Trib. Monza, sentenza 22/01/2024, n. 172
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Testo completo
N.R.G. 1383 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa L G…………………………Presidente
Dott.ssa C C………………………… Giudice
Dott.ssa E M A……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1383 /2021, promossa con ricorso depositato in data 18/02/2021 Da
, nata a MONZA (MB) in data 06/10/1983 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. IANNACCONE ROBERTO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Manzoni n.46, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) in data 12/04/1986, Controparte_1
(C.F.: ), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 12.12.2023, ove parte ricorrente, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Pronunciarsi la sentenza di separazione personale tra i coniugi con addebito a carico di per i CP_1 motivi di cui al ricorso e alla documentazione successivamente depositata;
2. Disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, con collocamento presso la madre;
3. Non luogo a provvedere sulla casa familiare, posto che è tornata, unitamente ai figli CP_2 minori, presso l'abitazione della propria madre sita in Monza, via Mazzuccotelli n. 3, ove ha la residenza unitamente ai figli;
4. Disporsi ex art. 342-bis c.c. l'ordine di protezione contenente il divieto per di avvicinarsi a CP_1 ai luoghi dalla stessa frequentati, ovvero ai figli e ai luoghi frequentati dai figli;
CP_2
5. Conferma della sospensione delle visite tra e i figli;
CP_1
6. Dare mandato al servizio sociale competente per territorio di monitorare il nucleo familiare, per proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità per e per valutare l'eventuale riattivazione CP_2 degli incontri tra il padre e i minori in spazio neutro o comunque in modalità protette e alla presenza di un operatore, sino a che il servizio lo riterrà opportuno;
7. Disporsi in favore di un assegno di mantenimento per i figli pari ad Euro 500,00 (250,00 CP_2 euro a figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici
, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Org_1 protocollo del Tribunale di Monza;
8. Disporsi l'attribuzione integrale dell'A.U. erogato dall' a ;
Org_2 CP_2
9. Con vittoria di spese
*** Con ricorso depositato in data 18.02.2021, ricorreva nei confronti di CP_2 Controparte_1 al fine di sentire pronunciare la sentenza di separazione personale con addebito a carico del
[...] marito;
esponeva che dal loro matrimonio, contratto a Monza in data 06.06.2015 erano nati i figli (n. 16.01.2016) e (n. 10.01.2020);
che ben presto era venuta meno l'affectio coniugalis Per_1 Per_2 stante i comportamenti aggressivi e violenti, sia fisici che morali, posti in essere dal convenuto nei suoi confronti e nei confronti della prole;
dava atto che, a fronte di tali episodi, denunciava i fatti alle competenti Autorità e abbandonava l'abitazione coniugale per trovare rifugio presso l'abitazione della madre. Inoltre, deduceva che l'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti da parte di aggravavano CP_1
l'imprevedibilità dei suoi atteggiamenti maltrattanti. A seguito dell'udienza tenutasi in data 18.01.2022, il Presidente FF., a mezzo ordinanza, disponeva i provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre. Con ordinanza in data 11.06.2022, e nel merito della fase istruttoria, il Giudice dichiarava la contumacia di e disponeva il proseguimento degli interventi da parte dei servizi sociali, già Controparte_1 incaricati con precedente provvedimento. In data 18.01.2023 i Servizi Sociali presso il Comune di Monza depositavano l'aggiornamento relativo al nucleo familiare ove si relazionava in merito alle capacità genitoriali e alle personalità dei genitori. All'udienza del 16.03.2023 parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza in pari data il Giudice disponeva ulteriori provvedimenti a tutela e a supporto di CP_2
dei figli.
[...]
