Trib. Como, sentenza 14/10/2024, n. 1112
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Testo completo
N. R.G. 4001/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite civili di I Grado iscritte al n. r.g. 4001/2020 e n 2414/2021 tra:
AM CA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. RUSCONI
CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PANNILANI, 39 22100 COMO contro
COMUNE DI COMO (C.F. 00417480134), rappresentato e difeso dall'avv. PIATTI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 97 22100 COMO nonchè
IO CA (C.F. [...]) e UL CA (C.F.
[...]), in qualità di chiamati all'eredità di ZO CA, rappresentati e difesi dall'avv. RUSCONI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PANNILANI, 39 22100 COMO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
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CONCLUSIONI PER CA AM E CA UL
R.G. n. 4001/2020
Nel merito: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la proprietà in capo all'attore e del terzo chiamato per validi titoli di proprietà e, in subordine, per intervenuta usucapione, del Mapp. 2578 sub 703 dell'N.C.E.U. di Como. Vittoria di spese ed onorari. Il tutto con rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto. Vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: Chiedesi l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che sin dal 1939 il Sig. RL ER, successivamente i suoi eredi, successivamente la Sig.ra
ER MA, da ultimo i figli della stessa, Sig.ri Camillo CA e OR CA, hanno pubblicamente, continuativamente, ininterrottamente e pacificamente utilizzato e mantenuto ut domini l'unità immobiliare identificata nella scheda catastale del 1939 e ora identificata nelle schede dei Mapp. 2578 sub 701 e 2578 sub 703;
2) Vero che l'unità individuata nel Mapp. 2578 sub 701 è stata sempre utilizzata quale autorimessa;
3) Vero che l'unità individuata nel Mapp. 2578 sub 703 è stata sempre utilizzata quale deposito-serra;
4) Vero che la società RL ER s.r.l. ha utilizzato in forza di contratto di locazione stipulato con il Comune di Como le arcate nn. 3 e 4 dell'ex viadotto ferroviario insistente sul Mapp. 11 del C.T. di Como;
5) Vero o non vero che la RL ER s.r.l. utilizzava e corrispondeva al Comune di Como un canone di locazione per le arcate nn. 7 e 8 dell'ex viadotto ferroviario;
6) Vero che la società RL ER s.r.l. ha utilizzato in forza dei documenti attorei nn. 11 e 15 depositati dal Comune di Como, che si rammostrano, le arcate nn. 3 e 4 dell'ex viadotto ferroviario insistente sul Mapp. 11 del C.T. di Como. Si indicano a testi, salvo altri indicarne: 1)
ER UC, di RN (Como), Via Vittorio Emanuele II 32;
2) DE
BE, di Como, Via Borgo Vico 39;
3) CA LA, residente in [...]. Chiedesi altresì l'ammissione di consulenza tecnica descrittiva dello stato dei luoghi per cui è causa (Mapp. 2578 sub 701 e 2758 sub 703).
R.G. n. 2414/2021
Nel merito: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Vitoria di spese ed onorari. In via riconvenzionale: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la proprietà in capo ai convenuti per validi titoli di proprietà e, in subordine, per intervenuta usucapione, del Mapp. 2578 sub 701 dell'N.C.E.U. di Como o, in subordine, l'intervenuta usucapione del suddetto mappale in capo ai convenuti. Vittoria di spese ed onorari. Vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: Chiedesi l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 7) Vero che sin dal 1939 il Sig. RL ER, successivamente i suoi eredi, successivamente la Sig.ra ER MA, da ultimo i figli della stessa, Sig.ri Camillo CA e
OR CA, hanno pubblicamente, continuativamente, ininterrottamente e pacificamente utilizzato e mantenuto ut domini l'unità immobiliare identificata nella scheda catastale del 1939 e ora identificata nelle schede dei Mapp. 2578 sub 701 e 2578 sub 703;
8) Vero che l'unità individuata nel Mapp. 2578 sub 701 è stata sempre utilizzata quale autorimessa;
9) Vero che l'unità individuata nel Mapp. 2578 sub 703 è stata sempre utilizzata quale deposito-serra;
10) Vero che la società RL ER s.r.l. ha utilizzato in forza di contratto di locazione stipulato con il Comune di Como le arcate nn. 3 e 4 dell'ex viadotto ferroviario insistente sul Mapp. 11 del C.T. di Como;
11) Vero o non vero che la RL
ER s.r.l. utilizzava e corrispondeva al Comune di Como un canone di locazione per le arcate nn. 7 e 8 dell'ex viadotto ferroviario;
12) Vero che la società RL ER s.r.l. ha utilizzato in forza dei documenti attorei nn. 11 e 15 depositati dal Comune di Como, che si rammostrano, le arcate nn. 3 e 4 dell'ex viadotto ferroviario insistente sul Mapp. 11 del C.T. di Como. Si indicano a testi, salvo altri indicarne: 4) ER UC, di RN (Como), Via Vittorio Emanuele II 32;
5)
DE BE, di Como, Via Borgo Vico 39;
6) CA LA, residente in [...],
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Via Borgo Vico 39. Chiedesi altresì l'ammissione di consulenza tecnica descrittiva dello stato dei per cui è causa (Mapp. 2578 sub 701 e 2758 sub 703).
