Trib. Siracusa, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
R.G. n. 4057/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
IO EL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Cassia Giuseppe, elettivamente domiciliato in Siracusa in via Tucidide n. 34
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Ifis Npl Servicing s.p.a. (C.F. 04602210272) quale mandataria di Ifis Npl
Investing s.p.a. (C.F. 04494710272 - P.I. 04570150278), con il patrocinio dell'avv. Faggella Pellegrino IO Christian, elettivamente domiciliata in
Siracusa al Viale Scala Greca n. 406/B
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio IO EL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale la Ifis Npl Servicing s.p.a., quale mandataria di Ifis Npl
Investing s.p.a., gli ha ingiunto il pagamento del complessivo importo di Euro
21.534,94 facendo leva sul contratto di finanziamento n. 6472574 che il EL aveva in origine stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a. in parte per ripianare precedenti pendenze debitorie ed in parte per ottenere liquidità: il suddetto contratto prevedeva il finanziamento della complessiva somma di Euro 30.000,00 di cui Euro
8.544,41 in concreto erogati ed Euro 21.455,59 a tacitazione ed imputazioni di un precedente finanziamento.
A fondamento dell'opposizione il EL ha sia dedotto la usurarietà del
T.A.E.G., con conseguente nullità della clausola disciplinante la misura dei tassi di interesse e la gratuità del mutuo ex art. 1815, secondo comma, c.c., sia disconosciuto la propria sottoscrizione al contratto nonché la non conformità della copio fotostatica del contratto di finanziamento versata in atti all'originale del documento n. 6472574;
con la comparsa conclusionale il EL ha inoltre rilevato la improcedibilità dell'azione monitoria stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il difetto di titolarità dal lato attivo della parte opposta nel rapporto dedotto in giudizio attesa la mancata produzione del contratto di cessione in blocco dei crediti e della mancata contestale indicazione, in seno al predetto contratto, del rapporto controverso quale oggetto della vicenda traslativa.
Si è costituita in
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
IO EL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
Cassia Giuseppe, elettivamente domiciliato in Siracusa in via Tucidide n. 34
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
Ifis Npl Servicing s.p.a. (C.F. 04602210272) quale mandataria di Ifis Npl
Investing s.p.a. (C.F. 04494710272 - P.I. 04570150278), con il patrocinio dell'avv. Faggella Pellegrino IO Christian, elettivamente domiciliata in
Siracusa al Viale Scala Greca n. 406/B
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa pagina 1 di 5 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio IO EL ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale la Ifis Npl Servicing s.p.a., quale mandataria di Ifis Npl
Investing s.p.a., gli ha ingiunto il pagamento del complessivo importo di Euro
21.534,94 facendo leva sul contratto di finanziamento n. 6472574 che il EL aveva in origine stipulato con Santander Consumer Bank s.p.a. in parte per ripianare precedenti pendenze debitorie ed in parte per ottenere liquidità: il suddetto contratto prevedeva il finanziamento della complessiva somma di Euro 30.000,00 di cui Euro
8.544,41 in concreto erogati ed Euro 21.455,59 a tacitazione ed imputazioni di un precedente finanziamento.
A fondamento dell'opposizione il EL ha sia dedotto la usurarietà del
T.A.E.G., con conseguente nullità della clausola disciplinante la misura dei tassi di interesse e la gratuità del mutuo ex art. 1815, secondo comma, c.c., sia disconosciuto la propria sottoscrizione al contratto nonché la non conformità della copio fotostatica del contratto di finanziamento versata in atti all'originale del documento n. 6472574;
con la comparsa conclusionale il EL ha inoltre rilevato la improcedibilità dell'azione monitoria stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il difetto di titolarità dal lato attivo della parte opposta nel rapporto dedotto in giudizio attesa la mancata produzione del contratto di cessione in blocco dei crediti e della mancata contestale indicazione, in seno al predetto contratto, del rapporto controverso quale oggetto della vicenda traslativa.
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