Il Servizio incaricato in data 04.12.2023 versava in atti l'ultima relazione di aggiornamento e all'udienza in data 12.12.2023 parte ricorrente rassegnava le conclusioni e chiedeva trattenersi la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 cod. civ. La ricorrente ha allegato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza. I coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto dal convenuto nel corso degli anni, nonché dalle domande formulate dalla ricorrente nel presente procedimento, appare evidente che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile, onde deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi. II. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge deducendo che egli in più occasioni, a far data dal mese di agosto 2020, l'ha ingiuriata e l'ha aggredita fisicamente, tanto che quest'ultima doveva rivolgersi alle autorità competenti e, a seguito di un ennesimo litigio, occorso alla
presenza dei figli minori, snervata dal timore per la propria incolumità e per quella dei figli, aveva abbandonato il tetto coniugale per trovare protezione presso la casa della madre. Altresì, la gravità e l'entità delle aggressioni risultano comprovate dai referti medici del pronto soccorso, ove si è sistematicamente rivolta per richiedere le più opportune cure a seguito delle violenze CP_2
(Cfr. doc. n.4), nonché dai provvedimenti emessi dal Tribunale Penale di Monza (si vedano gli atti del procedimento penale depositati in data 12.01.2024), il quale, a seguito del processo instauratosi giuste le querele dell'odierna ricorrente, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e in seguito a quella del divieto di dimora in Lombardia. Invero, il disgregarsi del sodalizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa L G…………………………Presidente
Dott.ssa C C………………………… Giudice
Dott.ssa E M A……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al R.G.N. 1383 /2021, promossa con ricorso depositato in data 18/02/2021 Da
, nata a MONZA (MB) in data 06/10/1983 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. IANNACCONE ROBERTO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via Manzoni n.46, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) in data 12/04/1986, Controparte_1
(C.F.: ), non costituito;
C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 12.12.2023, ove parte ricorrente, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Pronunciarsi la sentenza di separazione personale tra i coniugi con addebito a carico di per i CP_1 motivi di cui al ricorso e alla documentazione successivamente depositata;
2. Disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre, con collocamento presso la madre;
3. Non luogo a provvedere sulla casa familiare, posto che è tornata, unitamente ai figli CP_2 minori, presso l'abitazione della propria madre sita in Monza, via Mazzuccotelli n. 3, ove ha la residenza unitamente ai figli;
4. Disporsi ex art. 342-bis c.c. l'ordine di protezione contenente il divieto per di avvicinarsi a CP_1 ai luoghi dalla stessa frequentati, ovvero ai figli e ai luoghi frequentati dai figli;
CP_2
5. Conferma della sospensione delle visite tra e i figli;
CP_1
6. Dare mandato al servizio sociale competente per territorio di monitorare il nucleo familiare, per proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità per e per valutare l'eventuale riattivazione CP_2 degli incontri tra il padre e i minori in spazio neutro o comunque in modalità protette e alla presenza di un operatore, sino a che il servizio lo riterrà opportuno;
7. Disporsi in favore di un assegno di mantenimento per i figli pari ad Euro 500,00 (250,00 CP_2 euro a figlio), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutabili annualmente secondo gli indici
, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Org_1 protocollo del Tribunale di Monza;
8. Disporsi l'attribuzione integrale dell'A.U. erogato dall' a ;
Org_2 CP_2
9. Con vittoria di spese
*** Con ricorso depositato in data 18.02.2021, ricorreva nei confronti di CP_2 Controparte_1 al fine di sentire pronunciare la sentenza di separazione personale con addebito a carico del
[...] marito;
esponeva che dal loro matrimonio, contratto a Monza in data 06.06.2015 erano nati i figli (n. 16.01.2016) e (n. 10.01.2020);
che ben presto era venuta meno l'affectio coniugalis Per_1 Per_2 stante i comportamenti aggressivi e violenti, sia fisici che morali, posti in essere dal convenuto nei suoi confronti e nei confronti della prole;
dava atto che, a fronte di tali episodi, denunciava i fatti alle competenti Autorità e abbandonava l'abitazione coniugale per trovare rifugio presso l'abitazione della madre. Inoltre, deduceva che l'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti da parte di aggravavano CP_1
l'imprevedibilità dei suoi atteggiamenti maltrattanti. A seguito dell'udienza tenutasi in data 18.01.2022, il Presidente FF., a mezzo ordinanza, disponeva i provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva l'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre. Con ordinanza in data 11.06.2022, e nel merito della fase istruttoria, il Giudice dichiarava la contumacia di e disponeva il proseguimento degli interventi da parte dei servizi sociali, già Controparte_1 incaricati con precedente provvedimento. In data 18.01.2023 i Servizi Sociali presso il Comune di Monza depositavano l'aggiornamento relativo al nucleo familiare ove si relazionava in merito alle capacità genitoriali e alle personalità dei genitori. All'udienza del 16.03.2023 parte ricorrente chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e con ordinanza in pari data il Giudice disponeva ulteriori provvedimenti a tutela e a supporto di CP_2
dei figli.
[...]
Il Servizio incaricato in data 04.12.2023 versava in atti l'ultima relazione di aggiornamento e all'udienza in data 12.12.2023 parte ricorrente rassegnava le conclusioni e chiedeva trattenersi la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 cod. civ. La ricorrente ha allegato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza. I coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto dal convenuto nel corso degli anni, nonché dalle domande formulate dalla ricorrente nel presente procedimento, appare evidente che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile, onde deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi. II. La ricorrente ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al coniuge deducendo che egli in più occasioni, a far data dal mese di agosto 2020, l'ha ingiuriata e l'ha aggredita fisicamente, tanto che quest'ultima doveva rivolgersi alle autorità competenti e, a seguito di un ennesimo litigio, occorso alla
presenza dei figli minori, snervata dal timore per la propria incolumità e per quella dei figli, aveva abbandonato il tetto coniugale per trovare protezione presso la casa della madre. Altresì, la gravità e l'entità delle aggressioni risultano comprovate dai referti medici del pronto soccorso, ove si è sistematicamente rivolta per richiedere le più opportune cure a seguito delle violenze CP_2
(Cfr. doc. n.4), nonché dai provvedimenti emessi dal Tribunale Penale di Monza (si vedano gli atti del procedimento penale depositati in data 12.01.2024), il quale, a seguito del processo instauratosi giuste le querele dell'odierna ricorrente, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e in seguito a quella del divieto di dimora in Lombardia. Invero, il disgregarsi del sodalizio
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