Trib. Perugia, sentenza 05/07/2024, n. 256

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 05/07/2024, n. 256
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 256
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA differenze retributive per lavoro straordinario e
In nome del Popolo italiano indennità di maneggio denaro, responsabilità del committente ex art. 29 del
d.lgs. 276/2003
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. M M, nella causa civile
n. 798/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. M B) Parte_1
- ricorrente –
contro
(avv.ti M M, D D F e Fabio D'Aversa) Controparte_1
- resistente–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
5.7.2024, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 30.09.2021, per Parte_1
ottenere la condanna in solido di e di Controparte_2 Controparte_1
al pagamento dell'importo di € 12.049,99, a titolo di differenze retributive
asseritamente spettanti a titolo di lavoro straordinario o della diversa somma,
maggiore o minore, risultante dovuta in corso di causa a detto titolo. Ha esposto di
avere prestato, nel periodo compreso dall'1.01.2018 al 30.09.2019, attività lavorativa
quale socio-lavoratore alle dipendenze di , con Controparte_2
mansioni di addetto al montaggio e lavori di facchinaggio con inquadramento al II
livello del regolamento della compagine, corrispondente al IV livello (ora livello VIJ)
del CCNL di settore, con orario contrattuale di 40 ore settimanali, suddivise in cinque
giorni alla settimana dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno, dalle ore 6.30 alle ore


14.30. Ha dedotto di avere espletato, per tutta la durata del rapporto di lavoro,
mansioni di addetto al trasporto e montaggio dei mobili unitamente ad altro collega
adibito a compiti di caposquadra e montatore nell'ambito del rapporto contrattuale di
appalto che società del gruppo Controparte_1 Controparte_3
aveva stipulato con la propria datrice di lavoro. Ha allegato di avere prestato
quotidianamente lavoro straordinario non retribuito, disimpegnando turni di 12/13
ore, lavorando dal lunedì al sabato (giorno quest'ultimo particolarmente richiesto dai
clienti della committente) all'incirca dalle 6 alle 18:00/18:30 senza fruire della pausa
pranzo, rappresentando che poteva capitare di terminare il turno anche in orario più
avanzato, specialmente in caso di consegne in località distanti e precisando che il
prolungamento dell'orario discendeva dalla necessità di portare a termine le consegne,
oltre che dagli imprevisti che potevano verificarsi durante il trasporto o il montaggio.
Ha prospettato, in definitiva, di avere effettuato una prestazione di almeno tre ore di
straordinario al giorno per un totale medio di 78 ore mensili (3 x 26). Ha dato atto di
avere quantificato le proprie spettanze in base al CCNL del settore merci e logistica,
sostenendo che l'applicazione del contratto collettivo per i servizi di pulizia delle
aziende industriali è inconferente con le mansioni svolte e rispetto alla tipologia del
rapporto di lavoro.
2. Costituitasi con memoria depositata il 4.4.2022, Controparte_4
ha confutato la pretesa avanzata dal ricorrente, evidenziando, in primo
[...]
luogo, di non avere mai applicato né recepito il CCNL Logistica invocato dal ricorrente
né di essere associata alle organizzazioni che detto contratto hanno stipulato, potendo
applicarsi alla fattispecie in esame solamente le tabelle retributive del CCNL
Multiservizi richiamate dal regolamento della compagine contestando l'esistenza di
ogni diritto invocato in base a fonti diverse, a partire dall'indennità di cassa, non
prevista dal regolamento della cooperativa. Ha ricordato che il ricorrente è stato
assunto con orario di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni e che il lavoro
straordinario, ove autorizzato e realmente espletato, è stato regolarmente retribuito
come risultante dai cedolini paga, come si evince, in particolare, dalle occasioni in cui è
stato richiesto l'espletamento di attività lavorativa per il sesto giorno settimanale
22
generalmente coincidente con il sabato. Ha contestato la veridicità delle affermazioni
del ricorrente in ordine all'orario espletato, precisando che il numero di consegne da
effettuare variava a seconda delle stagioni e veniva diminuito in caso di consegne da
effettuare in località distanti, tanto che, ad esempio, risultava difficile nei mesi di
gennaio e febbraio impegnare il personale anche solo per le 40 ore ordinarie ed
affermando che il ricorrente, prestando la propria opera in itinere, fruiva di una pausa
di un'ora. Ha eccepito la genericità della prospettazione del ricorrente che ha non ha
indicato in modo preciso l'orario effettuato di giorno in giorno ma, inammissibilmente,
una media aritmetica, stigmatizzando la non credibilità (per gli elementi di variabilità
rammentati) di uno straordinario prestato in misura costante per l'intero l'arco
temporale del rapporto. Ha contestato la correttezza del conteggio di parte ricorrente
perché basato su contratto inapplicabile ed in quanto nella base imponibile del TFR
non può comprendersi quanto spettante a titolo di straordinario prestato in modo
occasionale o comunque variabile.
