Trib. Bergamo, sentenza 01/02/2024, n. 117

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 01/02/2024, n. 117
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 117
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 1 febbraio 2024 N. 261/2022
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
[...]
Parte_1 con l'avv. Antonio Carbonelli ed elettivamente domiciliati in Brescia, via Aldo Moro, 48
RICORRENTI contro
Controparte_1 con gli avv.ti Carlo Fossati, Eleonora Garavatti e Luca Montesarchio ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Mascheroni n. 31
RESISTENTE
OGGETTO: sospensione dalla prestazione lavorativa, assenza di vaccinazione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato avanti al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del
Lavoro, depositato in data 23.2.22, i ricorrenti hanno citato la datrice di lavoro CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità dei provvedimenti di sospensione dei ricorrenti dal lavoro e dalla retribuzione adottati dalla società convenuta in data 19.10.21.
1
b) per l'effetto, condannare la società convenuta alla riammissione in servizio dei ricorrenti e al pagamento della retribuzione e al versamento della contribuzione previdenziale dalla data della sospensione alla data della riammissione in servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.” con vittoria di spese.
I ricorrenti, a sostegno delle loro pretese, in fatto, hanno esposto:
- di essere dipendenti presso lo stabilimento di Valdisotto della convenuta con CP_2 mansioni di confezionamento delle bottiglie di acqua,
- di operare per tutto il turno di lavoro su un macchinario distante 10 metri dalla postazione di lavoro più vicina, e di essere solo all'occorrenza sostituiti da un collega per le pause fisiologiche o le manutenzioni, previa disinfezione delle parti manuali,
- di aver comunicato in data 14.10.21 alla convenuta di non essere disposti ad assoggettarsi all'imposizione del c.d. green pass, dichiarando allo stesso tempo la loro disponibilità alla prosecuzione della prestazione lavorativa,
- di essere stati sospesi dal lavoro con comunicazioni del 19.10.21 del seguente tenore:
“ai sensi dell'art.3 del DL 21 settembre 2021, n.127 – Ella sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, dal 1 5ottobre al
31 dicembre 2021, ovvero sino alla presentazione della certificazione verde COVID-19.
Per i giorni di assenza ingiustificata non maturerà alcun elemento retributivo, né contributivo, diretto o indiretto, fisso o variabile, accessorio o indennitario. Di conseguenza i giorni di assenza ingiustificata Pers non concorreranno alla maturazione dei ratei di 13ma, 14ma, Tfr, Ferie, Rin e e comporteranno la perdita della relativa anzianità di servizio.
Durante il periodo di assenza ingiustificata non saranno prese in considerazione eventuali altre cause di assenza (malattia, ferie, L.104, ecc.).
Per motivi organizzativi, La invitiamo a comunicarci in anticipo l'eventuale Suo futuro possesso della certificazione verde COVID-19, in modo da poter adeguatamente programmare la ripresa della Sua attività lavorativa.”.
I ricorrenti, in diritto, hanno dedotto che
- si tratta di un trattamento sanitario obbligatorio illegittimo,
- non vi è prova che i soggetti vaccinati non si contagino e non contagino dal virus Covid-
19 e sul punto vengono allegati dati statistici, articoli di giornale e report scientifici, deducendo quindi l'inefficacia del vaccino,
- sussiste, vista l'inefficacia della vaccinazione, la possibilità di sottoporre a tampone tutti i lavoratori prima dell'ingresso sul posto di lavoro al fine di garantirne la sicurezza, 2
- esistono farmaci idonei a curare il virus,
- l'assenza dei ricorrenti dal luogo di lavoro è giustificata ex art. 44 del D.Lgs. n. 81/2008, che consente al lavoratore che versi in pericolo di contagio da agente virale di esercitare il diritto alla salvaguardia della sua salute e di quella pubblica e, conseguentemente, di non presentarsi sul luogo di lavoro;

