Trib. Udine, sentenza 06/05/2024, n. 563
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Testo completo
N. 198/2024 R.C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
dott.ssa A A - Presidente
dott.ssa M D - Giudice est.
dott.ssa E S - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 198/2024 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 23.1.2024
D A
, con il proc. dom. avv. C B Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, contumace Controparte_1
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
C O N C L U S I O N I
Per la ricorrente:
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Aversa (Caserta) in data 11.4.2011 tra e Parte_1
disponendo le trascrizioni di rito;Controparte_1
1 Affidare i figli minori e in via esclusiva Per_1 Per_2 Per_3
1
stessa;prevedersi quale assegno per il loro mantenimento a carico del padre l'importo mensile di euro 750,00 rivalutabili, dandosi atto che l'AUU rimarrà interamente a vantaggio della madre Spese straordinarie al 50% come da regolamento ONDIF cron. 3477/2015 Tribunale di Udine (doc. 16).
2 Confermarsi l'intervento di sostegno e supporto al nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Udine e, in particolare, gli interventi educativi in pro dei minori nonché eventuali interventi specialistici da parte di
ASUFC (Area Materno Infantile – EMT etc.).
3 Darsi mandato ai Servizi sociali di Udine per l'organizzazione di eventuali visite del padre ai figli in forma protetta, con la gradualità e nella misura che verrà ritenuta opportuna a tutela dei minori anche in funzione dei percorsi specialistici intrapresi dal padre per far fronte alle dipendenze evidenziate in passato nonché alle condotte maltrattanti di cui al procedimento penale conclusosi con condanna a suo carico, comunque inibendogli di avvicinarsi ai luoghi di lavoro e di domicilio della moglie e di istruzione dei figli.
4 Spese rifuse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Aversa (Caserta) il 11.4.2011.
Dal loro matrimonio sono nati (24.6.2011), (4.10.2012) e Per_1 Per_2
(7.7.2016). Per_3
In seguito fra le parti è intervenuta separazione pronunciata dal Tribunale di Udine con sentenza parziale n. 543/2021. Con sentenza n. 912/2022 sono stati definiti gli ulteriori aspetti della separazione, con addebito della separazione al marito;affido dei tre minori in via esclusiva rafforzata alla madre;affido del nucleo e dei minori ai Servizi Sociali di Udine per attività
2
di sostegno e controllo anche con l'ausilio dei servizi specialistici;assegnazione della casa familiare alla madre;fissazione in euro 450,00 mensili del contributo previsto a carico del padre per il mantenimento dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;A.U.U. al 100% alla madre.
La ricorrente ha sottolineato come il marito, nelle more del procedimento di separazione, fosse stato attinto da condanna per il reato di maltrattamenti e ristretto in carcere. Al momento della proposizione del presente giudizio, invece, il resistente risultava avere scontato la pena, risiedere a Napoli presso
l'abitazione della madre e avere ripreso i comportamenti molesti integrati dall'invio di messaggi dal contenuto minaccioso e comunque tali, per numero e tenore, a ingenerare nella moglie concreto timore per sé e per i figli.
La moglie ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dell'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, visite paterne presenziate con l'ausilio dei Servizi Sociali
e contributo paterno nel mantenimento dei figli di euro 750,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto inaudita altera parte ex art. 473-bis.15 c.p.c., confermato con ordinanza del 12.2.2024, il giudice istruttore ha disposto, a tutela dei minori, l'immediata presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali dell'ambito competente per il Comune di Tavagnacco precisando che le visite paterne - se richieste dal padre e fatte salve eventuali misure restrittive, anche di tipo cautelare – venissero calendarizzate dal servizio sociale in forma protetta.
Il resistente è rimasto contumace, nonostante regolare notificazione dd.
1.2.2024.
All'udienza del 9.4.2024, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice istruttore ha confermato in via provvisoria ed urgente le condizioni della
3
separazione, con la precisazione che le visite paterne avrebbero potuto avvenire solo in forma presenziata. Essendo il procedimento maturo per la decisione, la ricorrente ha precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c. e il giudice istruttore si è riservato di riferite al Collegio per la decisione.
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1- status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.