Trib. Cuneo, sentenza 18/01/2025, n. 411

TRIB Cuneo
Sentenza
18 gennaio 2025
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TRIB Cuneo
Sentenza
18 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 18/01/2025, n. 411
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 411
Data del deposito : 18 gennaio 2025

Testo completo

N. 99/2023 R.G. Lav.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 99/2023 R.G. Lav. promossa da:
NA IO ([...]), , ai fini della presente procedura elettivamente domiciliata in Torino, via Casalis n. 61, presso lo studio dell'avvocato Laura D'Amico (C.F. [...]) e dell'avvocato Giacomo Mattalia ([...]) che la rappresentano e difendono come da delega in calce al ricorso
RICORRENTE contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (01165400589 ), in persona del Direttore
Regionale pro- tempore del Piemonte, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Einaudi 30 - Avvocatura Inail - e, giusta delibera n. 154 del 25/2/98 del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, rappresentato e difeso, per mandato generale alle liti Notaio Romano in data 30/01/2023 rep. N. 65859 dall'avv.to M. Grazia Carretta (CF
[...])
CONVENUTO/I oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via di principalità:
1
Vorrà il Tribunale di Cuneo , Sezione in accoglimento del presente ricorso , dichiarata la natura infortunistica dell'evento che ha condotto a morte il sig.
IT IO ME, condannare l'INAIL alla liquidazione in favore della ricorrente della rendita quale coniuge superstite;

con decorrenza e interessi secondo legge;

con liquidazione dell'assegno funeratizio;

con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi a favore dell'avv.
Laura D'Amico
con vittoria di spese sostenute o sostenende in corso di causa
Per parte convenuta:
Affinchè il sig. Giudice adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e conclusione voglia così provvedere:
- Respingere la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e diritto.
- Spese come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
IL BR ha convenuto in giudizio l'INAIL chiedendone la condanna alla corresponsione delle prestazioni assicurative previste dal DPR 1124/65
(rendita ai superstiti ed assegno funerario) per il decesso del coniuge, sig.
IT IO ME, avvenuto in data 28/09/2019.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che il decesso del sig.
IT deve essere ricondotto ad un evento traumatico violento occorsogli in occasione di lavoro, trattandosi di lavoratore agricolo che rientrava da magazzino di stoccaggio a seguito del conferimento della merce.
La ricorrente ha in particolare allegato che “Il lavoratore infatti, mentre stava rientrando con il mezzo dai magazzini di conferimento della merce, si era evidente mente accorto della presenza di un malfunzionamento della chiusa del canale ovvero era intenzionato in qualche modo a modificare l'andamento dell'acqua di irrigazione agendo sull'apposita lastra metallica dotata di maniglia in ferro. Il sig. IL (rectius IT) lasciava quindi la trattrice in mezzo alla carreggiata, con lo scopo di compiere una delle due operazioni sopra indicate e rientrare presso la propria abitazione . Nel tentativo di agire sulla paratia il lavoratore è caduto, con conseguente verificarsi di un e vento politraumatico molto importante, così come dimostrano le due ferite lacero contuse al capo sanguin anti, nonché le escoriazioni alle ginocchia. La perdita di coscienza conseguente al trauma cranico ha comportato la caduta in acqua ed il decesso per as fissia, come dimostra anche la posizione
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