero di quelle per le quali lo stesso comma 2, dell'art 113 c.p.c., prevede la decisione secondo diritto a prescindere del valore della causa;
l'illegittima disapplicazione del regolamento idrico comunale;
la violazione e/o disapplicazione degli artt. 1374, 1339 e 1559 c.c., che comportavano l'integrazione del contratto con il citato regolamento comunale;
l'omessa valutazione delle prove documentali acquisite agli atti del procedimento e violazione delle norme e principi in tema di onere probatorio delle parti di cui all'art. 2697 c.c. ;
la violazione e disapplicazione del principio di cui all'art. 97
Cost., nonché dei criteri di economicità ed efficienza della pubblica amministrazione;
violazione delle norme e dei principi in tema di fondatezza della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Concludeva chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità della impugnata sentenza per violazione degli artt. 42 Cost., 321 e 113, co. 2, c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione di legge;
nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare dovuta la somma richiesta per il servizio idrico integrato anno 2003, con condanna dell'odierno appellato al pagamento di quanto richiesto con bolletta n.
20051 del 5.11.2007;
in subordine di determinare in via equitativa e comunque nei limiti del canone richiesto, il corrispettivo dovuto dalla parte appellata per il servizio idrico anno 2003, con condanna della stessa al relativo pagamento;
in via ulteriormente subordinata, accogliere la domanda riconvenzionale, così come proposta in primo grado dichiarare l'odierna appella tenuta, nei limiti dell'ingiustificato arricchimento goduto ed ai sensi dell'art. 2041 c.c., ad indennizzare il Comune di
Soverato per la diminuzione patrimoniale subita, determinata anche in via equitativa nei limiti del canone servizio idrico integrato ruolo 2003 per con quantificato con le fatture in contestazione, interessi come per legge;
in via ulteriormente gradata, riformare la sentenza impugnata in relazione alla condanna alle spese e competenze di lite, con conseguente modifica della statuizione, pervenendo anche ad una compensazione, totale o parziale, tra le parti, con vittoria di spese e competenze del grado di appello.
Non si è costituito in giudizio AC MO, benché la rituale e tempestiva notifica dell'atto di appello, di conseguenza deve esserne dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, e dopo diversi rinvii, la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato in data 1° dicembre 2022, subentrato nel ruolo del precedente giudice. All'udienza di precisazione delle conclusioni, del 5 ottobre 2023, celebrata, ex art. 127 ter
c.p.c.
, mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
*****
Preliminarmente, occorre esaminare il motivo di appello con il quale si chiede la nullità della sentenza per violazione dell'art. 24 Cost. e 321 c.p.c., sottolineando fin da subito che l'eventuale riscontro positivo della nullità processuale sollevata, in ossequio al principio enunciato dall'art.