- la possibilità di prestare l'attività con modalità di smart working,
- la violazione dell'obbligo di ricollocazione del dipendente.
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta contestando in fatto e in diritto
l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande difendendo la legittimità del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei ricorrenti.
La parte convenuta, in fatto, ha evidenziato che:
- i ricorrenti non erano esentati dall'obbligo vaccinale,
- il sig. a fronte della richiesta avanzata dalla persona incarica ai controlli di Pt_1
mostrare la certificazione verde Covid-19 di aver mostrato all'addetta una sua fotografia con il dito medio alzato e di averlo quindi sanzionato con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 3 giorni,
- dal 15 ottobre 2021 i sig.ri e non si sono più presentati in azienda e Pt_1 Pt_1
hanno periodicamente contattato telefonicamente il dott. Responsabile Persona_2 delle Risorse Umane dello Stabilimento per ribadire di non essere in possesso CP_3 del green pass e di essere contrari a tale obbligo normativo,
- indifferente è la distanza delle postazioni di lavoro di confezionamento, in quanto che, a parte la possibile trasmissione cd. airborne del coronavirus, ossia tramite aerosol di particelle sospese in aria in ambienti chiusi, nel corso della giornata lavorativa i dipendenti hanno accesso e condividono le aree comuni, quali soprattutto gli spogliatoi, la mensa, l'area break, i bagni, gli ingressi e le uscite, in cui ovviamente possono trovarsi sono a distanze ben inferiori rispetto a quella delle eventuali postazioni lavorative nella linea produttiva,
- le mansioni svolte dai due lavoratori ricorrenti di tipo operaio non ammettono alcuna gestione “agile”,
3
- i ricorrenti sono stati sospesi dal 15.10.21 al 15.2.22 in seguito alla mancata presentazione del green pass base, ottenibile anche solo con un tampone,
- solo per il periodo dal 15.2.22 al 31.3.22 era necessario per l'accesso al luogo di lavoro la presentazione del green pass rafforzato per il quale era necessaria l'inoculazione della vaccinazione (o la guarigione),
- i vaccini attualmente autorizzati alla somministrazione non sono farmaci sperimentali,
- i vaccini attualmente somministrati sono efficaci anche contro le varianti del virus,
- la disapplicazione del diritto interno a favore di quello dell'UE è limitata all'ambito delle competenze proprie dell'Unione stessa,
- le direttive citate non sono pertinenti e comunque la normativa non è in contrasto,
- non è ammessa la disapplicazione della normativa interna per eventuale e in realtà insussistente contrasto con la giurisprudenza della CEDU,
- la normativa non prevede alcun obbligo di ricollocamento per i lavoratori che volontariamente non si sottopongono a vaccinazione e non vi sono mansioni comunque dove potrebbero essere.
***
Nelle note per l'udienza la parte ricorrente si è riportata ed ha ulteriormente argomentato in punto di inefficacia e illegittimità del vaccino.
Le parti in udienza hanno confermato il venir meno della sospensione con conseguente rimessione in servizio dal 30.4.22 di entrambi i ricorrenti.
***
Il ricorrente sig. e la convenuta hanno riferito di aver concluso una transazione in Pt_1 sede protetta e chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
***
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note e repliche depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
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4
In premessa, il ricorrente sig. e la convenuta datrice di lavoro hanno raggiunto in Pt_1 sede protetta un accordo conciliativo e, pertanto, chiesto congiuntamente di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Accertato quindi il venir meno del contrasto tra le parti, il Tribunale non potrà che dichiarare la cessazione della materia del contendere, pertanto la successiva disamina, anche in fatto si concentrerà esclusivamente sulla posizione del ricorrente sig. Pt_1
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È pacifico, in fatto, che il ricorrente sig. non abbia mai posseduto il green pass né Pt_1 base né rafforzato e che il lavoratore non era stato esentato dall'obbligo vaccinale.
Il ricorrente, al netto delle argomentazioni dispiegate in punto di obbligo vaccinale e efficacia della vaccinazione, nulla ha argomentato sul rifiuto di sottoporsi anche al solo tampone.
La parte ricorrente ha dedotto che la propria postazione era distante almeno 10 metri da quella di ogni altro collega, ma nulla ha argomentato in punto di condivisione dei luoghi di pausa, degli spogliatoi e degli accessi per come allegato dalla parte convenuta.
La parte ricorrente ha eccepito che non gli è stata concessa la possibilità di lavorare in smart working, ma non si vede come le mansioni operaie su macchinario confezionatore possano essere svolte fuori dalla fabbrica. Nessun posto di lavoro libero alternativo attribuibile al ricorrente secondo le sue specifiche competenze è stato individuato in ricorso.
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L'art.

9-septies c. 1 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52
prevede “Dal 15 ottobre 2021 e fino al 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”, si tratta del c.d. green pass base, ottenibile alternativamente con a) vaccinazione, b) guarigione dal virus, c) test antigenico rapido o molecolare.
Ai sensi dell'art.

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