Trib. Palermo, sentenza 18/07/2024, n. 4125
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11595/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gabriele Lipani giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
1
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite il 21
e 22 maggio 2024
*****
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 22 settembre 2023,
l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale “CAT. A.12/2023 – ID 20817/ 4^
SEZ” emesso dal Questore della Provincia di Palermo il 12 agosto 2023 e notificato in data 25 agosto 2023 nonché il parere della
[...]
di e ogni altro atto Controparte_2 CP_1 presupposto, conseguente o comunque connesso.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 comma 1.1 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 e art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo
l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, entrambe le parti costituite hanno depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate negli atti introduttivi.
*****
2. Ciò precisato, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
Si rileva, al riguardo, che dalla documentazione prodotta in atti emerge: che il ricorrente è giunto irregolarmente in Italia nel 2006;
che il 30 dicembre 2022 lo stesso
2
ha formalizzato un'istanza finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che la competente
[...]
di in data 10 marzo 2023 ha Controparte_2 CP_1 espresso parere negativo circa l'attuale sussistenza dei requisiti che determinano il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/98;
che detto parere negativo, a seguito di istanza di riesame dell'odierno ricorrente, è stato successivamente confermato dalla predetta Commissione;
che con il citato provvedimento del 12 agosto 2023 la Questura di Palermo ha rigettato la suindicata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti.
3. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, invero, i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale devono ritenersi insussistenti, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, comma 1 e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11595/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gabriele Lipani giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
1
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite il 21
e 22 maggio 2024
*****
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 22 settembre 2023,
l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale “CAT. A.12/2023 – ID 20817/ 4^
SEZ” emesso dal Questore della Provincia di Palermo il 12 agosto 2023 e notificato in data 25 agosto 2023 nonché il parere della
[...]
di e ogni altro atto Controparte_2 CP_1 presupposto, conseguente o comunque connesso.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 comma 1.1 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 e art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e della asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo
l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, entrambe le parti costituite hanno depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate negli atti introduttivi.
*****
2. Ciò precisato, ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, occorre preliminarmente ricostruire l'iter che ha condotto al diniego impugnato.
Si rileva, al riguardo, che dalla documentazione prodotta in atti emerge: che il ricorrente è giunto irregolarmente in Italia nel 2006;
che il 30 dicembre 2022 lo stesso
2
ha formalizzato un'istanza finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
che la competente
[...]
di in data 10 marzo 2023 ha Controparte_2 CP_1 espresso parere negativo circa l'attuale sussistenza dei requisiti che determinano il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/98;
che detto parere negativo, a seguito di istanza di riesame dell'odierno ricorrente, è stato successivamente confermato dalla predetta Commissione;
che con il citato provvedimento del 12 agosto 2023 la Questura di Palermo ha rigettato la suindicata richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti.
3. Venendo al merito, il ricorso non è suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, invero, i presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione speciale devono ritenersi insussistenti, non ricorrendo i rischi di cui al citato art. 19, comma 1 e
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