Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1902/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
PASQUERO ALICE, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
PM in sede
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Conclusioni come da ricorso precisate all'udienza del 3.10.2024.

1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 31.01.2024 , avendo allegato disforia di Parte_1
genere e documentato il percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, Pt_1 Pt_2
contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 3.10.2024 la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo
Collegio, accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
2
La Corte Costituzionale ha, in particolare, affermato che “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione
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