Trib. Imperia, sentenza 24/12/2024, n. 268

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Imperia, sentenza 24/12/2024, n. 268
Giurisdizione : Trib. Imperia
Numero : 268
Data del deposito : 24 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 534/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
Tra
NU IO IM, rapp.to e difeso dagli Avv. Federica Badellino e Iside
Barbara Storace
Ricorrente
Contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Il ricorrente ha agito in giudizio, esponendo:
-d'aver presentato all'INPS domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex D.lgs 503/1992, allegando la necessaria certificazione medica;

-d'essere in possesso di tutti i requisiti di legge, dal momento che egli aveva compiuto 62 anni di età, aveva maturato oltre 20 anni di contributi e le sue condizioni di salute integravano uno stato di invalidità già riconosciuta dall'INPS in misura del 85%, con
diagnosi di “Mieloma Multiplo IgA/Kappa con aree osteolitiche trattate con chemioterapia e trapianto di midollo osseo, in stretto follow up ogni 2 mesi” sin dal 11.02.2015 e confermata da ultimo il
28.04.2021 (doc.3);

-con provvedimento del 20.03.2023 l'Istituto respingeva la domanda con la seguente motivazione “Lei non è stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”;

-anche il successivo ricorso al Comitato Provinciale INPS veniva rigettato con delibera del
05.09.2023, nella quale si legge che “il CML di Sede ha espresso giudizio di non sussistenza dello stato di invalidità (requisiti di cui all'art. 1 c. 8, D.Lgs. n. 503/1992)”;

Il NU, pertanto così concludeva: “dichiarare il diritto del ricorrente a fruire della pensione di vecchiaia in quanto invalido in misura non inferiore al 80% ex art.1 comma 8 D.Lgs. 503/92, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda del 31.01.2023 o dalla data meglio vista anche ai sensi dell'Art.149 Disp. Att. C.p.c.;

Nel costituirsi, l'INPS ha così replicato che: il requisito dell'invalidità va accertato secondo
i parametri di cui alla Legge 222/1984 e non secondo quelli l'invalidità civile ordinaria, ex
Lege 118/1971, richiamando, nel contempo, numerose pronunce di legittimità in tema delle cd. finestre mobili di accesso i cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito nella L. n. 122 del 2010, la quale prevede lo slittamento del diritto al trattamento di pensione dopo dodici mesi dalla maturazione dello stesso, e assumendo che anche ove si volesse ritenere sussistente il requisito sanitario, la pensione non potrebbe essere riconosciuta dalla data di accertamento di invalidità giacchè a tal fine il ricorrente avrebbe dovuto proporre una nuova domanda.
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L'articolo 1 del D.Lgs. 503/1992 prevede al comma 1 che “il diritto alla pensione di vecchiaia
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
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