Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2024, n. 1551
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Testo completo
N. R.G. 1269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. G C -Presidente rel.
2) Dott. F C -Giudice
3) Dott. M M -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1269 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: ) nata a Melito di Porto Salvo (RC), Parte_1 C.F._1
il 24.06.1972, rappresentata e difesa dall'Avv. G I, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Melito di Porto Salvo (RC), Via G. Marconi, n. 13, ha eletto domicilio;
E
(C.F.: ) nato a Cosenza, il 28.11.1970, Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. D M, presso il cui studio sito in Melito di Porto Salvo (RC), Via Lembo, n. 70, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
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-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 14.05.2024 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1
, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Parte_2
tra le parti in San Lorenzo (RC) il 21.08.1996;
-preso atto che all'udienza del 15.10.2024 entrambi i procuratori hanno dato atto che nelle more le parti hanno raggiunto un accordo per un divorzio congiunto alle condizioni riportate nell'atto depositato il 12.10.2024;
-rilevato che, di conseguenza, è stata disposta la trasformazione del divorzio da giudiziale in consensuale, fissando l'udienza del 05.11.2024, da svolgersi secondo le modalità prevista dall'art. 127-ter c.p.c.;
-considerato che le parti, mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno confermato gli accordi raggiunti, la volontà di non riconciliarsi e di non comparire all'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in
San Lorenzo (RC) il 21.08.1996 dal quale sono nati tre figli: Persona_1
(02.02.1998), maggiorenne, (08.10.1999), maggiorenne, e Persona_2 Per_3
(29.11.2006), ancora minorenne;
b) con decreto n. 135/2023, depositato in data
09.06.2023, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito del decreto di omologa e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
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-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha vistato in data
12.06.2024;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, inizialmente promossa da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in