CONCLUSIONI PER COMUNE DI COMO
R.G. 4001/2020
NEL MERITO: - in via principale: respingere tutte le domande di parte attrice nei confronti del
Comune di Como, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale: accertata e dichiarata la proprietà del Comune di Como e/o in subordine dell'intervenuta usucapione - abbreviata o ordinaria - dell'area censita al Catasto Terreni di Como al Foglio n. 1, Mappale n. 11, classificata “Ferrovia SP”, nonché dei subalterni, in tutto e/o in parte insistenti sulla stessa, identificati al N.C.E.U. al Mappale n. 2578 subb. 701 e 703, per l'effetto, condannare i Sig.ri OR e Camillo CA alla restituzione degli stessi al Comune di Como, unitamente ai frutti percepiti, al risarcimento dei danni per illegittima occupazione nonché quello ulteriore che dovesse sostenere l'Ente per il rispristino della situazione catastale e l'eventuale demolizione delle opere realizzate, laddove ne venisse accertata l'abusività e la riferibilità agli odierni intestatari catastali, con relativi interessi sino al saldo, il tutto come verrà meglio determinato in corso di causa;
In punto spese: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati dipendenti P.A.. A) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Conferma di aver redatto la relazione che si rammostra (cfr. doc. 23 del Comune)?”;
2) “Conferma i contenuti della relazione di cui al precedente punto 1)?”;
3) “Conferma di aver trascritto nella relazione di cui al precedente punto 1) i contenuti delle note in essa richiamati ed in particolare quelle in data 23.4.1986 e 21.5.1986, evidenziate alle pagine 1 e 2 della stessa relazione?” 4) “Conferma che il documento che si rammostra (cfr. doc. 24 del Comune) è un estratto del registro storico cartaceo dei protocolli del Comune di Como riferito all'anno 1986?”;
5) “Conferma che il richiamo al Protocollo n. 8332/13 evidenziato in alto a destra, sotto la scritta “Giunta Municipale”, sulla prima pagina della delibera che si rammostra (doc. 10 Comune R.G. 4001/2020 e doc. 14 Comune
R.G. 2414/2021), indica il riferimento del protocollo al quale la stessa delibera è collegata e discende?”;
si indicano a teste: - Geom. Rachele Costanzo,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite civili di I Grado iscritte al n. r.g. 4001/2020 e n 2414/2021 tra:
AM CA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. RUSCONI
CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PANNILANI, 39 22100 COMO contro
COMUNE DI COMO (C.F. 00417480134), rappresentato e difeso dall'avv. PIATTI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE II, 97 22100 COMO nonchè
IO CA (C.F. [...]) e UL CA (C.F.
[...]), in qualità di chiamati all'eredità di ZO CA, rappresentati e difesi dall'avv. RUSCONI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA PANNILANI, 39 22100 COMO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI PER CA AM E CA UL
R.G. n. 4001/2020
Nel merito: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la proprietà in capo all'attore e del terzo chiamato per validi titoli di proprietà e, in subordine, per intervenuta usucapione, del Mapp. 2578 sub 703 dell'N.C.E.U. di Como. Vittoria di spese ed onorari. Il tutto con rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto. Vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: Chiedesi l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che sin dal 1939 il Sig. RL ER, successivamente i suoi eredi, successivamente la Sig.ra
ER MA, da ultimo i figli della stessa, Sig.ri Camillo CA e OR CA, hanno pubblicamente, continuativamente, ininterrottamente e pacificamente utilizzato e mantenuto ut domini l'unità immobiliare identificata nella scheda catastale del 1939 e ora identificata nelle schede dei Mapp. 2578 sub 701 e 2578 sub 703;
2) Vero che l'unità individuata nel Mapp. 2578 sub 701 è stata sempre utilizzata quale autorimessa;
3) Vero che l'unità individuata nel Mapp. 2578 sub 703 è stata sempre utilizzata quale deposito-serra;
4) Vero che la società RL ER s.r.l. ha utilizzato in forza di contratto di locazione stipulato con il Comune di Como le arcate nn. 3 e 4 dell'ex viadotto ferroviario insistente sul Mapp. 11 del C.T. di Como;
5) Vero o non vero che la RL ER s.r.l. utilizzava e corrispondeva al Comune di Como un canone di locazione per le arcate nn. 7 e 8 dell'ex viadotto ferroviario;
6) Vero che la società RL ER s.r.l. ha utilizzato in forza dei documenti attorei nn. 11 e 15 depositati dal Comune di Como, che si rammostrano, le arcate nn. 3 e 4 dell'ex viadotto ferroviario insistente sul Mapp. 11 del C.T. di Como. Si indicano a testi, salvo altri indicarne: 1)
ER UC, di RN (Como), Via Vittorio Emanuele II 32;
2) DE
BE, di Como, Via Borgo Vico 39;
3) CA LA, residente in [...]. Chiedesi altresì l'ammissione di consulenza tecnica descrittiva dello stato dei luoghi per cui è causa (Mapp. 2578 sub 701 e 2758 sub 703).
