Trib. Catania, sentenza 08/04/2024, n. 1939
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 26/1/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11205/2019 R.G.L., avente a oggetto mansioni superiori e differenze retributive,
PROMOSSA DA
US ALFREDO, con l'Avv. Pietro Sciortino;
- Ricorrente -
CONTRO
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Leonardo
Arcidiacono;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, con gli Avv.ti Valeria Salvati e Maria Grazia Battiato;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 29.11.2019, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…a) accertare e dichiarare che il ricorrente, nel periodo dal 14.3.2008 al 7.6.2015, od in quel diverso periodo che dovesse accertarsi in corso di giudizio, pur dipendente formalmente inquadrato nella cat. “B” del sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni ed Autonomie Locali”, ha svolto mansioni superiori proprie del lavoratore di cat. 'C' del citato sistema di classificazione del personale;
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b) condannare la parte resistente a corrispondere al dott. Alfredo US il maggiore trattamento economico e normativo (ossia quello di cat. C del C.C.N.L. 'Regioni ed
Autonomie locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte dal ricorrente nel periodo dal
14.3.2008 al 7.6.2015, o in quel diverso periodo che l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, e quindi a corrispondere la somma complessiva di Euro 18.590,85 lordi per come emergente dai sopra estesi calcoli, ovvero la somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere, anche tramite eventuale C.T.U., nonché a versare i relativi contributi previdenziali, come per
Legge;
c) subordinatamente alla richiesta di cui al superiore punto b) del presente petitum, condannare parte resistente a corrispondere al dott. Alfredo US il maggior trattamento economico (ossia quello di cat. C del CCNL 'Regioni ed Autonomie locali' del 31.3.1999, concernente il nuovo sistema di classificazione del personale) spettante per le mansioni superiori svolte dal ricorrente nel periodo dal 14.03.2008 al 7.6.2015, o in quel diverso periodo che l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere anche alla luce degli atti di causa e degli sviluppi processuali, nella misura complessiva economica di Euro 18.590,85 lordi per come emergente dai sopra esposti calcoli, ovvero la somma, maggiore o minore, che
l'Ill.mo Giudicante dovesse ritenere, anche tramite eventuale C.T.U.;
d) condannare controparte a corrispondere la rivalutazione od interessi fino al soddisfo nella maggior misura, sulle somme ad avere da parte ricorrente in seguito al presente contenzioso ed alle pretese di cui sopra;
e) condannare controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio, come per
Legge”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente espone che è stato dipendente del Comune di Catania, inquadrato nella categoria “B” del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, dal 30.12.2004 al 30.11.2018;
che, ricercando il predetto Ente un “ragioniere” tra i lavoratori subordinati comunali, egli ha partecipato alla selezione indetta con ordine di servizio n. 22 del 18.2.2008, a seguito della quale, con ordine di servizio n. 43 del 14.3.2008, egli è stato trasferito alle dipendenze del servizio
“Gestione Economica del Personale”;
che dal 14.3.2008 al 7.6.2015 egli ha svolto i seguenti compiti indicati in ricorso: 1) calcolo del salario accessorio percepito negli anni dai dipendenti dell'ente convenuto, per il successivo inserimento nel modello PA04, 2) istruttoria amministrativa-contabile del trattamento di fine rapporto degli ex
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dipendenti/dirigenti del Comune di Catania, 3) gestione dei dati contabili nel sistema informatico per i pensionati ex dipendenti del Comune di Catania, 4) studio e applicazione della normativa di settore, 5) verifica e controllo della corretta imputazione delle risorse occorrenti per il pagamento del salario accessorio ai capitoli di competenza per la quadratura mensile, 6) sviluppo delle procedure legate al salario accessorio, 7) quantificazione e liquidazione delle risorse del salario accessorio e straordinario, 8) gestione, pagamento e rendiconto dei compensi in occasione dele consultazioni elettorali,
9) assistenza fiscale mod. 730 con studio e applicazione della normativa di settore, 10) verifica e controllo della corretta imputazione delle risorse occorrenti per il pagamento delle retribuzioni ai capitoli di competenza per la c.d. quadratura mensile, 11) sviluppo e controllo dei cedolini paga dei dipendenti, 12) sviluppo di procedure legate al salario accessorio, 13) elaborazione e liquidazione dei compensi, 14) quantificazione e liquidazione delle risorse attinenti al salario accessorio e al trattamento retributivo dello straordinario dei dipendenti, 15) c.d. “gestione paghe” dei dipendenti delle direzioni
