Trib. Torino, sentenza 17/06/2024, n. 129

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 17/06/2024, n. 129
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 129
Data del deposito : 17 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 5870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. A T Presidente Rel.
Dott. S A G
Dott. I M G
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 5870/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RICORRENTE entrambi elettivamente domiciliati in via Vincenzo Vela 35 10128 Torino Italia presso lo studio dell'avv. LIBE' FEDERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a TORINO il 21/5/21 Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , Parte_1 Controparte_1
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 01/03/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
A) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso
l'abitazione della mamma, Sig.ra . Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni Parte_1 più importanti nell'interesse di relative all'educazione, alla formazione scolastica, ed Per_1
alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le ispirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative alla figlia
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