Trib. Frosinone, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 5.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.4249/2023 R.A.L., promosso da da
RF NG, elettivamente domiciliato in Alatri, Via Belgio n.12, presso lo studio dell'Avv.
Bruno Marucci, che lo rappresenta e difende in forza di procura che si allega al ricorso


- ricorrente -

contro

I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappr.te p.t.. elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede I.N.P.S. di Frosinone, presso
l'Avv. Oreste Manzi, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2023, RF NG ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento dell'Istituto datato 21.6.2023, avente ad oggetto la richiesta di somme percepite in maniera indebita dal gennaio 2019 al marzo 2022, sulla prestazione in godimento n.044330007071129, categoria INVCIV (assegno di invalidità civile), per un importo di €.8.622,97. Per l'effetto, l'attore ha chiesto di dichiarare l'annullamento dell'indebito per la illegittimità della richiesta e comunque per la non ripetibilità delle somme richieste nella loro totalità.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che non aveva ulteriori e diversi redditi rispetto alla prestazione pensionistica goduta, e quindi non aveva una “situazione reddituale incidente sulla prestazioni in godimento” da dichiarare all'Istituto. Comunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'I.N.P.S., i redditi relativi all'anno 2019 e 2020 erano stati regolarmente comunicati, come da documentazione prodotta in atti. Inoltre, l'accertamento dell'indebito doveva ritenersi nullo ed
illegittimo, in quanto in palese violazione dell'art.13, comma 6, lett. c) della L. 122/2010 (di modifica dell'art. 35 D.L. n.297/2008, convertito in L. n.14/2009), avendo l'I.N.P.S. omesso di procedere alla sospensione della prestazione per l'omesso invidio della dichiarazione dei redditi. Se l'I.N.P.S. avesse provveduto alla sospensione della prestazione come previsto per legge nel corso dell'anno successivo
a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, quindi entro l'anno 2019, nessun indebito si sarebbe e verificato. Sussistevano nella specie i presupposti per dichiarare
l'annullamento dell'accertamento dell'indebito, sia perché il ricorrente non era tenuto ad effettuare alcuna dichiarazione, non essendo titolare di altri redditi incidenti sulla prestazione goduta, sia perché aveva comunque effettuato la comunicazione dei redditi relativa all'anno 2019 e 2020 e comunque perché l'I.N.P.S. non aveva provveduto a sospendere la prestazione come previsto dall'art.13, comma
6, lett. c) della L. 122/2010, ingenerando peraltro un legittimo affidamento in capo al ricorrente anch'esso meritevole di tutela.
L'I.N.P.S. si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, perché il ricorrente non aveva fornito la prova di aver diritto alle somme oggi risultate indebite per redditi non dichiarati. La somma di cui si discuteva era da restituire all'Istituto, in quanto correttamente richiesta nel termine decennale.
Sulle conclusioni indicate la causa è stata decisa con sentenza all'esito dell'udienza del 5.12.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche.
La domanda attorea merita accoglimento.
Al fine di individuare il regime che governa l'indebito nella presente controversia, ben possono essere richiamate alcune affermazioni della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, va considerato quanto si legge nella sentenza della Cassazione n.13915 del 20.5.2021, ove sono espressi
i passaggi chiave della materia in esame.
La Cassazione ha evidenziato che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della
L. n.412 del 1991
. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008;
Cass. n. 3824 del 2011)
o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
È vero, in sostanza, che, come sostiene l'I.N.P.S., in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n.412 del 1991, art.13, che si riferisce all'indebito
previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando
(con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che
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