3. Costituitasi con memoria depositata il 5.4.2022, ha eccepito la Controparte_1
decadenza del diritto vantato nei propri confronti per decorso del biennio ai sensi
dell'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 276/2003, rappresentando che la notifica del
ricorso introduttivo del giudizio è avvenuta l'11.10.2021, ovvero oltre due anni dopo la
cessazione dell'appalto verificatasi il 30.9.2019 ed ha contestato, per le stesse ragioni
dell'altra resistente, la richiesta di applicare il CCNL Logistica e i conteggi,
rammentando che, in ogni caso, la responsabilità del committente è limitata agli
emolumenti aventi natura strettamente retributiva.
4. Fallito il tentativo di conciliazione, anche all'esito di rinvio richiesto dalle parti, la
causa è stata istruita mediante escussione di alcuni testimoni ed un ordine di esibizione
del CCNL Multiservizi richiamato dall'art. 39 del regolamento della cooperativa e delle
relative tabelle salariali nonché mediante espletamento di una consulenza tecnica
d'ufficio.
5. Il 12.4.2024 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito di cancellazione di
dal registro delle imprese ed il processo è stato riassunto dal Controparte_4
ricorrente nei confronti di con atto depositato il 4.5.2024. Controparte_1
33 6. L'eccezione di decadenza sollevata da è infondata, perché l'odierna CP_1
azione fa valere, nei limiti di interesse, la responsabilità solidale della suddetta, quale
committente, con l'appaltatrice per il pagamento dei trattamenti Parte_2
retributivi dovuti ai dipendenti della medesima impiegati per l'esecuzione del
rapporto contrattuale entro il limite temporale di due anni dalla cessazione dello stesso
e detto limite risulta osservato, atteso che il deposito del ricorso, atto idoneo ad
esperire l'azione precludendo la decadenza in un processo instaurato ai sensi dell'art.
414 c.p.c.
, è avvenuto il 30.9.2021 e cioè entro il biennio dalla cessazione dell'appalto
che risale al 1.10.2019.
7. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni di seguito
brevemente esposte.
7.1 Le pretese del ricorrente, nella misura in cui sono basate sull'applicazione del
CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione sono infondate. Invero, l'art. 2070 c.c. (al
quale perlomeno implicitamente fa riferimento parte ricorrente) prevede che il
contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro viene individuato sulla base
dell'attività economica effettivamente esercitata da ciascun imprenditore, ma la
disposizione in questione si riferisce ai contratti dell'ordinamento corporativo, che
costituivano nel sistema pre-costituzionale fonte del diritto ed erano applicabili erga
omnes. Di contro, nel caso di specie, il lavoratore ricorrente pretende di applicare un
contratto collettivo di diritto comune senza avere provato e in radice neppure
affermato che il suo datore di lavoro abbia aderito ad una delle organizzazioni
categoriali stipulanti né che abbia di fatto dato applicazione a detto contratto. Tale
prova è indispensabile allo scopo, potendo, in mancanza, un contratto diverso da
quello effettivamente applicato essere invocato da un lavoratore solo in via
parametrica, allegando il carattere insufficiente e non proporzionato della retribuzione
percepita ai sensi dell'art. 36 Cost. In tal senso si è formato un orientamento
pluriconsolidato della giurisprudenza di legittimità: “Il primo comma dell'art. 2070 cod.
civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del
contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore)
non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia
44 vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che,
esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di
contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non
corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non
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