Trib. Forli, sentenza 29/11/2024, n. 258
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Testo completo
N. 993 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. M D P Presidente rel.
dott. A M G
dott. D M G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a CATANIA (CT) in [...]_1
19/07/1970 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VACCARI ANGELA;
matrimonio celebrato in TAORMINA il 18/08/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.;
visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che ne assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
2) e continueranno ad abitare nella casa coniugale, di proprietà Per_1 Per_2 dei nonni materni, unitamente alla madre presso la quale dunque avranno la loro collocazione prevalente;
mentre il Sig. , che già abita stabilmente nei Parte_1 pressi di Catania, si impegna a spostare la propria residenza entro e non oltre l'udienza di comparizione delle parti.
3) L'abitazione coniugale resterà dunque assegnata alla madre , CP_1 mentre il troverà una sistemazione per i propri soggiorni a Forlì. Parte_1
4) Quanto ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, stante l'enorme distanza e gli impegni lavorativi del Sig. che impediscono una normale Parte_1 calendarizzazione, si stabilisce quanto segue:
- RICCARDO: ormai maggiorenne potrà frequentare il padre a propria discrezione, approfittando dei periodi in cui quest'ultimo sarà a Forlì o recandosi per le vacanze estive presso di lui in Sicilia (come già da anni in effetti avviene);
- : vedrà il padre nei periodi in cui lo stesso verrà a Forlì, almeno 3-4 Per_2 giorni al mese compatibilmente coi propri impegni di lavoro, trascorrendo in tali occasioni quanto più tempo con lui, pranzando, cenando e pernottando col padre il quale, in detti periodi, si farà carico di tutte le incombenze relative ai figli (accompagnamento a scuola e ritiro, eventuali visite mediche, attività ludiche, etc). Quanto alle feste natalizie e pasquali il padre, sempre compatibilmente ai propri impegni lavorativi, cercherà di tornare a Forlì per trascorrere il 50% di tali festività insieme ai figli. Medesimo impegno quanto alle vacanze estive, ferma restando la possibilità per , così come per il fratello maggiore, di trascorrere parte Per_2 dell'estate in Sicilia presso il padre Sig. Quanto infine