“Risorse Umane” e “ Attività produttive”, 16) gestione di pagamento e rendiconto dei compensi ai dipendenti del Comune per l'attività svolta in occasione delle consultazioni elettorali, 17) predisposizione della certificazione fiscale per i rilevatori del 15°
Censimento Generale della popolazione e delle Abitazioni 2011;
che ciò è anche comprovato dagli ordini di servizio n. 28 del 3.6.2011 e n. 124/2013, quest'ultimo poi modificato dall'o.d.s. n. 1 interno della direzione del personale del Comune di Catania;
che, come anche da provvedimento dirigenziale della Direzione del Personale del Comune di Catania n. 3/0324 del 15.5.2014, egli è stato inserito tra i dipendenti addetti al C.A.F. aziendale del Comune di Catania;
che, come da provvedimento dirigenziale della
Direzione del personale n. 03/0005 del 15.1.2014, egli è stato inviato in missione esterna presso altro Ente comunale per approfondire questioni legate all'elaborazione dele buste paga;
che, su disposizione del dirigente del servizio, gli sono stati assegnati i lavori in precedenza svolti da RM UP, dipendente di categoria C e collocata a riposo nell'anno 2008;
che i suddetti lavori sono stati supervisionati da ET LI, dipendente di categoria D;
che gli sono stati assegnati anche lavori di gestione di pratiche inerenti al TFR degli ex dipendenti/dirigenti, supervisionati da MA OL, dipendente di categoria D, nonché lavori per la gestione di una parte del salario accessorio dei dipendenti comunali;
che egli ha pure gestito le pratiche dei dipendenti di ruolo della
Direzione Risorse Umane e della Direzione Attività Produttive sotto la supervisione delle
P.O. “Gestione Stipendi e Salario Accessorio”, ER ET, dipendente di categoria
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D;
che egli ha svolto mansioni superiori di categoria C rispetto a quelle originarie di categoria B dal 14.3.2008 al 7.6.2015 e ha pertanto diritto al pagamento delle differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario di categoria C, in ragione delle funzioni effettivamente esercitate nel suddetto periodo;
che egli ha richiesto il pagamento delle differenze retributive con note del 27.12.2013 e del 24.12.2018, senza ottenere riscontro positivo;
che in data 19.8.2019 ha avanzato istanza di tentativo facoltativo di conciliazione, non accolta dal Comune resistente;
che egli ha svolto mansioni superiori in maniera continuativa, prevalente e assorbente, come anche risultante dall'attestato di competenze rilasciato dal Direttore f.f. della Direzione Risorse Umane del Comune di Catania del
9.2.2017;
che, sulla base della documentazione in atti e delle richieste prove orali, egli ha svolto compiti di categoria C del CCNL di categoria;
che in particolare, a fronte delle declaratorie contrattuali del CCNL descritte in ricorso, egli ha di fatto svolto attività di ragioniere ex categoria C del CCNL;
che egli, per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, ha pertanto diritto alle conseguenti differenze retributive come quantificate in ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 22.1.2021, si è costituito in giudizio il
Comune di Catania svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…ritenere e dichiarare il proposto ricorso inammissibile
e/o improcedibile e, nel merito, infondato in fatto ed in diritto. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese, compensi ed oneri contributivi come per legge”.
Con ordinanza del 4.3.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS.
Con memoria difensiva depositata in data 4.5.2022, si è costituito in giudizio l'Inps formulando le seguenti conclusioni: “...- in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva a carico dell'ente resistente in favore del ricorrente in relazione all'inquadramento giuridico ed economico del medesimo ed alle spettanze retributive che risulteranno accertate di giustizia, con accessori maturati e maturandi, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, condannare lo stesso alla refusione in favore dell'INPS delle spese e competenze del presente giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 1.9.2023, si è costituito in giudizio l'Avv.
Leonardo Arcidiacono quale nuovo procuratore del Comune resistente.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
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L'udienza del 26/1/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente
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