R.G. n. 2414/2021
Nel merito: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. Vitoria di spese ed onorari. In via riconvenzionale: Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la proprietà in capo ai convenuti per validi titoli di proprietà e, in subordine, per intervenuta usucapione, del Mapp. 2578 sub 701 dell'N.C.E.U. di Como o, in subordine, l'intervenuta usucapione del suddetto mappale in capo ai convenuti. Vittoria di spese ed onorari. Vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: Chiedesi l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova: 7) Vero che sin dal 1939 il Sig. RL ER, successivamente i suoi eredi, successivamente la Sig.ra ER MA, da ultimo i figli della stessa, Sig.ri Camillo CA e
OR CA, hanno pubblicamente, continuativamente, ininterrottamente e pacificamente utilizzato e mantenuto ut domini l'unità immobiliare identificata nella scheda catastale del 1939 e ora identificata nelle schede dei Mapp. 2578 sub 701 e 2578 sub 703;
8) Vero che l'unità individuata nel Mapp. 2578 sub 701 è stata sempre utilizzata quale autorimessa;
9) Vero che l'unità individuata nel Mapp. 2578 sub 703 è stata sempre utilizzata quale deposito-serra;
10) Vero che la società RL ER s.r.l. ha utilizzato in forza di contratto di locazione stipulato con il Comune di Como le arcate nn. 3 e 4 dell'ex viadotto ferroviario insistente sul Mapp. 11 del C.T. di Como;
11) Vero o non vero che la RL
ER s.r.l. utilizzava e corrispondeva al Comune di Como un canone di locazione per le arcate nn. 7 e 8 dell'ex viadotto ferroviario;
12) Vero che la società RL ER s.r.l. ha utilizzato in forza dei documenti attorei nn. 11 e 15 depositati dal Comune di Como, che si rammostrano, le arcate nn. 3 e 4 dell'ex viadotto ferroviario insistente sul Mapp. 11 del C.T. di Como. Si indicano a testi, salvo altri indicarne: 4) ER UC, di RN (Como), Via Vittorio Emanuele II 32;
5)
DE BE, di Como, Via Borgo Vico 39;
6) CA LA, residente in [...],
pagina 2 di 8
Via Borgo Vico 39. Chiedesi altresì l'ammissione di consulenza tecnica descrittiva dello stato dei per cui è causa (Mapp. 2578 sub 701 e 2758 sub 703).
CONCLUSIONI PER COMUNE DI COMO
R.G. 4001/2020
NEL MERITO: - in via principale: respingere tutte le domande di parte attrice nei confronti del
Comune di Como, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale: accertata e dichiarata la proprietà del Comune di Como e/o in subordine dell'intervenuta usucapione - abbreviata o ordinaria - dell'area censita al Catasto Terreni di Como al Foglio n. 1, Mappale n. 11, classificata “Ferrovia SP”, nonché dei subalterni, in tutto e/o in parte insistenti sulla stessa, identificati al N.C.E.U. al Mappale n. 2578 subb. 701 e 703, per l'effetto, condannare i Sig.ri OR e Camillo CA alla restituzione degli stessi al Comune di Como, unitamente ai frutti percepiti, al risarcimento dei danni per illegittima occupazione nonché quello ulteriore che dovesse sostenere l'Ente per il rispristino della situazione catastale e l'eventuale demolizione delle opere realizzate, laddove ne venisse accertata l'abusività e la riferibilità agli odierni intestatari catastali, con relativi interessi sino al saldo, il tutto come verrà meglio determinato in corso di causa;
In punto spese: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluso rimborso forfettario delle spese generali ed accessori per avvocati dipendenti P.A.. A) Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Conferma di aver redatto la relazione che si rammostra (cfr. doc. 23 del Comune)?”;
2) “Conferma i contenuti della relazione di cui al precedente punto 1)?”;
3) “Conferma di aver trascritto nella relazione di cui al precedente punto 1) i contenuti delle note in essa richiamati ed in particolare quelle in data 23.4.1986 e 21.5.1986, evidenziate alle pagine 1 e 2 della stessa relazione?” 4) “Conferma che il documento che si rammostra (cfr. doc. 24 del Comune) è un estratto del registro storico cartaceo dei protocolli del Comune di Como riferito all'anno 1986?”;
5) “Conferma che il richiamo al Protocollo n. 8332/13 evidenziato in alto a destra, sotto la scritta “Giunta Municipale”, sulla prima pagina della delibera che si rammostra (doc. 10 Comune R.G. 4001/2020 e doc. 14 Comune
R.G. 2414/2021), indica il riferimento del protocollo al quale la stessa delibera è collegata e discende?”;
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