Trib. Foggia, sentenza 30/09/2024, n. 2233
Sentenza
30 settembre 2024
Sentenza
30 settembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3752/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3752/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to D'ALOISO SALVATORE e Controparte_1
dell'avv.to KORITARI DRITA, con elezione di domicilio VIA LUIGI CARDONA 22
POGGIO IMPERIALE presso i difensori, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv.to MAGALETTA GIUSEPPE, con Controparte_2
elezione di domicilio in VIA L. ZUPPETTA, 31 FOGGIA, presso il difensore, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
27.05.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del del 13.6.2022, la Sig.ra conveniva davanti al Controparte_1
Tribunale di Foggia il Sig. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
1
“ - accertare che l'attrice ha intrattenuto una relazione con il Sig. sin dal Controparte_2
2015, e che dalla detta relazione l'11.1.2018 è nato il piccolo ;
Persona_1 per l'effetto dichiarare che il Sig. è il padre biologico del minore Controparte_2
;
per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Persona_1
di Poggio Imperiale di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- inoltre per l'effetto, porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in Controparte_2
favore del minore pari ad euro 400,00 mensili, con decorrenza Persona_1
dalla data di nascita dello stesso minore;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
A sostegno della sua domanda l'attrice deduceva di aver intrattenuto sin dal 2012 una relazione sentimentale con il sig. e che dalla stessa, in data 11.1.2018, era nato il CP_2
piccolo Deduceva inoltre l'istante che, nonostante un Persona_1
interessamento iniziale a seguito della notizia della gravidanza datagli, il convenuto non aveva mai inteso riconoscere il bambino, ed anzi, in conseguenza della nascita, si era reso completamente assente.
Tutto ciò premesso, concludeva nel senso sopra precisato.
Con comparsa del 26 settembre 2022 si costituiva il quale, pur contestando Controparte_2
l'avversa ricostruzione dei fatti, rappresentava comunque la propria volontà di sottoporsi ad esame genetico e di assumersi ogni responsabilità in caso di accertata paternità del minore, concludendo nel senso che segue: “voglia l'Illmo Tribunale di Foggia provvedere alla richiesta di CTU medico legale volta all'analisi comparata del DNA attraverso indagini genetico ematologiche tra il piccolo ed il Sig. al Persona_1 Controparte_2
fine di provare la paternità del Sig. Nel merito. In caso di accertata Controparte_2
paternità del minore, dichiarare il riconoscimento del minore da parte del Sig. CP_2 quale biologico e naturale ed assegnargli il cognome paterno, per l'effetto ordinare
[...] all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Poggio Imperiale dell'annotazione del registro della nascita. Ordinare l'affidamento condiviso del minore in via generale, nel dettaglio, per
l'interesse del minore, procedere a regolamentare le visite dello stesso secondo quanto descritto in narrativa. Calcolare in via equitativa il rimborso spese sostenuto dalla madre per il mantenimento del figlio dalla nascita ad oggi considerato che parte resistente attualmente non ha mezzi sufficienti essendo privo di risorse economiche che gravano soltanto sui genitori di lui. Determinare un assegno di mantenimento al minore da parte del padre che verranno corrisposte alla madre che provvederà ad indicare un conto corrente bancario su cui depositare la somma pari ad €. 100,00 mensili, mentre le spese straordinarie saranno
2 ripartite al 50% tra i genitori naturali. In base al comportamento processuale della controparte condannare la stessa ex art. 96 c.p.c..
In caso di mancata paternità, rigettare la domanda attorea con condanna della stessa alle spese processuali e di onorario. Con condanna alle spese processuali ed onorario.”
Concessi i termini previsti dall'art. 183 co.6 c.p.c., il Giudice istruttore rigettava le prove orali articolate dalle parti e disponeva l'espletamento di una consulenza medica d'ufficio.
Espletata la c.t.u., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed acquisizione del parere favorevole del
P.M., reso in data 29.05.2024
***
In ordine alla dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. 269 e ss. c.c., va preso atto della non opposizione dal parte del convenuto, il quale, in base al chiaro tenore degli scritti difensivi, ha sin dall'inizio del processo manifestato piena disponibilità ad assumersi le proprie responsabilità genitoriali, previa acquisizione dei risultati di una consulenza tecnica d'ufficio genetica.
In proposito, deve essere richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in base alla quale “a seguito delle più recenti acquisizioni scientifiche le prove ematologiche e genetiche hanno assunto l'idoneità a fornire anche da sole la certezza sia in senso negativo, sia anche in senso positivo del rapporto biologico di paternità” (Cass. 13 settembre 2013 n. 21014) ed ancora che “In tema di accertamento giudiziale della paternità (o maternità) naturale le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione. Le stesse, pertanto, hanno un valore decisivo nei giudizi di filiazione e non solo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti” (Cass. 16 aprile 2008 n. 10007), pronunce dalle quali questo Collegio non ritiene di discostarsi, attesa la rilevanza dirimente dei suddetti accertamenti