Trib. Palmi, sentenza 28/11/2024, n. 167

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 28/11/2024, n. 167
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 167
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

R.G./V.G. n. 844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. P V Presidente dott. M C Giudice dott.ssa E R Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] - c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. D V
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/11/2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2014 in Cittanova (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 28, part II, serie A anno 2014) e che dall'unione sono nati i figli (28/11/2015) e Per_1 Per_2
(5/08/2021), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:

1. i coniugi vivranno separati, reciprocamente rispettosi delle dignità e del decoro di ciascuno di essi;

2. la casa coniugale viene assegnata al sig. in quanto anche di sua Pt_2 proprietà, mentre la sig.ra abiterà unitamente ai figli minori a Pt_1
Cittanova per la quale si impegna a pagare sia l'affitto mensile che le relative utenze.




3. i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i coniugi, con diritto di abitazione preferenziale presso la casa presa in locazione unitamente alla madre. Il sig. potrà vedere e tenere con sé Pt_2
i figli ogni qual volta gli sarà possibile compatibilmente agli orari di lavoro, previo accordo telefonico con la moglie e sempre nel superiore rispetto delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e ludiche dei bambini. Inoltre il padre potrà tenere con sé i bambini il sabato e la domenica a settimane alternate
(sabato dalle ore 10:00 o dall'uscita di scuola fino alla domenica sera alle
22:00 con pernottamento).

4. Le festività dovranno essere trascorse alternativamente con la madre e con il padre, intendendo per festività: il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, il 15 agosto, la Festa di tutti i Santi, la Festa dell'Immacolata.

5. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre ai figli comprendendo anche le festività natalizie per l'anno in corso, 2024, i coniugi al fine di non traumatizzare troppo i bambini separandoli totalmente da un genitore decidono di concordarsi come segue: il 24 e il 25 dicembre come anche il 31
e l'1 gennaio il genitore che li tiene la mattina non li terrà il pomeriggio al fine di dare la possibilità ad entrambi i genitori di stare con i piccoli
e ogni giorno di festa (mattina dalle 9:00 alle 15:00 e il Per_1 Per_2 pomeriggio dalle 16:00 alle ore 21:00, il tutto con pranzo e cena compresi).
Viceversa per l'anno 2025 e in poi, le parti si accordano di trascorrere con i figli e ad anni alterni dalla vigilia di Natale e per due giorni con un genitore
e dalla vigilia di
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